Data pubblicazione: 26 luglio 2007
Delibera 24 luglio 2007
Delibera/Provvedimento 193/07
Disposizioni per il periodo settembre - dicembre 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con la Slovenia
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 luglio 2007
Visti:
- la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006, ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- il regolamento (CE) n. 1223/2004 del Consiglio del 28 giugno 2004 (di seguito: regolamento n. 1223/2004), che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006 n. 288/06 (di seguito: deliberazione n. 288/06);
- la lettera di Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) - prot. TE/P2007009225 del 19 luglio 2007 avente oggetto "Allocazione congiunta della capacità tra Italia e Slovenia" e il relativo allegato "Slovenian and Italian interconnection capacity access rules" (di seguito: lettera 19 luglio 2007) con cui si comunica all'Autorità la proposta condivisa con il gestore della rete Slovena, Eles d.o.o. (di seguito: Eles) per l'allocazione congiunta della capacità di interconnessione per il periodo Settembre-Dicembre 2007.
Considerato che:
- il regolamento n. 1228/2003 prevede che le congestioni della rete di interconnessione siano risolte con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
- l'allegato al regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro, che le capacità siano assegnate tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possano coesistere per la stessa connessione;
- il regolamento n. 1223/2004 prevede per la sola Slovenia l'obbligatorietà di allocazione della capacità di interconnessione secondo le metodologie di cui al precedente alinea a partire dal 1 luglio 2007;
- per l'anno 2007, la deliberazione n. 288/06, in applicazione di quanto disposto dal del decreto 15 dicembre 2006, prevede che l'allocazione della capacità di interconnessione per le frontiere di Francia, Austria e Grecia avvenga in modo congiunto tra Terna e i gestori di rete responsabili delle rispettive frontiere per mezzo di aste esplicite; per le frontiere di Svizzera e Slovenia il medesimo decreto prevede che l'allocazione avvenga in modo indipendente da parte di ciascun gestore sul 50% della totale capacità di interconnessione;
- l'articolo 2, comma 5, del decreto 15 dicembre 2006 prevede altresì che, a valere dal 1° luglio 2007, l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-slovena, per la quota parte di capacità non ancora attribuita da Terna alla medesima data ai sensi del comma 3 del medesimo decreto, possa essere effettuata sulla base di accordi stipulati con il gestore di rete della Slovenia, adottando meccanismi di mercato per l'assegnazione congiunta;
- con la lettera 19 luglio 2007 Terna ha informato l'Autorità che è stato possibile raggiungere un accordo con il gestore sloveno Eles per l'allocazione congiunta della capacità di trasporto disponibile sulla frontiera slovena per il periodo settembre-dicembre 2007, per mezzo di una metodologia di allocazione analoga a quella già adottata per le frontiere di Francia, Austria e Grecia per l'anno 2007;
- le regole per la gestione delle aste esplicite l'assegnazione della capacità sulla frontiera slovena inviate da Terna - in allegato alla lettera 19 luglio 2007 sono conformi a quanto previsto dal Regolamento 1228/2003.
Ritenuto che sia opportuno:
- uniformare la metodologia di allocazione della capacità di trasporto sulla frontiera slovena per il periodo comprendente i mesi tra settembre e dicembre 2007 a quella già prevista dalla deliberazione n. 288/06 per le altre frontiere con Paesi tenuti a recepire quanto disposto dal Regolamento 1228/2003
DELIBERA
- di prevedere che l'allocazione della capacità di trasporto disponibile sulla frontiera slovena per il periodo comprendente i mesi tra settembre e dicembre 2007 avvenga tramite assegnazione congiunta sulla base delle regole inviate da Terna con la lettera 19 luglio 2007 e allegate al presente provvedimento;
- di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie ed alla società Terna;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Allegati: