Data pubblicazione: 09 ottobre 2007
Delibera 08 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 255/07
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei conti istituiti per la copertura degli oneri e per il funzionamento dei sistemi perequativi afferenti la regolazione delle forniture di gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'8 ottobre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2004, n. 26/04;
- la deliberazione dell'Autorità 5 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 132/06 (di seguito: deliberazione n. 132/06)
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 174/07;
- la segnalazione della Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito la Cassa) in data 3 ottobre 2007, prot. n. 16000 (prot. Autorità n. 26998 del 4 ottobre 2007).
Considerato che:
- presso la Cassa sono istituiti una pluralità di conti di gestione destinati sia alla copertura di oneri posti in capo alla generalità della clientela del settore del gas naturale, sia per assicurare l'equilibrio dei sistemi perequativi previsti dalla regolazione tariffaria afferente il servizio di fornitura del gas naturale; e che la gestione di tali conti è stata attribuita dall'Autorità medesima alla Cassa;
- la gestione separata dei citati conti può dar luogo a carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi;
- per i conti di gestione del settore elettrico, l'articolo 59, comma 4, del TIT prevede che la Cassa possa utilizzare le giacenze esistenti presso i conti caratteristici del settore elettrico di cui al comma 59.1 del medesimo TIT, per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
Ritenuto che sia necessario:
- estendere la previsione del TIT circa la possibilità di utilizzare le giacenze esistenti in un conto per far fronte a carenze temporanee di un altro conto, anche ai conti di gestione della Cassa afferenti il settore gas
DELIBERA
- di autorizzare la Cassa ad utilizzare le giacenze esistenti presso i conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti caratteristici del settore del gas naturale, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.