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Data pubblicazione: 12 ottobre 2007

Delibera 08 ottobre 2007

Delibera n. 257/07

Direttive alla società Terna S.p.A. circa il meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica per gli anni 2008 e 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 ottobre 2007

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 3 e 8;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 giugno 2007, n. 128/07 (di seguito: deliberazione n. 128/07);
  • la lettera della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 21 settembre 2007, prot. n. TE/P2007011301, prot. Autorità n. 25927 del 27 settembre 2007 (di seguito: lettera 27 settembre 2007);
  • il testo dell'accordo - "ITC clearing and settlement agreement" - (di seguito: ITC 2008-2009) predisposto nell'ambito di ETSO - Association of European Transmission System Operators (di seguito: ETSO) e anticipato da Terna all'Autorità per posta elettronica in data 4 ottobre 2007, prot. Autorità n. 27069 del 5 ottobre 2007.

Considerato che:

  • l'articolo 3 del regolamento n. 1228/2003 prevede che i gestori del sistema di trasmissione (di seguito: TSO) ricevano una compensazione per i costi sostenuti per effetto del trasporto sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: transiti);
  • con la deliberazione n. 128/07 l'Autorità ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti alla medesima dall'adesione all'accordo raggiunto in ambito ETSO (di seguito: Interim ITC 2007) per la compensazione dei costi correlati ai transiti derivanti da scambi transfrontalieri di energia elettrica e valevole fino al 31 dicembre 2007, in considerazione del livello previsto di tali oneri, allineato al 2006, pur esprimendo la non condivisione per il meccanismo posto alla base del calcolo delle compensazioni dovute dai vari TSO;
  • nel corso del mese di agosto 2007 i membri di ETSO, constatando l'impossibilità di adottare una nuova metodologia di calcolo delle compensazioni per gli anni successivi al 2007, hanno elaborato una soluzione di compromesso finalizzata a concludere un accordo su base volontaria per gli anni 2008 e 2009 che non comportasse sostanziali variazioni dei corrispettivi dovuti dai vari TSO rispetto agli anni precedenti, consentendo al contempo l'avvio di un nuovo e più approfondito studio su possibili metodi di compensazione alternativi;
  • con la lettera 27 settembre 2007 Terna ha inviato all'Autorità il testo dell'accordo ITC 2008-2009;
  • l'accordo ITC 2008-2009 presenta alcune differenze rispetto al precedente Interim ITC 2007 in particolare relative a:
    • l'adesione all'accordo di un maggior numero di TSO, tra i quali anche i TSO di Regno Unito, Lettonia e Lituania;
    • nuovi coefficienti di riduzione dei costi relativi alle infrastrutture e alle perdite di rete determinati tuttavia con metodologie analoghe a quelle già previste dall'Interim ITC 2007;
    • l'eliminazione della riduzione degli importi dovuti al TSO svizzero in caso di allocazione congiunta a partire dall'anno 2008 della totale capacità di trasporto relativa alla frontiera italiana.

Considerato inoltre che:

  • come più volte evidenziato, anche in sede europea, l'Autorità non ritiene condivisibile che la compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti da scambi transfrontalieri sia, a regime, basata su una metodologia analoga a quella prevista dall'accordo ITC 2008-2009;
  • con la lettera 27 settembre 2007 Terna ha comunicato all'Autorità che l'adesione all'accordo ITC 2008-2009, anche grazie ai coefficienti di riduzione introdotti, dovrebbe comportare alla medesima società un onere annuo complessivo inferiore a quello sostenuto per gli anni precedenti e pari a circa 50 milioni di euro;
  • l'onere annuo di cui al precedente alinea è stato calcolato da Terna sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica relativi all'anno 2005 e di una stima previsionale del prezzo di acquisto dell'energia elettrica e che pertanto l'onere di spesa effettivo potrà subire delle variazioni con particolare riferimento ai flussi e ai prezzi di acquisto effettivi rilevabili nel corso degli anni 2008 e 2009.

Ritenuto che sia opportuno:

  • riconoscere comunque a Terna, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, gli oneri derivanti dall'adesione all'accordo ITC 2008-2009 nel limite di spesa annua complessiva di 50 milioni di euro;
  • di riconoscere a Terna l'eventuale quota degli oneri di cui al precedente alinea eccedente il limite ivi previsto nei limiti in cui tale quota sia imputabile alla differenza tra i flussi relativi all'anno 2005 e quelli effettivamente misurati in ciascun anno e alla differenza fra la valorizzazione convenzionale delle perdite nell'accordo ITC 2008-2009 e il prezzo effettivo della medesima energia;
  • acquisire, non appena disponibili, ulteriori elementi circa il meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri che ETSO intende proporre per gli anni successivi al 2009 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento 1228/2003, al fine di poter valutare dal punto di vista tecnico la nuova metodologia nonché l'opportunità del successivo riconoscimento degli oneri derivanti a Terna dalla sua implementazione

DELIBERA

  1. di riconoscere, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a Terna gli oneri derivanti dall'adesione all'accordo ITC 2008-2009 nel limite di spesa annua complessiva, determinata sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica relativi all'anno 2005, di 50 milioni di euro;
  2. di riconoscere a Terna l'eventuale quota degli oneri di cui al punto 1. eccedente il limite ivi previsto nei limiti in cui tale quota sia imputabile alla differenza tra i flussi di cui al medesimo punto e quelli effettivamente misurati in ciascun anno e alla differenza fra la valorizzazione convenzionale delle perdite nell'accordo ITC 2008-2009 e il prezzo effettivo della medesima energia;
  3. di prevedere che Terna trasmetta all'Autorità, non appena disponibile, ogni informazione utile all'analisi della metodologia di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri in discussione in ambito europeo per gli anni successivi al 2009;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per lo svolgimento di opportune attività istruttorie volte all'analisi di cui al precedente punto 3.;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Terna;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).