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Data pubblicazione: 18 luglio 2007

Delibera 17 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 184/07

Modalità per l'approvvigionamento di risorse per il servizio di dispacciamento dall'estero al fine di garantire la continuità di alimentazione del sistema elettrico nazionale in situazioni eccezionali di criticità

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 luglio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 recante concessione al Gestore della rete delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale ed il relativo allegato (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 2005, n. 226/05 (di seguito: deliberazione n. 226/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la nota del Ministro dello sviluppo economico in data 26 aprile 2007, prot. 6923, prot. Autorità n. 10642 del 30 Aprile 2007 (di seguito: nota 30 aprile 2007);
  • la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 6 giugno 2007, prot. TE/P2007007348, prot. Autorità n. 13881 dell'8 giugno 2007 (di seguito: lettera 8 giugno 2007);
  • la lettera di Terna in data 16 luglio 2007, prot. TE/P2007009127 (di seguito: lettera 16 luglio 2007).

Considerato che:

  • il decreto 20 aprile 2005 prevede che Terna, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione, gestisca i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari e garantisca l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
  • la deliberazione n. 226/05, ai fini della regolazione e del controllo dei pubblici servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ricomprende nell'ambito del servizio di dispacciamento - tra le altre - l'attività di approvvigionamento di risorse ai fini della garanzia di equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;
  • la Parte III della deliberazione n. 111/06 disciplina le modalità per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;
  • la deliberazione n. 111/06 prevede che Terna, in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza, possa intervenire nel mercato del giorno prima, in modo difforme dalle procedure convenzionali previste dalla medesima deliberazione, previa tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità e che gli oneri di tali interventi in capo a Terna concorrano alla determinazione del corrispettivo di cui all'art. 44 della stessa deliberazione n. 111/06;
  • con la nota 30 aprile 2007 in merito alle possibili criticità del sistema elettrico nazionale previste per l'estate 2007, il Ministro dello sviluppo economico ha sottolineato l'importanza di adottare tutte le misure in grado di evitare possibili ripercussioni negative sulla sicurezza del sistema e sulla continuità delle forniture per l'utenza civile;
  • con la lettera 8 giugno 2007 Terna ha informato l'Autorità che ai fini della sicurezza del sistema durante l'estate 2007, così come emerso nell'ambito dei lavori dell'apposito tavolo tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il tavolo tecnico), anche in conseguenza della ridotta disponibilità di risorse idriche prevista, è necessario garantire nel medesimo periodo che il livello delle importazioni di energia elettrica non scenda sotto valori limite predefiniti;
  • anche in considerazione della struttura di prezzo più flessibile che caratterizza i mercati organizzati europei rispetto a quello italiano, esiste la possibilità che proprio durante i periodi rilevanti critici per la sicurezza del sistema nazionale, nei maggiori mercati esteri si formino dei prezzi tali da determinare una riduzione delle importazioni sulla rete italiana o addirittura una maggiore convenienza da parte degli operatori nazionali alla esportazione rispetto alla fornitura del mercato interno;
  • al fine di garantire il livello di importazioni minimo richiesto, Terna ha segnalato nella lettera 8 giugno 2007 la possibilità di stipulare con soggetti aventi disponibilità di energia in importazione dalle frontiere estere, contratti di approvvigionamento a termine nel periodo critico previsto per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
  • i contratti di cui al precedente alinea possono avere il carattere di opzione che assicurino a Terna, a fronte del pagamento di un premio, la possibilità di importare energia ad un prezzo prestabilito (di seguito: call option), ovvero possono prevedere la garanzia di importazione a fronte del pagamento da parte di Terna di un prezzo unitario dell'energia superiore a quello che si forma nei principali mercati organizzati europei in ciascun periodo rilevante (di seguito: offerte a prezzo indicizzato).

Considerato inoltre che:

  • nonostante nell'ambito dei lavori dell'ultima riunione del tavolo tecnico, grazie alle misure cautelative adottate per la gestione dei bacini idrici e alle precipitazioni registrate nel periodo aprile-giugno 2007, sia stata ritenuta scarsa la probabilità che nel corso dell'estate 2007 possano verificarsi le condizioni di criticità del sistema elettrico legate alla ridotta disponibilità di risorse idriche, Terna ha confermato in via cautelativa con la lettera 16 luglio 2007 la necessità di disporre della facoltà di stipula dei contratti di cui al precedente alinea;
  • tra le soluzioni illustrate per l'assicurazione del livello delle importazioni minime richieste le offerte a prezzo indicizzato prevedono un onere in capo a Terna solo in caso di effettiva criticità del sistema elettrico nazionale, tale onere è tuttavia non determinabile a priori e soggetto alle fluttuazioni dei prezzi nei mercati europei organizzati;
  • la soluzione delle call option prevede invece un onere certo in capo a Terna indipendentemente dall'esercizio effettivo delle opzioni a prezzo prestabilito.

Ritenuto che:

  • sia opportuno garantire a Terna, responsabile di garantire la sicurezza del sistema elettrico, la possibilità di assicurare il livello di importazioni ai valori minimi necessari per la sicurezza del sistema elettrico, anche attraverso la stipula di contratti di approvvigionamento a termine con soggetti aventi disponibilità di energia in importazione dalle frontiere estere nell'ambito dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui alla Parte III della deliberazione n. 111/06, riconoscendone i relativi oneri con le modalità previste dalla medesima deliberazione;
  • sia necessario che Terna stipuli i predetti contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione dandone tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità;
  • sia necessario che Terna adotti le modalità contrattuali più appropriate per garantire l'efficienza e il minor costo del servizio di dispacciamento anche in considerazione della effettiva probabilità del verificarsi delle condizioni di emergenza

DELIBERA

  1. di riconoscere a Terna la possibilità - ai fini di consentire alla medesima l'approvvigionamento delle risorse ritenute necessarie per tutelare la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle situazioni eccezionali di criticità - di stipulare contratti di fornitura a termine di energia elettrica con soggetti aventi la disponibilità di energia in importazione da frontiere estere per l'approvvigionamento di risorse per il servizio di dispacciamento nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione;
  2. di raccomandare a Terna l'adozione delle soluzioni contrattuali più idonee alla salvaguardia dal rischio che gli operatori adottino comportamenti che, attraverso lo sfruttamento dei contratti previsti al punto 1, possano determinare costi elevati per il sistema o rischi per la sicurezza del sistema nazionale e comunque tali da garantire, nel rispetto della tutela della sicurezza del sistema, il minor costo del servizio di dispacciamento anche in considerazione della effettiva probabilità del verificarsi delle condizioni di emergenza;
  3. di prevedere che, a seguito della stipula di ciascun contratto di cui al punto 1, Terna invii un'informativa al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità riportante almeno: il nominativo della controparte, i quantitativi di energia assicurati dal contratto, i prezzi di approvvigionamento correlati agli indici dei mercati organizzati europei, una descrizione delle principali clausole contrattuali, gli eventuali premi previsti e il prezzo di esercizio di eventuali opzioni di importazione, le motivazioni alla base della scelta della controparte, delle quantità contrattualizzate e della tipologia del contratto;
  4. di prevedere che Terna implementi procedure di monitoraggio dell'andamento dei mercati organizzati europei e del corrispondente comportamento delle proprie controparti contrattuali per la tempestiva individuazione e comunicazione all'Autorità di pratiche commerciali che, attraverso lo sfruttamento dei contratti previsti al punto 1, possano ridurre l'economicità delle importazioni o comportare rischi per la sicurezza del sistema nazionale;
  5. di prevedere che entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese Terna invii al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità una relazione relativa agli oneri derivanti nel mese precedente dalla stipula dei contratti di cui al punto 1 riportante almeno le quantità e il prezzo dell'energia importata in ciascun periodo rilevante per ogni contratto attivato, le eventuali opzioni esercitate e le relative condizioni di esercizio;
  6. di prevedere che gli oneri che Terna sostiene per l'approvvigionamento delle risorse in importazione di cui al punto 1 secondo le condizioni di cui al punto 2 concorrano alla determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06;
  7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.