Data pubblicazione: 29 giugno 2007
Delibera 25 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 152/07
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società AGSM Verona S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 giugno 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
- le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito; Regole tecniche di connessione).
Fatto
- Con deliberazione n. 152/04, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di AGSM Verona S.p.A. un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
- una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00;
- un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema, eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate.
- La violazione contestata riguarda il mancato rispetto delle disposizioni, attuative dei citati criteri e prescrizioni, contenute ai paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico funzionali alla partecipazione ai piani di difesa elaborati dal Gestore della rete.
- Più in dettaglio, AGSM Verona avrebbe omesso di effettuare la procedura di alleggerimento del carico, con riferimento al dispositivo installato presso la propria rete di distribuzione.
- Nell'ambito dell'istruttoria formale è stata acquisita, oltre a quella agli atti dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 83/04, la documentazione richiamata nella deliberazione n. 152/04, nonché la seguente:
- lettera della società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. in data 11 aprile 2006 (prot. Autorità n. 8863), di risposta alla richiesta degli Uffici dell'Autorità in data 15 marzo 2006 (prot. GB/M06/1372/ct);
- lettera in data 21 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29182), di risposta alla richiesta degli Uffici dell'Autorità in data 25 ottobre 2006 (prot. FS/M06/4954), in cui Terna ha dichiarato che il dispositivo di alleggerimento del carico installato presso gli impianti dell'esercente alla data del 28 settembre 2003 non è regolarmente intervenuto al momento del disservizio;
- nota di AGSM Verona in data 20 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7198), recante risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici dell'Autorità con lettera in data 15 marzo 2006 (prot. GB/M06/1386/ct);
- nota di AGSM Verona in data 22 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29443), recante risposta alla richiesta di informazioni formulata dagli Uffici dell'Autorità con lettera in data 15 novembre 2006 (prot. FS/M06/5252);
- lettera di AGSM Verona in data 12 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 3429), recante risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dagli Uffici dell'Autorità con lettera in data 1 febbraio 2007 (prot. FS/M07/523).
- Con nota in data 22 febbraio 2007 (Prot. FS/M07/779) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a AGSM Verona le risultanze istruttorie.
- In data 31 maggio 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito alla società di presentare, oltre il termine previsto dal citato articolo 16, comma 3, una ulteriore memoria difensiva acquisita in pari data (prot. Autorità n. 13312) ed integrata con nota in data 8 giugno 2007 (prot. Autorità n. 14019).
Valutazione giuridica
A. Argomentazioni di AGSM Verona
- AGSM Verona ha sostenuto, in primo luogo, di non essere tenuta (alla data del 28 settembre 2003) ad installare dispositivi di alleggerimento di carico, non avendo al riguardo ricevuto alcuna richiesta da parte del Gestore della rete, come invece previsto dalla Regole tecniche di connessione.
- AGSM Verona, infatti, in seguito all'acquisto dalla società Enel Distribuzione S.p.A. di alcune reti di distribuzione, sarebbe subentrata (alla data dell'1 dicembre 2002) nella titolarità di quattro cabine, all'interno di una delle quali era installato il dispositivo oggetto dell'addebito contestato: esso era, tuttavia, "scollegato e in posizione di prova", né Enel Distribuzione avrebbe dato riscontro alla specifica richiesta di AGSM Verona di "un incontro al fine di acquisire documentazione attestante l'obbligo, imposto dal Gestore della rete, di attivazione del dispositivo". La società avrebbe quindi tempestivamente comunicato il predetto acquisto al Gestore della rete, che sarebbe rimasto inerte.
- In secondo luogo, AGSM Verona ha argomentato che, anche qualora un tale obbligo di installazione del dispositivo in questione fosse ritenuto sussistente nei suoi conforti, essa non sarebbe responsabile in quanto avrebbe agito in buona fede, incorrendo inconsapevolmente in errore circa il ripristino del dispositivo a causa delle condotte di Enel Distribuzione e del Gestore sopra descritte.
- Infine, la società, ai fini della quantificazione della sanzione, ha evidenziato, da un lato, che l'addebito riguarda "un solo dispositivo di alleggerimento di carico, la cui entrata in funzione non avrebbe certo impedito il verificarsi del black-out del 28 settembre 2003" e, dall'altro lato, di essersi attivata con il Gestore della rete, al fine di formalizzare la propria posizione in merito al dispositivo, "sin dal novembre del 2002", addivenendo a più circostanziati contatti con Terna (successivamente subentrata nella posizione del Gestore della rete) in data 29 gennaio 2007.
B. Valutazioni delle argomentazioni di AGSM Verona
- Le argomentazioni di AGSM Verona devono essere valutate alla luce della disciplina (in vigore sino alla data del 28 settembre 2003) relativa all'alleggerimento del carico alimentato dalle reti di distribuzione di energia elettrica. Il paragrafo 4.12 delle Regole tecniche di connessione stabiliva, tra l'altro, che l'impresa distributrice potesse essere chiamata a partecipare ai piani di difesa, definiti come le azioni di controllo, automatiche e/o manuali, disposte dal Gestore della rete e realizzate tramite sistemi e/o apparati singoli, idonee a mantenere o riportare il sistema elettrico in condizione di normale funzionamento, una volta che lo stesso stia per evolvere o sia già in condizione di emergenza.
- Inoltre, il paragrafo 6.2 delle stesse Regole tecniche di connessione prevedeva che i carichi alimentati dalle reti di distribuzione fossero integrati nel piano di difesa elaborato dal Gestore della rete e che, in tale ambito, l'alleggerimento del carico fosse effettuato, tra l'altro, con dispositivi installati nelle stazioni delle reti di distribuzione. A tale scopo, nelle reti di distribuzione avrebbero dovuto essere installati, a cura dei rispettivi gestori e su richiesta del Gestore della rete, dispositivi di alleggerimento del carico sensibili alla frequenza e/o alla sua derivata.
- A fronte di tale quadro normativo, chiaro e completo, l'uso della normale diligenza avrebbe dovuto evidenziare ad AGSM Verona - che aveva rinvenuto il dispositivo di alleggerimento installato ma non funzionante sulle reti acquisite da Enel Distribuzione - che la mancata attivazione dello stesso integrava un illecito. Infatti, la sola presenza di tale dispositivo avrebbe dovuto costituire (per una società diligente) indice del fatto che la sua installazione era stata richiesta dal Gestore della rete.
- Se pertanto AGSM Verona ha agito ritenendo di essere sollevata dall'obbligo previsto dalla Regole tecniche di connessione, ciò è imputabile solo a sua colpa.
- Al riguardo, si precisa che l'assenza di colpa può essere utilmente invocata solo quando l'ignoranza della illiceità della propria condotta derivi da elementi gravi, precisi e univocamente diretti ad ingenerare una simile incolpevole convinzione.
- Tali elementi possono consistere in situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, ovvero in comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti, provenienti da altri soggetti, tra i quali la stessa amministrazione.
- L'errore scusabile circa la supposta liceità della propria condotta, inoltre, deve essere inevitabile, occorrendo che l'ignoranza dei presupposti dell'illecito non sia in alcun modo rimproverabile, cioè non superabile con l'uso della diligenza ragionevolmente attesa dall'esercente. Nella fattispecie non ricorre nessuna delle suddette condizioni di scusabilità dell'errore.
- Per quanto riguarda le esigenze prescrittive di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, connesse ad eventuali carenze strutturali del sistema provocate dalla predetta violazione, gli elementi addotti dalla società evidenziano un'avanzata attività con Terna per l'installazione di dispositivi di alleggerimento del carico, con il conseguente venir meno delle predette esigenze.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81 la sanzione deve essere quantificata in base ai seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, la condotta di AGSM Verona consiste nell'avere omesso di effettuare la procedura di alleggerimento del carico con il dispositivo installato presso la propria rete di distribuzione, secondo quanto stabilito dalle Regole tecniche di connessione. Tale condotta, ancorché adottata in violazione di regole poste a presidio di interessi primari per il settore energetico, quali la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la continuità del servizio, ha avuto un ruolo del tutto marginale nel disservizio del 28 settembre 2003. Infatti, risultando la rete di distribuzione di AGSM Verona provvista di un solo dispositivo di alleggerimento del carico, a fronte dei circa mille dispositivi installati sulle restanti reti di distribuzione del territorio nazionale, l'esercente partecipava in minima parte al piano di alleggerimento automatico del carico.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che l'esercente, solo in data 29 gennaio 2007, ha intrapreso azioni idonee all'installazione, su richiesta di Terna, di dispositivi di alleggerimento del carico.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che AGSM Verona non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che AGSM Verona ha un fatturato rilevante pari ad euro 33.564.097.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di AGSM Verona;
- per le ragioni sopra indicate, considerata in particolare il criterio della gravità della violazione, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei confronti della medesima società
DELIBERA
- di irrogare a AGSM Verona una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00;
- di non adottare provvedimenti di natura prescrittiva nei confronti della predetta società;
- di ordinare a AGSM Verona il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del saldo; e che in caso di ulteriore ritardo saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare a AGSM Verona S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante l'effettuato versamento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a AGSM Verona, con sede legale in Via Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.