Seguici su:






Data pubblicazione: 18 luglio 2007

Delibera 11 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 170/07

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti dell'impresa Abfalterer Paul Anton

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica-Periodo di regolazione 2004-2007", come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287.

Il fatto

  1. L'art. 4, comma 4.1 del sopraindicato Testo integrato, stabilisce che "L'esercente propone all'Autorità, entro il 15 ottobre di ciascun anno [termine prorogato, con riferimento alla proposta di opzioni tariffarie per l'anno 2006, al 31 ottobre 2005dall'art. 8 della deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202], le opzioni tariffarie base, speciali, ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo".

Detto obbligo è ribadito, per le imprese esercenti il servizio di distribuzione, dall'art. 7, comma 7.1, del Testo integrato in forza del quale "Ciascuna impresa distributrice propone ai sensi del comma 4.1 almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di distribuzione per le attuali e potenziali controparti di contratti &".

Infine, l'art. 13 del Testo integrato prevede, in alternativa all'obbligo di proporre opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione, la facoltà per le imprese distributrici con meno di 5.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, di chiedere all'Autorità - entro i termini di cui al comma 4.1 - l'autorizzazione ad adottare il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione.

  1. L'Azienda Elettrica Abfalterer Paul & C., oggi impresa individuale Abfalterer Paul Anton (di seguito: Impresa Abfalterer), esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio del comune di Valle Aurina (BZ), o sua frazione, ha omesso di presentare all'Autorità, entro il 31 ottobre 2005, le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione per l'anno 2006, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4.1. del Testo integrato, senza avere richiesto, per il medesimo periodo, l'ammissione al regime tariffario semplificato ex art. 13 del citato Testo integrato.
  2. Pertanto, con la deliberazione n. 287/05, l'Autorità ha, tra l'altro, avviato nei confronti dell'Impresa Abfalterer, un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la possibile violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.1, del richiamato Testo integrato.
  3. Nel corso dell'istruttoria, si è svolto un incontro (in data 19 luglio 2006) nel quale gli Uffici dell'Autorità hanno consentito all'Impresa Abfalterer di precisare la propria posizione ed hanno acquisito una nota (prot. gen. Autorità n. 018255 del 28 luglio 2006) recante impegno del signor Paul Abfalterer (titolare dell'omonima impresa) di trasmettere all'Autorità i documenti da quest'ultima richiesti. Successivamente è stata acquisita una nota della medesima società del 28 luglio 2006 (prot. gen. Autorità n. 018717 del 1 agosto 2006), ed allegata documentazione, nella quale detta impresa ha esposto le proprie argomentazioni difensive.
  4. In data 7 giugno 2007 (prot. Autorità n. FS/M07/2605) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato all'Impresa Abfalterer, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie.

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni dell'Impresa Abfalterer

  1. L'Impresa Abfalterer ha ammesso la violazione delle disposizioni sopra richiamate, ma ha escluso la propria responsabilità per asserita carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) dell'illecito amministrativo.
  2. L'esercente ha giustificato la propria condotta omissiva - ovvero la mancata presentazione all'Autorità entro il 31 ottobre 2005 delle opzioni tariffarie base per l'anno 2006 o, in alternativa, della domanda di ammissione al regime tariffario semplificato - in ragione del fatto che lo stesso intendeva nell'anno 2006 potenziare l'attività di produzione di energia elettrica e cedere a terzi la propria attività di distribuzione di energia elettrica. La mancata approvazione del nuovo progetto di potenziamento dell'impianto di produzione, a causa della dichiarata inerzia degli organi competenti, avrebbe impedito all'Impresa Abfalterer, senza sua colpa, la cessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

B. Valutazioni delle argomentazioni dell'Impresa Abfalterer

  1. Le suddette argomentazioni non consentono di escludere la responsabilità dell'impresa per le seguenti ragioni.
  2. Va preliminarmente considerato che le azioni (presentazione della domanda di autorizzazione del progetto di potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica e della domanda di concessione di derivazione d'acqua) che l'esercente ha dimostrato di avere posto in essere, non riguardano la cessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, la cui effettiva realizzazione avrebbe potuto sottrarre l'impresa all'applicazione delle disposizioni violate; ne discende che la presunta (e comunque indimostrata) inerzia degli uffici competenti in ordine alle istanze presentate - peraltro nel corso del 2006 -, non rileva ai fini della presente istruttoria. Nell'anno 2006, dunque, l'Impresa Abfalterer ha continuato a svolgere l'attività di distribuzione di energia elettrica, soggiacendo così agli obblighi previsti dal richiamato Testo integrato.
  3. La decisione di cedere a terzi l'attività di distribuzione costituisce una libera scelta, nell'ambito dell'autonomia imprenditoriale, dell'Impresa Abfalterer che, pertanto, se ne assume tutti i rischi e responsabilità, inclusi eventuali ritardi nella sua realizzazione.
  4. Infine, l'esercente non ha addotto elementi idonei a dimostrare che le asserite difficoltà (peraltro non riferite alla cessione dell'attività di distribuzione) erano imprevedibili e non superabili con la normale diligenza. Pertanto, non è configurabile nessuna causa di giustificazione prevista dalla legge.
  5. Ne consegue la colpevolezza dell'Impresa Abfalterer in ordine agli addebiti contestati.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro ed un massimo di 154.937.069,73 (centocinquantaquattromilioninovecentotrentasettesessantanove/73) euro.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

a. la gravità della violazione;

b. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

c. la personalità dell'agente;

d. le condizioni economiche dell'agente.

  1. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che con la condotta sopra descritta l'Impresa Abfalterer, pur avendo violato regole poste a presidio di interessi fondamentali, quali quelli della trasparenza e della non discriminazione tariffaria tra clienti finali, tuttavia, nel caso concreto non ha cagionato un grave pregiudizio degli interessi tutelati. La situazione dell'Impresa Abfalterer è peculiare; trattasi di una sorta di impresa a produzione e distribuzione "familiare" di energia: l'energia elettrica prodotta, infatti, è destinata in parte (almeno fino alla fine dell'anno 2005) all'Hotel Steinpent (fino al 2005 di proprietà dello stesso signor Paul Abfalterer), come autoconsumo, e in parte all'Hotel Bader (di proprietà della sorella del signor Paul Abfalterer), unico cliente finale vincolato. Inoltre, la rete di distribuzione dell'Impresa Abfalterer è una rete "isolata", di piccolissime dimensioni, priva di punti di interconnessione con la rete distributiva di Enel. Pertanto, appare remota l'eventualità di una richiesta di allacciamento da parte di un potenziale utente. Inoltre, con riguardo all'unico cliente finale vincolato (almeno fino al luglio 2006 in base alle dichiarazioni fatte dall'esercente), e cioè l'Hotel Bader, l'esercente ha dichiarato - ma non dimostrato - di applicare ad esso la tariffa stabilita dall'articolo 5 della delibera dell'Autorità n. 287/05 (cioè la stessa tariffa applicabile in caso di ammissione al regime tariffario semplificato). Infine, occorre anche considerare che nessun indebito vantaggio è stato conseguito dall'Impresa Abfalterer con la condotta contestata e che l'estensione territoriale della violazione è modestissima. Conseguentemente, la violazione in questione risulta lieve.
  2. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nella nota del 28 luglio 2006 l'Impresa Abfalterer ha dichiarato - ma non dimostrato - che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera n. 287/05, ha applicato nell'anno 2006 all'unico cliente finale (Hotel Bader), i corrispettivi della tariffa TV2 di cui all'articolo 10 del Testo integrato. Inoltre, con riferimento all'anno 2007 l'esercente ha tempestivamente chiesto all'Autorità l'ammissione al regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione di energia elettrica.
  3. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che nei confronti dell'Impresa Abfalterer non sono stati adottati precedenti provvedimenti sanzionatori.
  4. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, l'Impresa Abfalterer, in considerazione del ristretto ambito territoriale nel quale opera e del numero di clienti finali serviti (uno), è un soggetto di piccolissime dimensioni, con un fatturato d'esercizio relativo all'anno 2005 pari a circa 160.500,00 (centosessantamilacinquecento/00) euro.

Ritenuto che:

  • sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti dell'Impresa Abfalterer per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.1, del richiamato Testo integrato;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari al minimo edittale previsto dalla legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di irrogare all'Impresa Abfalterer una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.1, del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
  2. di ordinare all'Impresa Abfalterer il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare all'Impresa Abfalterer di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento all'Impresa Abfalterer Paul Anton, con sede legale in Fraz. San Giovanni, n. 141 - 39030 Valle Aurina(BZ).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati:


Documenti collegati