Data pubblicazione: 19 settembre 2007
Delibera 10 settembre 2007
Delibera/Provvedimento 216/07
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Ages S.p.A., per inottemperanza a disposizioni in materia di qualità dei servizi gas (deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 settembre 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04, ed in particolare gli articoli 26, comma 26.1, 30, comma 30.8, 36, comma 36.2, e 47, comma 47.3, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi gas, che, abrogando le deliberazioni dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 e 28 dicembre 2000, n. 236/00, con effetto dall'1 gennaio 2005, definisce la nuova disciplina di riferimento sia in materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, sia in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas; e che in particolare:
- con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
- il comma 26.1, del provvedimento sopra citato pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi relativi alla prestazione del servizio di pronto intervento; più in particolare, ai sensi delle lettere a), b), c) ed f), di tale disposizione, il distributore è tenuto rispettivamente a:
- disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
- attivare uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;
- dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento e dell'ora di eliminazione delle dispersioni di cui all'articolo 10 del Testo integrato stesso;
- il comma 30.8 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di registrare, per ogni richiesta di pronto intervento, i seguenti dati: (a) il codice con cui il distributore individua la prestazione di pronto intervento; (b) il codice univoco con cui il distributore identifica la richiesta di pronto intervento; (c) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dal comma 9.3 del Testo integrato medesimo; (d) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento; (e) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal distributore per il pronto intervento; (f) limitatamente agli interventi relativi a dispersione di gas di classe A1 o A2 localizzata su parti non interrate di impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, la data e l'ora di eliminazione della dispersione; (g) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento;
- il comma 26.1, del provvedimento sopra citato pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi relativi alla prestazione del servizio di pronto intervento; più in particolare, ai sensi delle lettere a), b), c) ed f), di tale disposizione, il distributore è tenuto rispettivamente a:
- con riferimento alla disciplina in materia di qualità commerciale:
- il comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, nell'individuare il contenuto minimo obbligatorio del preventivo per l'esecuzione di lavori da comunicare al cliente da parte del distributore, prescrive che tale documento debba contenere, tra l'altro: (a) il codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato medesimo; (b) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del cliente; (c) la data di comunicazione del preventivo al cliente; (d) la tipologia di utenza; (e) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo (livello specifico per l'esecuzione dei lavori semplici o livello generale per l'esecuzione dei lavori complessi); (f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (g) i corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfetario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali; (h) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- il comma 47.3, del provvedimento sopra citato, limitatamente al caso di appuntamento personalizzato, dispone che il distributore, all'atto dell'esecuzione della prestazione o dell'effettuazione del sopralluogo, faccia sottoscrivere e rilasci in copia, al cliente o a persona da esso incaricata, un modulo nel quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: (a) codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (b) calibro del gruppo di misura; (c) data e fascia di puntualità concordata; (d) luogo dell'appuntamento; (e) data e ora di inizio della prestazione o del sopralluogo; (f) quantificazione dell'indennizzo automatico, da riconoscere al cliente in caso di mancato rispetto della fascia di puntualità per le cause indicate dal comma 52.1, lettera c), del Testo integrato medesimo;
- con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
- con la deliberazione n. 97/06, l'Autorità ha approvato un programma di n. 5 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas, relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore;
- in attuazione del programma sopra richiamato, è stata eseguita un'ispezione, nei giorni 6 e 7 luglio 2006, presso la sede della società Ages Spa (di seguito: Ages);
- dalla documentazione e dalle informazioni acquisite nel corso della suddetta ispezione è emerso che Ages:
- in contrasto con quanto disposto dal comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 - 7 luglio 2006:
- non ha provveduto ad attivare recapiti telefonici dedicati in via esclusiva al servizio di pronto intervento;
- non si è dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento;
- non ha allestito un proprio sito internet su cui pubblicare i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, né ha conservato documentazione idonea ad attestare l'avvenuta comunicazione scritta dei recapiti stessi ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio;
- in relazione all'impianto di distribuzione denominato "Pero", durante l'anno 2005, ha omesso di registrare attraverso appropriati strumenti, per le chiamate di pronto intervento, i dati richiesti dal comma 30.8 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
- in sede di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici, durante il periodo 1 febbraio 2006 - 31 marzo 2006, ha omesso di inserire, nei preventivi esaminati come campione nel corso delle attività ispettive, una rilevante parte dei dati e delle informazioni richiesti dal comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, quali, in particolare: (i) il codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato stesso; (ii) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del cliente; (iii) la tipologia di utenza; (iv) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo; (v) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (vi) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica (rispettivamente, lettere a), b), d), e), f), h) del sopra richiamato comma 36.2);
- in sede di effettuazione di prestazioni con appuntamento personalizzato, durante l'anno 2005, non ha provveduto a compilare i moduli prescritti dal comma 47.3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas.
- in contrasto con quanto disposto dal comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 - 7 luglio 2006:
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Ages, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Ages, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alle infrazioni sopra analiticamente riportate;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad Ages, con sede legale in via Olona 28, 20016 Pero (MI);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).