Data pubblicazione: 06 marzo 2008
Delibera 28 giugno 2007
Delibera n. 162/07
Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico in relazione allo schema di decreto ministeriale sulle modalità di cessione al mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04, delle aliquote del gas naturale dovute allo Stato dai titolari di concessioni di coltivazione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2007
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito legge n. 40/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07 (di seguito: deliberazione n. 56/07).
Considerato che:
- con nota in data 26 giugno 2007, protocollo n. 11071 (prot. Autorità 15749 del 27 giugno 2007), il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, ha richiesto il parere dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 40/07, in relazione allo schema di decreto ministeriale sulle modalità di cessione al mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione n. 22/04, delle aliquote del gas naturale dovute allo Stato dai titolari di concessioni di coltivazione (di seguito: schema di decreto);
- l'articolo 11, comma 1, della legge n. 40/07 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono disciplinate le modalità per il versamento delle entrate delle cessioni di cui al precedente alinea al bilancio dello Stato;
- con deliberazione n. 56/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di provvedimenti concernenti le modalità di offerta presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui alle deliberazioni n. 137/02 e 22/04;
- le disposizione contenute nello schema di decreto comportano che:
- la cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas di cui all'articolo 1, comma 1, dovute a partire dall'anno 2006, debba avere luogo secondo quote mensili a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2007 al mese di marzo dell'anno successivo;
- la cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas di cui all'articolo 1, comma 2, dovute a partire dall'anno 2006, debba avere luogo nel mese gennaio di ogni anno, a partire dal 2008;
- nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, le aliquote siano acquisite dalle imprese di stoccaggio, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o la ricostituzione dei volumi di cushion gas destinati ad accrescere l'offerta di working gas al sistema nazionale, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo schema del decreto.
Ritenuto opportuno che il decreto preveda:
- nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 la facoltà, anziché l'obbligo, per le imprese di stoccaggio di acquisire le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas, ove necessarie all'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o alla ricostituzione dei volumi di cushion gas;
- in ogni caso l'applicazione delle medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto alle quote non vendute, anche a seguito della previsione di cui al precedente punto.
Ritenuto comunque opportuno esprimere parere favorevole allo schema di decreto
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, della legge n. 40/07 in relazione allo schema di decreto, segnalando l'opportunità che il decreto preveda:
- nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 la facoltà, anziché l'obbligo, per le imprese di stoccaggio di acquisire, senza oneri diversi da quelli dovuti allo Stato ai sensi del comma 5 dello schema di decreto, le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas, ove necessarie all'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o alla ricostituzione dei volumi di cushion gas;
- in ogni caso l'applicazione delle medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto alle quote non vendute, anche a seguito della previsione di cui al precedente punto;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di esenzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.