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Data pubblicazione: 18 settembre 2007

Delibera 10 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 220/07

Avvio di procedimenti per la determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 settembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06 (di seguito: deliberazione n. 218/06).

Considerato che:

  • l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 170/04 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'1 ottobre successivo;
  • l'articolo 5, comma 5.3.1, della deliberazione n. 170/04 prevede che la proposta tariffaria di cui al comma precedente deve essere corredata, tra l'altro, dal prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente;
  • l'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 170/04 prevede che, qualora la proposta tariffaria relativa al servizio di distribuzione del gas non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, ovvero le proposte siano state trasmesse in ritardo, le tariffe sono determinate dall'Autorità con proprio provvedimento; e che a tal fine, il successivo comma 5.5.1 prevede che:
    • le tariffe sono definite sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 170/04, ponendo pari a zero il valore di NIbil e sulla base di un coefficiente εrif,t,i calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti;
    • i nuovi investimenti effettivamente realizzati sono presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell'anno successivo;
  • l'articolo 5, comma 5.5.2, della deliberazione n. 170/04 prevede che, l'Autorità determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della località in avviamento per la quale l'impresa di distribuzione non ha provveduto all'invio delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.6 della medesima deliberazione;
  • alla data del 2 luglio 2007:
    • non sono pervenuti i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie (di seguito: dati tariffari) di 20 (venti) imprese di distribuzione;
    • non sono pervenute le dichiarazioni di riconciliazione relative agli incrementi patrimoniali 2006 di 48 (quarantotto) imprese di distribuzione.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare, nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato A procedimenti volti a determinare, ai sensi dell'articolo 5, commi 5.5 e 5.5.1, della deliberazione n. 170/04, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008

DELIBERA

  1. di avviare, nei confronti delle società elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per l'anno termico 2007-2008, relative alle attività di distribuzione del gas naturale;

  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera h), della deliberazione n. 182/04 e del punto 22 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Tariffe;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  5. di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni elencati nell'Allegato B in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  8. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società di cui all'Allegato A.

Allegati: