Data pubblicazione: 16 luglio 2007
Delibera 12 luglio 2007
Delibera/Provvedimento 174/07
Disposizioni in materia di determinazione del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas per l'anno termico 2007-2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 luglio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04).
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 170/04, rimane operativo, per il secondo periodo regolatorio, il fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas (di seguito: fondo di compensazione) di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 237/00;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 11.2, della deliberazione n. 170/04 è prorogato, a decorrere dall'1 aprile 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione;
- l'Autorità determina annualmente la quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento; e che tale quota:
- è stata fissata, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, all'1% del costo di distribuzione dall'articolo 11, comma 11.5, della deliberazione n. 170/04;
- è stata confermata all'1% del costo di distribuzione in occasione della determinazione tariffaria dell'anno termico 2006-2007;
- dalle risultanze della gestione del fondo di compensazione, comunicate dalla Cassa con nota del 5 luglio 2007 (prot. Autorità n. 017096 del 9 luglio 2007), e da stime eseguite sui versamenti/prelevamenti che verranno effettuati nel corso dell'anno termico 2007-2008, si desumono, per il medesimo anno termico, flussi di cassa tali da non assicurare la copertura finanziaria dei versamenti da effettuare a favore degli ambiti a costo elevato.
Considerato inoltre che:
- i termini di scadenza per i versamenti/prelevamenti nel/dal fondo di compensazione per l'anno termico 2005-2006, nonchè i termini di scadenza per i versamenti nel medesimo fondo per l'anno termico 2006-2007, previsti dall'articolo 11 della deliberazione n. 170/04, rispettivamente ai commi 11.8 e 11.9.3, sono risultati, per alcune società, a causa del protrarsi del processo di approvazione tariffaria, non più coerenti con il regolare svolgimento delle operazioni contabili previste nei citati commi.
Ritenuto che sia necessario:
- definire il nuovo valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2007-2008;
- prorogare, per i versamenti nel fondo di compensazione, il termine di scadenza previsto, per l'anno termico 2006-2007, dall'articolo 11, comma 11.8, della deliberazione n. 170/04;
- consentire alle società che non hanno completato, per l'anno termico 2005-2006, le operazioni contabili relative al fondo di compensazione nei termini previsti dall'articolo 11, comma 11.9.3, della deliberazione n. 170/04, di utilizzare le stesse scadenze stabilite per l'anno termico 2006-2007
DELIBERA
- di fissare, per l'anno termico 2007-2008, all'1,5% del costo di distribuzione la quota QFNC positiva a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, di cui all'articolo 11, comma 11.5, della deliberazione n. 170/04;
- di prorogare alla data del 15 settembre 2007 il termine di scadenza, per le operazioni di versamento nel fondo di compensazione, previsto per l'anno termico 2006-2007 dall'articolo 11, comma 11.8, della deliberazione n. 170/04;
- di consentire alle società che non hanno completato, per l'anno termico 2005-2006, le operazioni contabili relative al fondo di compensazione nei termini previsti dall'articolo 11, comma 11.9.3, della deliberazione n. 170/04, di utilizzare le stesse scadenze stabilite per l'anno termico 2006-2007;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.