Data pubblicazione: 24 ottobre 2007
Delibera 23 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 269/07
Attuazione della Convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 ottobre 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193 e la legge 28 ottobre 2002, n. 238;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 8 marzo 2006, n. 108, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale (di seguito: legge n. 108/06);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante "ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 264/01;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2006, n. 311/06, di approvazione di proposta di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e i gas e il Ministero dello Sviluppo Economico in materia di destinazione, criteri e modalità d'impiego delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del DM 18 dicembre 2006 (di seguito: deliberazione n. 311/06);
- la convenzione tra Autorità per l'energia elettrica e il gas e Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie allegata alla deliberazione n. 311/06 (di seguito: Convenzione Autorità-Ministero dello Sviluppo Economico);
- il documento per la consultazione dell'Autorità in materia di tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati diffuso in data 20 febbraio 2003;
- il documento per la consultazione dell'Autorità in materia di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007 diffuso in data 18 gennaio 2007 (di seguito: consultazione 18 gennaio 2007).
Considerato che:
- l'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto 18 dicembre 2006, prevede che una quota pari a 11.000.000,00 euro delle disponibilità derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è destinata a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, da attuare mediante apposite convenzioni con l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 2, della Convenzione Autorità-Ministero dello Sviluppo Economico prevede che le risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del DM 18 dicembre 2006, sono destinate alla riduzione della spesa di energia elettrica e di gas naturale dei consumatori domestici di energia elettrica e gas utilizzandole:
- in via prioritaria a riduzione dei maggiori oneri per la fornitura di gas naturale conseguenti all'attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 8 marzo 2006, n. 108, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;
- per la quota residua a riduzione della spesa di energia elettrica;
- l'articolo 3, comma 2, della Convenzione Autorità-Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che le riduzioni di cui al precedente punto siano destinate ai consumatori aventi diritto di accesso, nel corso degli anni 2007 e 2008, ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizione di svantaggio economico previsti per le forniture di energia elettrica e definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05 prevede che, al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
- sono in corso le attività propedeutiche alla definizioni dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate di cui al precedente alinea.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 4, della legge n. 108/06, ha prescritto a Terna S.p.A. di effettuare il dispacciamento degli impianti di generazione alimentati a olio combustibile, nonché degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, e di predisporre su base settimanale, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, un programma di utilizzazione di tali impianti, imponendo vincoli alla presentazione delle offerte sui mercati elettrici;
- l'articolo 1, comma 5, della legge n. 108/06, ha attribuito all'Autorità il compito di definire, a titolo di oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti per il funzionamento degli impianti di generazione alimentati a olio combustibile;
- l'Autorità con la deliberazione n. 178/06 ha definito i criteri per la determinazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, ai sensi delle disposizioni della citata legge n. 108/06;
- il procedimento di definizione dei maggiori costi di cui al punto precedente è tuttora in corso;
- gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni della legge n. 108/06 saranno posti a carico degli utenti della rete di trasporto del gas mediante una maggiorazione dei corrispettivi che sarà disposta con provvedimento dell'Autorità una volta quantificati gli oneri medesimi;
Considerato che
- le disposizioni a vantaggio dei clienti in stato di svantaggio previste dalla Convenzione Autorità-Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento agli oneri individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), hanno carattere di una tantum;
- l'attivazione di specifici meccanismi compensativi nell'ambito della filiera del gas naturale destinato esclusivamente alla compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni della legge n. 108/06 comporta il sostenimento di elevati oneri amministrativi, non proporzionati rispetto alle somme da compensare al singolo cliente;
- l'Autorità nel documento per la consultazione 18 gennaio 2007 ha prospettato l'ipotesi di applicazione al settore del gas di meccanismi di tutela analoghi a quelli che potranno essere sviluppati con riferimento al settore elettrico;
- in conseguenza dell'attivazione dei meccanismi di cui al precedente alinea, la compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni della legge n. 108/06 può essere effettuata sostenendo un onere amministrativo ragionevole.
Ritenuta l'opportunità
- di procedere alla costituzione del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio presso la Cassa destinato alla gestione dei meccanismi di tutela per i clienti in stato di disagio del settore elettrico;
- di disporre, in attesa dell'attivazione di specifici meccanismi a tutela dei clienti del gas naturale allacciati alle reti di distribuzione, che le disponibilità derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato destinate a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati siano temporaneamente destinati al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al precedente alinea;
- di prevedere che con separato provvedimento, successivamente all'attivazione degli specifici meccanismi a tutela dei clienti del servizio di distribuzione del gas naturale, siano definiti i criteri per la quantificazione dell'onere conseguente alle disposizioni della legge n. 108/06 risultato a carico di clienti in stato di svantaggio economico e le modalità per la destinazione delle somme rese disponibili con il decreto 18 dicembre 2006 alla riduzione di tali oneri;
- di stabilire che l'onere di cui al punto precedente sia a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fino ad un massimo di 11.000.000,00 euro
DELIBERA
- di istituire presso la Cassa il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore elettrico in stato di disagio;
- di disporre che le somme, in misura pari a 11.000.000,00 euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, destinate a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, siano rese disponibili sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio;
- di prevedere che con successivo provvedimento siano definite le modalità per la gestione delle compensazioni dei maggiori oneri per la fornitura di gas naturale conseguenti all'attuazione di quanto disposto dalla legge n. 108/06, destinate ai consumatori aventi diritto di accesso, nel corso degli anni 2007 e 2008, ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizione di svantaggio economico previsti per le forniture di energia elettrica e definiti dall'Autorità;
- di prevedere che l'onere conseguente alle disposizioni di cui al precedente punto 3 siano a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fino all'importo massimo di cui al punto 2;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it)