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Data pubblicazione: 27 settembre 2007

Delibera 18 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 224/07

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 131/05 nei confronti del Comune di Senerchia (Av), determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto direttoriale 31 maggio 2004 del Ministero delle Attività Produttive;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 131/05 (di seguito: deliberazione n. 131/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 253/05 (di seguito: deliberazione n. 253/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2006, n. 26/06 (di seguito: deliberazione n. 26/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 231/06 (di seguito: deliberazione n. 231/06);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 luglio 2006, n. 1698/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06 (di seguito: deliberazione n. 327/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06 (di seguito: deliberazione n. 328/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07).

Considerato che:

  • l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, qualifica l'attività di distribuzione del gas naturale come attività di servizio pubblico, prevedendo, tra l'altro, che l'ente locale, titolare del servizio medesimo, svolga attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sull'attività di distribuzione stessa;
  • con decreto direttoriale 31 maggio 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha pubblicato l'elenco delle imprese selezionate per il compito di fornitore di ultima istanza per ciascuna Area di prelievo connessa alla rete nazionale dei gasdotti; e che nell'area di prelievo nella quale è ubicato il comune di Senerchia il fornitore di ultima istanza è Edison per Voi S.p.A.;
  • con nota in data 18 marzo 2005 (prot. Autorità 006646), la società Edison Per Voi S.p.A., in qualità di fornitore di ultima istanza, ha richiesto all'Autorità di conoscere le tariffe di distribuzione e di fornitura da applicare alla clientela finale nel comune di Senerchia (AV);
  • con nota in data 18 maggio 2005 (prot. Autorità TSG/M05/2123/cc-em) gli uffici dell'Autorità, non risultando agli atti alcuna informazione circa la distribuzione di gas naturale nel territorio comunale di Senerchia, hanno richiesto al Sindaco del medesimo comune di indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota, il soggetto concessionario dell'attività di distribuzione di gas naturale nel proprio territorio comunale; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;
  • l'Autorità, con deliberazione n. 131/05, ha avviato un procedimento volto a chiarire le modalità con cui si svolge l'attività di distribuzione del gas naturale nel comune di Senerchia (AV) ed eventualmente a determinare le relative tariffe per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13, comma 13.7 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04;
  • con nota in data 26 ottobre 2005 (prot. Autorità EF/M05/4317/em), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato al Sindaco del comune di Senerchia (AV) le risultanze istruttorie del procedimento avviato con la deliberazione n. 131/05, nelle quali si evidenzia la mancata produzione di elementi ed informazioni funzionali alla determinazione delle tariffe; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;
  • con deliberazione n. 253/05 l'Autorità ha proceduto a determinare per l'anno termico 2004-2005 le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (AV) ai sensi dell'articolo 5, comma 5.5 della deliberazione n. 170/04. A tal fine sono stati utilizzati i seguenti criteri:
    • per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche, è stato assunto un valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
    • per il coefficiente epsilon, è stato utilizzato un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato l'ambito tariffario;
  • con deliberazione n. 26/06 l'Autorità ha disposto di effettuare un'ispezione presso il comune di Senerchia (AV);
  • l'ispezione presso il comune di Senerchia (AV), effettuata nei giorni 7 e 8 marzo 2006, ha portato alle seguenti risultanze:
    • l'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale è svolta, in base ad una concessione,di durata quinquennale, rilasciata in data 2 marzo 2000alla società Termoirpinia Energia S.r.l., già Termoirpinia Impianti S.r.l., che, tuttavia, non ha mai comunicato all'Autorità le informazioni relative all'attività svolta, come prescritto dall'articolo 15 della deliberazione n. 237/00;
    • alla scadenza del predetto periodo, non è stato indetto un nuovo bando di gara ed il servizio è rimasto tacitamente affidato alla società Termoirpinia Energia S.r.l. medesima;
    • l'attività di fornitura nel territorio comunale è svolta, in qualità di fornitore di ultima istanza, dalla società Edison Per Voi S.p.A. dalla data dell'1 febbraio 2005;
    • l'anno di prima fornitura del gas è il 2000; conseguentemente, negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 Termoirpinia Energia S.r.l., pur essendo tenuta a trasmettere all'Autorità le proposte di opzioni tariffarie base ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione n. 237/00, aveva titolo ad applicate tariffe liberamente determinate, essendo prevista dalla deliberazione n. 237/00 libertà tariffaria per i tre anni successivi all'anno di prima fornitura (c.d. periodo di avviamento);
    • i dati forniti dal comune non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione relativo all'anno termico 2004/2005, anno in cui la località termina il periodo di avviamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 170/04;
  • con nota in data 9 giugno 2006 (prot. Autorità EF/R06/2972/ga), gli uffici della Direzione Tariffe dell'Autorità, hanno richiesto alla società Termoirpinia Energia S.r.l. di trasmettere entro 10 giorni informazioni dettagliate sulle tariffe di distribuzione e fornitura applicate nel comune di Senerchia (AV) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, nonché il numero di clienti e le quantità di gas distribuito per fascia di consumo; e che a tale nota non è stato fornito alcun riscontro;
  • con nota del 12 ottobre 2006 la Direzione Tariffe comunicava al sindaco del comune di Senerchia (AV) di aver acquisito informazione della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), in data 18 luglio 2006 con numero 5/06, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., invitando a tale riguardo l'amministrazione comunale "a comunicare, con la massima urgenza, gli atti amministrativi che intende adottare e le relative tempistiche al fine di assicurare che il sevizio di distribuzione del gas naturale sia svolto con la continuità e la sicurezza necessarie nonché in coerenza con le disposizioni previste dall'attuale normativa." A tale nota il sindaco del comune rispondeva comunicando l'istituzione di un numero telefonico per il pronto intervento nonché l'attivazione delle procedure per l'assegnazione del servizio di distribuzione;
  • con deliberazione n. 231/06 l'Autorità ha disposto l'effettuazione di un'ispezione presso la società Termoirpinia Energia S.r.l.;
  • l'ispezione presso la società Termoirpinia Energia S.r.l., effettuata, alla presenza del curatore fallimentare della società stessa, nei giorni 14 e 15 novembre 2006, ha portato alle seguenti risultanze:
    • la società Termoirpinia Energia S.r.l. ha svolto il servizio di distribuzione nel comune di Senerchia fino al 18 luglio 2006, data del fallimento della medesima società;
    • sono state acquisite fatturazioni, a partire dal mese di luglio 2002, dalle quali risulta un'esposizione non corretta delle tariffe in quanto evidenziate in unità volumetriche e non in unità energetiche come previsto dal combinato disposto dei commi 7.1 e 9.1 e dell'articolo 14 della deliberazione n. 237/00, nonché (a partire dall'anno termico 2004/2005) dalcomma 4.2 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 170/04;
    • non si conoscono le tariffe applicate nell'anno termico 2001/2002 e non è possibile, sulla base degli elementi acquisiti, stabilire l'esatto valore della quota variabile della tariffa né la corretta applicazione degli aggiornamenti del costo della materia prima per gli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004;
    • non sono state riscontrate evidenze che, almeno per il periodo che va dall'1 ottobre 2004 al 15 febbraio 2005, la società Termoirpinia Energia S.r.l. abbia proceduto ad effettuare gli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione di cui alla deliberazione n. 253/05;
    • gli elementi e le informazioni acquisite non sono sufficienti alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione gli anni termici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
  • con nota in data 16 marzo 2007 (prot. Autorità 006789) il comune di Senerchia ha comunicato di aver affidato il servizio di distribuzione del gas naturale alla società Metaedil S.r.l. con decorrenza 20 gennaio 2007;
  • la società Metaedil S.r.l. non ha trasmesso, per il comune di Senerchia, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 nei termini previsti dall'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04;
  • il valore minimo assunto dal coefficiente epsilon per gli ambiti tariffari appartenenti alla regione Campania negli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 è pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146.

Considerato che:

  • gli elementi acquisiti nell'ambito delle predette attività ispettive evidenziano che la società Termoirpinia Energia S.r.l., per tutto il periodo in cui ha gestito il servizio di distribuzione nel Comune di Senerchia,compreso tra il 2 marzo2000 edil 18 luglio 2006, ha disatteso l'intera disciplina tariffaria adottata dall'Autorità, omettendo in particolare di rispettare:
    • le previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, di cui agli articoli 6, 7 e 9 della deliberazione n. 237/00, nonché, a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dall'articolo 5 della deliberazione n. 170/04;
    • gli obblighi informativi posti a beneficio degli utenti dall'articolo 14 della deliberazione n. 237/00, nonché, a decorrere dall'anno termico 2004/2005, dal comma 4.2 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 170/04;
    • gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità previsti dall'articolo 15 della deliberazione n. 237/00.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l.,un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Ritenuto inoltre che sia necessario:

  • considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (AV) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le località in avviamento dalla deliberazione n. 237/00 e alla luce di quanto stabilito dalla sentenza del Tar Lombardia 5 luglio 2006, n. 1698/06;
  • determinare, in coerenza con quanto affermato nella deliberazione n. 253/05, le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (AV) per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e a tal fine, salvo successiva verifica, sia opportuno:
    • utilizzare per la conversione delle tariffe da unità energetiche in unità volumetriche, in mancanza dei dati caratteristici dell'impianto, il valore del potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc;
    • assumere, in via cautelativa e vista l'indisponibilità di altri dati, per il coefficiente epsilon un valore pari a quello minimo riscontrato nella regione in cui è situato l'ambito tariffario per ciascuno degli anni termici sopra indicati;
  • determinare le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (AV), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05.
  • le società di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, entro la terza fatturazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1 ottobre 2004 da parte della società Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorità;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico sia informato del presente provvedimento per gli adempimenti di propria competenza

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Termoirpinia Energia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04, nei termini descritti in motivazione;

  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di considerare valide le tariffe applicate nel comune di Senerchia (AV) negli anni termici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 in quanto coerenti con i criteri tariffari previsti per le località in avviamento dalla deliberazione n. 237/00;
  9. di determinare, salvo successiva verifica, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le tariffe relative all'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (AV) sulla base di un valore del coefficiente epsilon pari rispettivamente a 0,702170 e a 0,704146;
  10. di determinare le tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale nel comune di Senerchia (AV), per l'anno termico 2007/2008, nell'ambito del procedimento generale di determinazione delle tariffe per il medesimo anno termico avviato con deliberazione n. 220/07, utilizzando gli stessi criteri indicati nella deliberazione n. 253/05;
  11. di prevedere che le tariffe determinate ai sensi del precedente punto 9 e 10, siano applicate per i corrispondenti anni termici;
  12. di prevedere che le società di fornitura ai clienti finali diano evidenza nei propri documenti di fatturazione, che gli importi contabilizzati successivamente alla data del 1 ottobre 2004 da parte della società Termoirpinia Energia S.r.l., posta in amministrazione controllata coattiva, potrebbero essere oggetto di conguaglio, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni deliberate dall'Autorità;
  13. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento:
    • alla società Metaedil S.r.l., con sede in Via Francesco Tedesco 65, 83100-Avellino (AV);
    • alla società Edison Per Voi S.p.A., con sede in via Pelosa 20, 35030-Selvazzano Dentro (PD);
    • al Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Via Molise, 2, 00187 - Roma (RM)
    • al comune di Senerchia con sede in Viale Castagni, 83050 - Senerchia (AV);
    • alla società Termoirpinia Energia S.r.l. con sede in Via Diaz,1, 83047 - Lioni (AV);
    • al curatore del fallimento della società Termoirpinia Energia S.r.l., dott. Giovanni Montaperto,Corso Umberto I, 154, 80138 Napoli.
  14. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.