Data pubblicazione: 04 luglio 2007
Delibera 03 luglio 2007
Delibera/Provvedimento 165/07
Chiusura delle istruttorie formali avviate nei confronti delle società Enel Produzione S.p.A., Edipower S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Tirreno Power S.p.A., Ise S.p.A., Isab Energy S.r.l., CVA - Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 settembre 2004, n. 152/04, limitatamente ai profili prescrittivi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689/81;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
- le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione e approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito: Regole tecniche di connessione).
Considerato che:
- con deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha avviato nei confronti delle società Enel Produzione S.p.A., Edipower S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Tirreno Power S.p.A., Isab Energy S.r.l, CVA S.p.A., nonché della società Ise S.p.A., successivamente incorporata dalla società Edison S.p.A., istruttorie formali volte all'eventuale adozione di:
- sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 delle Regole tecniche di connessione per quanto concerne i profili relativi alle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di tensione, all'attuazione delle procedure di rifiuto di carico ed alla partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico e, conseguentemente, degli articoli 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00; nonché per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A alla deliberazione n.52/00, in relazione agli stessi profili;
- provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
- con deliberazioni n. 259/05, n. 260/05, n. 261/05, n. 262/05, n. 263/05, n. 264/05 e n. 265/05 l'Autorità ha dichiarato l'estinzione dei predetti procedimenti limitatamente ai profili sanzionatori, essendosi le richiamate società avvalse del diritto di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
- nell'ambito dei predetti procedimenti, con particolare riferimento ai profili prescrittivi, sono stati acquisiti, oltre a quelli richiamati nella deliberazione di avvio, elementi relativi alle azioni intraprese dalle sopra citate società, in data successiva al 28 settembre 2003, al fine di evitare il possibile ripetersi delle problematiche occorse al momento del disservizio;
- in particolare, con lettere in data 24 aprile 2007 (prott. Autorità n. 10679 e n. 10526), di risposta alle richieste di informazioni degli Uffici dell'Autorità del 6 aprile 2007 (prott. FS/M07/1675 e FS/M07/1673 Enel Produzione ed Edipower hanno dichiarato, fornendo nel contempo i relativi riscontri documentali, di avere realizzato interventi volti a migliorare il comportamento e l'affidabilità delle unità di produzione oggetto degli addebiti contestati, in relazione alle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di rete e di tensione, alle procedure di rifiuto di carico a fronte di disservizi di rete, nonché alla partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico; e che, più in dettaglio, dagli elementi acquisiti emerge che:
- Enel Produzione:
- ha modificato i dispositivi di regolazione dei gruppi di produzione, in modo tale da consentire una risposta ai transitori di frequenza che assicuri un'adeguata partecipazione alla regolazione senza compromettere il mantenimento in servizio dei gruppi stessi;
- ha aggiornato la procedura relativa a tutte le proprie unità termoelettriche, sistematizzando le modalità di esecuzione, registrazione e notifica delle prove di load rejection;
- ha adeguato i sistemi di regolazione degli impianti turbogas, consentendo un miglior comportamento degli stessi nelle fasi di riaccensione del sistema elettrico;
- per quanto riguarda Edipower:
- la società ha modificato l'assetto impiantistico delle unità di produzione oggetto dell'addebito contestato, consentendone il funzionamento coerente con le regole tecniche attualmente vigenti;
- alcune unità di produzione oggetto dell'addebito sono state escluse dal piano di riaccensione predisposto dalla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna), venendo pertanto meno l'obbligo, per dette unità, di effettuare il rifiuto di carico,
- per le altre unità, la società ha invece svolto interventi manutentivi e impiantistici che ne garantiscono l'idoneità ad effettuare il rifiuto di carico; tuttavia, limitatamente alle unità di produzione San Filippo 1, 2, 3 e 4, tali interventi (modifica dell'alimentazione dei servizio ausiliari essenziali) potranno essere ultimati solo in seguito al rilascio da parte delle autorità competenti delle necessarie autorizzazioni;
- la società ha infine adottato una procedura interna che assicura la registrazione e l'archiviazione delle comunicazioni telefoniche con le sedi operative di Terna, durante lo svolgimento delle procedure di riaccensione;
- Enel Produzione:
- con lettere in data 20 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10480) e del 24 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10328), di risposta alle richieste di informazioni degli Uffici del 6 aprile 2007 (prott. FS/M07/1674 e FS/M07/1679), Endesa Italia e Tirreno Power hanno dichiarato, fornendo i relativi riscontri documentali, di avere realizzato interventi volti a migliorare il comportamento e l'affidabilità delle unità di produzione interessate in relazione alle procedure di rifiuto di carico; e che, più in dettaglio, dagli elementi acquisiti emerge che:
- Endesa Italia:
- ha standardizzato le azioni da adottare durante il funzionamento in emergenza, per il miglioramento delle prestazioni delle unità di produzione;
- ha adottato un apposito protocollo interno, relativo anche al rifiuto di carico, coerente con le indicazioni operative impartite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale con Guida Tecnica n. DRRPX04051;
- Tirreno Power ha realizzato modifiche impiantistiche ai sistemi di regolazione delle unità di produzione tali da garantire una maggiore stabilità dei gruppi durante i transitori di frequenza, al fine di evitarne il completo spegnimento e consentendone il tempestivo rientro in esercizio;
- Endesa Italia:
- con lettere in data 20 aprile 2007 e del 24 aprile 2007 (prott. Autorità n. 10329 e n. 10522), di risposta alle richieste di informazioni degli Uffici del 6 aprile 2007 (prott. FS/M07/1678 e FS/M07/1677), Edison ed Isab Energy hanno dichiarato, fornendo i relativi riscontri documentali, di avere realizzato interventi volti a migliorare il comportamento e l'affidabilità delle unità di produzione interessate in relazione alle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di rete e di tensione; e che, più in dettaglio, dagli elementi acquisiti emerge che:
- Edison, in una delle due centrali interessate, ha implementato nuove soglie di allarme dei pressostati dei circuiti di lubrificazione, mentre per l'altra centrale, ha potenziato le elettrosoffianti al fine di migliorare l'affidabilità d'esercizio dell'altoforno in modo tale da garantire la costante fornitura di gas in caso di disservizi di rete;
- Isab Energy ha realizzato un nuovo collegamento in alta tensione tra la centrale di produzione e lo stabilimento industriale funzionalmente connesso, collegamento idoneo ad aumentare l'affidabilità complessiva della centrale stessa; tuttavia, la concreta operatività della nuova linea è condizionata dalla conclusione di accordi con l'impresa distributrice interessata, non ancora conclusi;
- con lettera in data 20 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10341), di risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici del 6 aprile 2007 (prot. FS/M07/1672), CVA - Compagnia Valdostana delle Acque, con riferimento alle procedure di ripristino del servizio elettrico, ha dichiarato di avere avviato una serie di prove periodiche semestrali di riaccensione, in coerenza con quanto previsto dal piano di riaccensione predisposto da Terna;
- con lettera in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10099), di risposta alla richiesta degli Uffici del 6 aprile 2007 (prot. FS/M07/1671), come integrata dalla lettera in data 7 maggio 2007 (prot. Autorità n. 11444), Terna ha dichiarato che, con riferimento al profilo delle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di rete e di tensione, Isab Energy ha effettuato gli adeguamenti richiesti;
- dalla predetta documentazione è emerso che le attività descritte nelle note sopra richiamate, essendo volte ad evitare il possibile reiterarsi delle problematiche occorse al momento del disservizio, sono idonee ad escludere le esigenze di natura prescrittiva di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95;
- quanto sopra considerato trova l'unica eccezione con riferimento ai sopra descritti interventi avviati da Edipower sull'unità di produzione San Filippo 1, 2, 3 e 4, non ancora ultimati, in relazione ai quali gli elementi addotti dalla società non forniscono la garanzia di una loro tempestiva conclusione.
Ritenuto che:
- non sussistano, con l'unica eccezione di Edipower nei limiti sopra indicati, i presupposti per l'adozione, nei confronti delle sopra richiamate società, dei prospettati provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di non adottare, nei confronti delle società Enel Produzione S.p.A., Endesa Italia S.p.A., Tirreno Power S.p.A., CVA - Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., Isab Energy S.r.l, Edison S.p.A., i prospettati provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, a chiusura dei rispettivi procedimenti avviati con deliberazione n. 152/04;
- di ordinare alla società Edipower S.p.A. di comunicare all'Autorità:
- entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione dettagliata sulle modalità e le date di conclusione previste per i prospettati interventi sull'unità di produzione San Filippo 1, 2, 3 e 4;
- l'avvenuta conclusione dei singoli interventi, entro i 10 giorni successivi alle rispettive date;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle seguenti società:
- Enel Produzione S.p.A., Viale Regina Margherita, n. 125, 00198 Roma;
- Edipower S.p.A., Viale Italia, n. 592, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi);
- Endesa Italia S.p.A., Via G. Mangili, n. 9, 00197 Roma;
- Tirreno Power S.p.A., Via Barberini, n. 47, 00187 Roma;
- Isab Energy S.r.l., ex Strada Statale 114, km 144, 96010 Priolo Gargallo (SR);
- CVA - Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., Via Stazione, n. 31, 11024, Chatillon (AO);
- Edison S.p.A., Via Foro Buonaparte, n. 31, 20121 Milano.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.