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Data pubblicazione: 06 marzo 2008

Delibera 28 giugno 2007

Delibera n. 162/07

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico in relazione allo schema di decreto ministeriale sulle modalità di cessione al mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione 26 febbraio 2004, n. 22/04, delle aliquote del gas naturale dovute allo Stato dai titolari di concessioni di coltivazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito legge n. 40/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07 (di seguito: deliberazione n. 56/07).

Considerato che:

  • con nota in data 26 giugno 2007, protocollo n. 11071 (prot. Autorità 15749 del 27 giugno 2007), il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, ha richiesto il parere dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 40/07, in relazione allo schema di decreto ministeriale sulle modalità di cessione al mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione n. 22/04, delle aliquote del gas naturale dovute allo Stato dai titolari di concessioni di coltivazione (di seguito: schema di decreto);
  • l'articolo 11, comma 1, della legge n. 40/07 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono disciplinate le modalità per il versamento delle entrate delle cessioni di cui al precedente alinea al bilancio dello Stato;
  • con deliberazione n. 56/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di provvedimenti concernenti le modalità di offerta presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui alle deliberazioni n. 137/02 e 22/04;
  • le disposizione contenute nello schema di decreto comportano che:
    • la cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas di cui all'articolo 1, comma 1, dovute a partire dall'anno 2006, debba avere luogo secondo quote mensili a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2007 al mese di marzo dell'anno successivo;
    • la cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas di cui all'articolo 1, comma 2, dovute a partire dall'anno 2006, debba avere luogo nel mese gennaio di ogni anno, a partire dal 2008;
    • nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, le aliquote siano acquisite dalle imprese di stoccaggio, per l'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o la ricostituzione dei volumi di cushion gas destinati ad accrescere l'offerta di working gas al sistema nazionale, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del medesimo schema del decreto.

Ritenuto opportuno che il decreto preveda:

  • nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 la facoltà, anziché l'obbligo, per le imprese di stoccaggio di acquisire le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas, ove necessarie all'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o alla ricostituzione dei volumi di cushion gas;
  • in ogni caso l'applicazione delle medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto alle quote non vendute, anche a seguito della previsione di cui al precedente punto.

Ritenuto comunque opportuno esprimere parere favorevole allo schema di decreto

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, della legge n. 40/07 in relazione allo schema di decreto, segnalando l'opportunità che il decreto preveda:
    1. nel caso di mancata vendita nei periodi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 la facoltà, anziché l'obbligo, per le imprese di stoccaggio di acquisire, senza oneri diversi da quelli dovuti allo Stato ai sensi del comma 5 dello schema di decreto, le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas, ove necessarie all'ampliamento della capacità di stoccaggio strategico o alla ricostituzione dei volumi di cushion gas;
    2. in ogni caso l'applicazione delle medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 3 dello schema di decreto alle quote non vendute, anche a seguito della previsione di cui al precedente punto;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di esenzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.