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Data pubblicazione: 19 settembre 2007

Delibera 10 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 215/07

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Bluenergy Group S.p.A. per inottemperanza alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 207/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 settembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2006, n. 41/06.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 207/02, al fine di tutelare i clienti finali che, alla data dell'1 gennaio 2003, avrebbero acquistato la qualifica di cliente idoneo, l'Autorità:
    1. ha imposto agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale di continuare ad applicare, ai propri clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002, si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, le condizioni economiche di fornitura praticate alla medesima data in forza della deliberazione n. 237/00, sino all'accettazione, da parte di detti clienti, di nuove offerte contrattuali (commi 1.1 e 1.2);
    2. ha imposto agli esercenti l'attività di vendita del gas naturale che avessero inteso proporre offerte contrattuali a clienti finali non appartenenti alle categorie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, di proporre, unitamente a quelle dagli stessi formulate, condizioni economiche di fornitura definite sulla base di criteri adottati dall'Autorità con successivo provvedimento (comma 1.3, integrato dal comma 2.2 della deliberazione n. 138/03);
    3. ha previsto che, con l'adozione di tali criteri, le nuove condizioni economiche, determinate in base ai criteri stessi, avrebbero sostituito di diritto quelle che l'impresa continuava ad applicare ai propri clienti finali in forza delle disposizioni richiamate alla precedente lettera (a);
  • i predetti criteri sono stati adottati dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03, con effetto dall'1 gennaio 2004; conseguentemente, da tale data, gli esercenti che si trovavano nella situazione descritta alla precedente lettera (a) erano tenuti ad applicare le nuove condizioni economiche, determinate in base alla deliberazione n. 138/03, in sostituzione di quelle in precedenza praticate;
  • sono pervenute all'Autorità, da parte di alcuni clienti ed esercenti l'attività di vendita, segnalazioni di una non corretta applicazione da parte della società Bluenergy Group S.p.A. delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
  • l'esame della documentazione trasmessa da Bluenergy Group, in seguito ad una richiesta formulata al riguardo dagli Uffici dell'Autorità, ha evidenziato alcune anomalie nell'applicazione delle predette condizioni; pertanto, con deliberazione n. 41/06, è stata disposta un'ispezione presso la sede della società, svoltasi in data 27 e 28 aprile 2006;
  • dall'analisi della documentazione acquisita nel corso delle attività ispettive, è emerso che Bluenergy Group non ha dato attuazione all'assetto regolamentare sopra richiamato, in quanto, invece di applicare direttamente le condizioni determinate sulla base della deliberazione n. 138/03, in sostituzione di quelle praticate sino all'entrata in vigore di tale provvedimento (comma 2.1 della deliberazione n. 207/02) si è limitata a comunicare, ai clienti finali interessati, un generico invito a presentarsi presso i locali della società per negoziare nuove condizioni economiche;
  • tale condotta è idonea a determinare un grave pregiudizio in capo agli utenti che, per effetto del citato comma 2.1 della deliberazione n. 207/02, avrebbero titolo alla diretta applicazione delle sopra richiamate condizioni economiche.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio nei confronti di Bluenergy Group di un'istruttoria formale, ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia opportuno intimare a Bluenergy Group di conformare la propria condotta alle disposizioni violate, anche al fine di considerare l'eventuale ravvedimento della stessa società in sede di determinazione della misura sanzionatoria

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Bluenergy Group S.p.A. per l'eventuale adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza dei commi 1.1, 1.3 e 2.1 della deliberazione n. 207/02, nei termini descritti in motivazione;
  2. di intimare alla stessa società di:
    1. applicare, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 138/03, con effetto dall'entrata in vigore della stessa deliberazione, ai propri clienti finali che, trovandosi alla data del 31 dicembre 2002 nella condizione di cliente non idoneo, non hanno esercitato il connesso diritto di scegliere un nuovo fornitore;
    2. trasmettere all'Autorità, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione che illustri le modalità che intende seguire per l'adempimento di quanto indicato alla precedente lettera (a), dando evidenza delle specifiche ragioni che possano eventualmente determinare ritardi nell'effettuazione dei necessari conguagli;
  3. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  4. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società Bluenergy Group S.p.A., via Roma 39, 33030 Campoformido (UD);
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).