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Data pubblicazione: 19 settembre 2007

Delibera 10 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 217/07

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Genia S.p.A., per inottemperanza a disposizioni in materia di qualità dei servizi gas (deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00; 28 dicembre 2000, n. 236/00; 12 dicembre 2003, n. 152/03; 29 settembre 2004, n. 168/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 settembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'articolo 31, comma 31.3;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00, ed in particolare gli articoli 9, comma 9.1, e 28;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'articolo 5, comma 5.3;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare gli articoli 11, comma 11.1, 26, comma 26.1, 30, commi 30.2 lett. i), 30.6 e 30.8, 43, comma 43.2, 59, comma 59.7, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito; e che in particolare i commi 28.1 e 28.2 della deliberazione medesima dispongono che, ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, si applicano le norme tecniche vigenti Uni-Cig e Cei e, in mancanza, vengano adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Atig e Apce;
  • con la deliberazione n. 152/03, l'Autorità ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali; e che in particolare, il comma 5.3 della deliberazione n. 152/03 impone al distributore l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii), della deliberazione medesima, e precisamente: (i) il contratto di assicurazione; (ii) il modulo per la denuncia di sinistro; (iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica per richiedere informazioni in merito al contratto di assicurazione;
  • con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi gas, che, abrogando le deliberazioni dell'Autorità n. 47/00 e n. 236/00, con effetto dall'1 gennaio 2005, definisce la nuova disciplina di riferimento sia in materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, sia in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas; e che in particolare:
    1. con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
      • il comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di predisporre un sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, definito come "cartografia", con aggiornamento della cartografia stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l'aggiunta di parti di nuova realizzazione; e che tale obbligo è riproduttivo di quello già posto in capo al distributore dal comma 9.1, lettera b), della deliberazione 236/00;
      • il comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi in relazione alla prestazione del servizio di pronto intervento; in particolare, per quanto qui rileva, ai sensi delle lettere c) ed f) di tale disposizione, il distributore è tenuto rispettivamente a:
        1. pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;
        2. dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento e dell'ora di eliminazione delle dispersioni di cui all'articolo 10 del Testo integrato medesimo;
      • il sopra richiamato comma 26.1, lettera c), riproduce, quanto alla comunicazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori, l'obbligo già posto in capo al distributore dal comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, nel testo modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01;
      • il comma 30.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico" dell'impianto medesimo;
      • il comma 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di registrare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio, i seguenti dati: (a) il codice univoco dell'impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica; (b) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica; (c) la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica; (d) l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non conforme alle norme tecniche vigenti;
      • il comma 30.8 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di registrare, per ogni richiesta di pronto intervento, i seguenti dati: (a) il codice con cui il distributore individua la prestazione di pronto intervento; (b) il codice univoco con cui il distributore identifica la richiesta di pronto intervento; (c) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dal comma 9.3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (d) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento; (e) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal distributore per il pronto intervento; (f) limitatamente agli interventi relativi a dispersione di gas di classe A1 o A2 localizzata su parti non interrate di impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, la data e l'ora di eliminazione della dispersione; (g) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento;
    2. con riferimento alla disciplina in materia di qualità commerciale:
      • il comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas dispone che, ai fini della conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura, il distributore determina i costi della verifica stessa per ogni tipologia di utenza, sia presso il cliente finale sia in laboratorio, e li pubblica nel proprio sito internet;
      • il comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas pone in capo all'esercente l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet i dati necessari per la predisposizione, su richiesta di un cliente, del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi di cui al comma 36.7 del Testo integrato medesimo;
  • con la deliberazione n. 97/06, l'Autorità ha approvato un programma di n. 5 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas, relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore;
  • in attuazione del programma sopra richiamato, è stata eseguita un'ispezione, nei giorni 25 e 26 luglio 2006, presso la sede legale della società Genia Spa (di seguito: Genia);
  • dalla documentazione e dalle informazioni acquisite nel corso della suddetta ispezione è emerso che Genia:
    1. in relazione all'impianto di distribuzione denominato "San Giuliano Milanese", per l'anno 2004, ha eseguito le misure del grado di odorizzazione del gas in un unico giorno, anziché almeno due volte all'anno, come prescritto dalle linee guida Atig/Cig, pubblicate dall'Uni e richiamate nel comma 28.2 della deliberazione n. 236/00;
    2. in relazione all'impianto di cui al precedente punto, per il periodo 1 luglio 2001 - 26 luglio 2006, pur avendo predisposto la relativa cartografia, non ha tuttavia riportato sulla stessa la data di predisposizione né l'indicazione dei materiali delle condotte e delle pressioni di esercizio, così inottemperando all'obbligo di servizio di cui, rispettivamente, al comma 9.1, lettera b), della deliberazione n. 236/00, e al comma 11.1, lettera b), del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
    3. in contrasto con quanto disposto dal comma 31.3, della deliberazione n. 47/00, e, successivamente, dal comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2003 - 26 luglio 2006, non ha provveduto a comunicare per iscritto i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio;
    4. in contrasto con quanto disposto dal comma 26.1, lettera f) del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 - 26 luglio 2006, non si è dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento;
    5. in relazione all'impianto di distribuzione denominato "San Giuliano Milanese", durante l'anno 2005, non ha predisposto il Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione medesimo, prescritto dal comma 30.2, lettera i), del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
    6. in relazione all'impianto di cui al punto precedente, durante l'anno 2005, non ha effettuato misure del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio, in contrasto con quanto prescritto dal comma 30.6 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
    7. durante l'anno 2005, ha omesso di registrare, per le chiamate di pronto intervento, i dati richiesti dal comma 30.8, lettera d) ed e) del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
    8. in sede di adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni nel sito internet del distributore:
      • in contrasto con quanto prescritto dal comma 43.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 - 26 luglio 2006, non ha pubblicato i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza;
      • in contrasto con quanto prescritto dal comma 59.7 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2006 - 26 luglio 2006, non ha pubblicato i dati necessari per la predisposizione su richiesta del cliente del preventivo per l'esecuzione di lavori semplici o complessi;
      • durante il periodo 1 ottobre 2004 - 26 luglio 2006, non ha pubblicato le informazioni relative alla assicurazione per i clienti finali gas, come prescritto dal comma 5.3 della deliberazione n. 152/03.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Genia, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Genia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alle infrazioni sopra analiticamente riportate;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quiarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Genia, con sede legale in via della Pace 41, 20098 San Giuliano Milanese (MI);
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).