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Data pubblicazione: 29 giugno 2007

Delibera 25 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 151/07

Chiusura delle istruttorie formali avviate nei confronti delle società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., Terna S.p.A., Acea Trasmissione S.p.A., Edison Rete S.p.A. ed Ise Rete S.r.l., con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
  • il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito: le Regole tecniche di connessione);
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha, tra l'altro, avviato istruttorie formali volte all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95 nei confronti delle seguenti società:
    1. Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., oggi denominata Gestore del sistema elettrico S.p.A. (di seguito: il Gestore), per le seguenti possibili violazioni:
      (a1) violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, relativamente al profilo delle prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di tensione; in particolare, il Gestore avrebbe violato gli obblighi di vigilanza e tempestiva comunicazione all'Autorità previsti dal comma 6.1 della deliberazione n. 52/00, mediante il mancato rispetto delle disposizioni attuative contenute al comma 12.2 delle Regole tecniche di connessione;
      (a2) violazione degli obblighi imposti dalle convenzioni concluse con i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, relativi alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione ovvero per la sussistenza di eventuali disservizi, dagli stessi esercenti cagionati, relativi ai medesimi profili; in particolare, il Gestore avrebbe omesso di organizzare le prove periodiche previste dal Piano di riaccensione, ai sensi del comma 5.2, n. 2, dell'allegato 6 alla convenzione allora conclusa con la società Terna S.p.A.;
      (a3) violazione dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento di carico;
    2. Terna S.p.A., oggi denominata Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito: Terna), per la possibile violazione delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata con il Gestore, quanto alla prestazione dei servizi di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome; più in dettaglio, Terna avrebbe omesso di attuare le consegne autonome, nonché di porre in essere azioni adeguate ad evitare il mancato funzionamento dei dispositivi di telecomunicazione;
    3. Acea Trasmissione S.p.A., Edison Rete S.p.A., Ise Rete S.p.A., per aver violato, ciascuna di esse, le disposizioni richiamate alla precedente lettera (b), mediante le modalità ivi descritte;
  • in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del dPCM 11 maggio 2004, a far data dal 1 novembre 2005, Terna è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al ramo d'azienda del Gestore alla data del 31 ottobre 2005, relativamente alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la posizione di quest'ultimo nell'ambito del presente procedimento; e che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato provvedimento ha posto in capo al Gestore l'obbligo di tenere indenne Terna da eventuali oneri di natura risarcitoria e sanzionatoria per attività poste in essere dallo stesso Gestore fino alla data di efficacia del sopra menzionato trasferimento;
  • inoltre, per effetto di operazioni societarie di incorporazione e cessione avvenute in data successiva al 9 settembre 2004, Terna è subentrata anche nelle posizioni di Acea Trasmissione, Edison Rete ed Ise Rete;
  • conseguentemente, con nota in data 15 maggio 2007 (prot. FS/M07/2238), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna le risultanze istruttorie relative a tutti i procedimenti sopra richiamati; e che tali risultanze istruttorie hanno confermato gli addebiti contestati limitatamente a quelli descritti alle precedenti lettere (a1), (a2) e (b);
  • per quanto riguarda invece il profilo relativo all'installazione dei dispositivi di alleggerimento di carico, sub (a3), è stato riscontrato che il Gestore aveva correttamente adempiuto alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Regole tecniche di connessione; e che, per quanto riguarda il profilo delle consegne autonome e dei dispositivi di telecomunicazione, sub (c), dalla documentazione trasmessa da Acea Trasmissione, Edison Rete ed Ise Rete nell'ambito del procedimento, è emerso che:
    • tutte e tre le società, alla data del 28 settembre 2003, non avevano stipulato alcun accordo relativo alle consegne autonome;
    • Ise Rete non era tenuta ad effettuare le verifiche circa il corretto funzionamento dei servizi di telelecomunicazione, non essendo dotata di stalli terminali delle linee elettriche;
    • per Acea Trasmissione ed Edison Rete non sono state riscontrate omissioni in merito alle predette verifiche;
  • con nota in data 18 maggio 2007 (prot. FS/M07/2291), le predette risultanze istruttorie sono state comunicate anche al Gestore che, nel corso del procedimento originariamente avviato nei propri confronti, aveva manifestato, dopo la successione di Terna nella sua posizione, un qualificato interesse a partecipare al procedimento medesimo;
  • in data 31 maggio 2007 si sono svolte le audizioni finali di cui all'articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, richieste da Terna e dal Gestore, nel corso delle quali il Collegio dell'Autorità ha consentito a ciascuna delle due società di depositare, oltre il termine previsto dal citato articolo 16, comma 3, una memoria difensiva (prot. Autorità n. 13377 e n. 13143);
  • con note in data 4 giugno 2007 (prot. Autorità n. 13540) e in data 13 giugno 2007 (prot. Autorità n. 14520), Terna ed il Gestore hanno comunicato di aver effettuato (in data 4 giugno e in data 6 giugno 2007) il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n.689/81, rispettivamente per la violazione richiamata alla precedente lettera (b) (violazione dell'obbligo di attuare le consegne autonome e di porre in essere azioni adeguate ad evitare il mancato funzionamento dei dispositivi di telecomunicazione) e per le violazioni descritte alle precedenti lettere (a1) e (a2) (violazione dell'obbligo di vigilanza sulla prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di tensione; violazione dell'obbligo di organizzare le prove relative alla prestazione del servizio di telecomunicazione per il controllo in remoto degli organi di manovra e dell'attuazione delle consegne autonome);
  • con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80/05;
  • essendo gli illeciti contestati antecedenti alla suddetta data, il pagamento in misura ridotta effettuato dagli esercenti comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio per tutti i soggetti coinvolti.

Considerato inoltre che:

  • gli elementi acquisiti nel corso dei procedimenti valgono ad escludere la persistenza delle esigenze prescrittive di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, in quanto, in data successiva al 28 settembre 2003, Terna ha intrapreso una serie di attività rispettose degli obblighi di cui era contestata la violazione; in particolare la società:
    • con note in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10099) e 7 maggio 2007 (prot. Autorità n. 11444), ha fornito un dettagliato resoconto delle azioni, in adempimento dei suoi obblighi di vigilanza di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 52/00, volte ad adeguare, mediante la conclusione di accordi complementari in linea con le Regole tecniche di connessione, i parametri fissati dalle Regole stesse alle peculiarità di determinati impianti di produzione;
    • con le note richiamate al precedente alinea, ha dichiarato di aver effettuato nel periodo 2003 - 2006, prove di riaccensione su determinati impianti, in coerenza con le previsioni di cui al comma 10.2 del Piano di riaccensione;
    • con nota in data 17 novembre 2006 (prot. Autorità n. 29118), ha fornito un resoconto dettagliato delle azioni intraprese al fine assicurare, in adempimento degli obblighi previsti nella convenzione a suo tempo conclusa con il Gestore in materia di funzionamento dei dispositivi di telecomunicazione: la realizzazione di collegamenti di comunicazione di riserva tramite reti satellitari presso tutte le sedi territoriali e il Centro nazionale di controllo; l'estensione della capacità di alimentazione degli apparati di telecomunicazione nonché la predisposizione di un doppio provider Telecom e Wind per la telefonia terrestre; la partecipazione a vari progetti per lo sviluppo della rete di telecomunicazione volti, tra l'altro, alla progettazione di una nuova rete (in affiancamento alle due esistenti) su tecnologia MPLS, alla realizzazione di un progetti alternativo per inserire comandi sintetici direttamente in SCTI.

Ritenuto che:

  • per le ragioni sopra esposte non sussistano i presupposti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per quanto riguarda gli addebiti richiamati nelle lettere (a3) e (c) del primo considerato;
  • non sussistano i presupposti per l'adozione dei prospettati provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di dichiarare l'estinzione dei procedimenti sanzionatori avviati con la deliberazione n. 152/04 nei confronti delle società Gestore della rete S.p.A., Terna S.p.A., Acea Trasmissione S.p.A., Edison Rete S.p.A. ed Ise Rete S.r.l per quanto concerne la contestazioni di cui alle lettere (a1), (a2) e (b) del primo considerato stante l'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta;
  2. di non ravvisare le violazioni di cui alle lettere (a3) e (c) del primo considerato;
  3. di non adottare provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  5. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., via Arno 64, 00198 Roma, nonché al Gestore, viale M. Pilsudsky, 92, 00197 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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