Data pubblicazione: 05 ottobre 2007
Delibera 02 ottobre 2007
Delibera/Provvedimento 249/07
Chiusura del procedimento di approvazione delle proposte di modifica e integrazione del codice di rete presentate dalla società AES Torino S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 ottobre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 138/04, l'Autorità ha disciplinato le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, disponendo che con successivo provvedimento avrebbe adottato, ad integrazione della predetta disciplina, un codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: codice di rete tipo); e che tale codice di rete tipo è stato adottato con deliberazione n. 108/06;
- il comma 3.2 della deliberazione n. 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo, l'impresa di distribuzione predispone il proprio codice di rete ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:
- adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
- trasmettendo all'Autorità, per la sua approvazione, una proposta di codice redatta sulla base dello schema allegato alla deliberazione n. 138/04;
- nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), il comma 3.3 della predetta deliberazione prevede che:
- l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'impresa;
- l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate;
- in data 3 ottobre 2006, la società Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (di seguito: AES Torino), ai sensi dei commi 3.2, lettera a), e 3.3 della deliberazione n. 138/04 ha adottato la disciplina del codice di rete tipo, presentando contestualmente proposte di modifica ed integrazione ed una versione del codice di rete tipo con le medesime proposte inserite;
- con lettera del 22 novembre 2006 (prot. CDM/M06/5424), gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato l'incompletezza delle proposte suddette, in quanto non erano sufficientemente motivate le specifiche esigenze dell'impresa che avrebbero dovuto giustificare le proposte stesse;
- conseguentemente, in data 7 dicembre 2006, AES Torino ha presentato nuove proposte volte a colmare la rilevata incompletezza;
- in esito ad un primo esame della nuova documentazione, con lettera del 21 febbraio 2007 (prot. GB/M07/777/GAS/GG/gc), gli Uffici dell'Autorità hanno evidenziato la sussistenza di profili di incoerenza con il quadro normativo di riferimento; e che, in seguito ad un incontro tecnico svoltosi in data 28 febbraio 2007 presso la sede dell'Autorità, AES Torino, con comunicazione in data 14 marzo 2007, ha modificato alcune delle proposte di modifica ed integrazione al fine di superare le suddette incoerenze;
- con lettera del 19 aprile 2007 (prot. GB/M07/1852/GAS/RDM/gc), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato le risultanze istruttorie.
Considerato che:
- la maggior parte delle proposte di modifica e integrazione presentate da AES Torino risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, e si giustifica in considerazione del fatto che la società, appartenendo ad un gruppo societario di particolari dimensioni operante sull'intero territorio nazionale, ha la necessità di condividere con le diverse società appartenenti al predetto gruppo le procedure di gestione del servizio di distribuzione;
- in particolare, le proposte n. 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 135, nonché le proposte n. 16, 18, 23, 41, 42, 49, 63, 73, 80, 102, 107, 108, 126, nella versione risultante dalla comunicazione del 14 marzo 2007, sono finalizzate ad agevolare l'esercente nella gestione dei rapporti con i propri utenti del servizio e con i clienti finali, al fine di assicurare una rapida ed efficace esecuzione delle attività richieste nello svolgimento del servizio medesimo;
- le proposte n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 65, 67, 70, 75, 99, 128, 131, 132, 133, invece, non incidono sulla disciplina sostanziale contenuta nelle clausole del codice di rete tipo, ma si risolvono in modifiche volte a migliorarne la formulazione o, in alcuni casi, l'applicazione; e che pertanto si tratta di proposte che non si giustificano in ragione di esigenze specifiche della società, ma che potranno, al più, costituire elemento utile per l'Autorità ai fini dell'aggiornamento del codice di rete tipo;
- le proposte n. 64, 90 e 105 recano modifiche di natura analoga a quelle richiamate al precedente punto; tuttavia è approvabile, in relazione alle esigenze riconducibili alla struttura organizzativa della società, l'inserimento:
- del solo codice di prestazione "(S-PR-004)" nel titolo del paragrafo, per la proposta di modifica e integrazione n. 64;
- solo delle parole "richiedendo la prestazione "Sopralluogo tecnico su Punto di Riconsegna (S-PR-015)".", per la proposta di modifica e integrazione n. 90;
- del solo titolo del paragrafo "Lettura di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)", per la proposta di modifica e integrazione n. 105;
- risultano infine incoerenti con il quadro normativo rilevante le seguenti proposte:
- la proposta n. 29, che modifica la disciplina della periodicità dell'aggiornamento del profilo di prelievo da parte dell'impresa di distribuzione (paragrafo 4.4 del codice di rete), disponendo un tale aggiornamento per ogni lettura effettuata; tale formulazione, tuttavia, non è idonea ad assicurare all'utente la garanzia di un aggiornamento con una frequenza minima pari ad almeno una volta l'anno;
- le proposte n. 131, 132 e 133, che introducono una disciplina di aggiornamento del codice di rete, autonoma rispetto a quella di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/04; in forza di tale articolo, infatti, nell'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione adotti il contenuto del codice di rete tipo, l'aggiornamento di tale disciplina non è disponibile dall'impresa ma avviene in modo automatico, quale diretta conseguenza dell'aggiornamento del codice di rete tipo, disposto dall'Autorità in esito ad un procedimento che coinvolga anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione.
Ritenuto che:
- sia necessario approvare le sole proposte di modifiche ed integrazioni presentate da AES Torino che, alla luce di quanto sopra, risultano coerenti con il quadro normativo e giustificate in ragione delle specifiche esigenze della società;
- in considerazione dell'elevato numero delle suddette proposte, al fine di assicurare certezza per gli attuali e potenziali utenti della società, sia opportuno prescrivere ad AES Torino di pubblicare nel proprio sito internet il testo del proprio codice di rete risultante dal contenuto del codice di rete tipo, come integrato e modificato dalle suddette proposte, fatta comunque salva l'efficacia delle stesse che decorre dalla loro pubblicazione nel sito internet dell'Autorità
DELIBERA
- di approvare le proposte di modifica ed integrazione del codice di rete di distribuzione presentate da AES Torino, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, n. 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 135, nonché di approvare l'inserimento, per la proposta di modifica e integrazione n. 64, del solo codice di prestazione "(S-PR-004)" nel titolo del paragrafo; di approvare, per la proposta di modifica ed integrazione n. 90, solamente l'inserimento delle parole "richiedendo la prestazione "Sopralluogo tecnico su Punto di Riconsegna (S-PR-015)"."; di approvare, per la proposta di modifica e integrazione n. 105, solamente l'inserimento del titolo del paragrafo "Lettura di verifica contatore/correttore di volume (S-LT-004)";
- di non approvare, per le ragioni esposte in motivazione, le proposte di modifica e integrazione contenute nell'Allegato A, n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 65, 67, 70, 75, 99, 128, 131, 132, 133;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a AES Torino, con sede legale in Torino, Corso Regina Margherita 52, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di prevedere che AES Torino, entro 15 (quindici) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, pubblichi sul proprio sito internet il testo del proprio codice di rete, costituito dal testo del codice di rete tipo modificato ed integrato dalle proposte contenute nell'Allegato A, con riferimento a quanto stabilito ai precedenti punti 1. e 2. del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Allegati: