Data pubblicazione: 29 giugno 2007
Delibera 25 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 149/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 giugno 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 marzo 2000, n. 52/00;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2001, n. 39/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 112/03;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2004, n. 61/04, e il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 83/04 e il documento "Resoconto dell'attività conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", costituente l'allegato A alla medesima deliberazione;
- il Rapporto intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003" della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attività Produttive con decreto 29 settembre 2003, trasmesso all'Autorità con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorità n. 014341);
- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2004, n. 152/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2005, n. 9/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2005, n. 96/05;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 172/05;
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2005, n. 219/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2005, n. 245/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 259/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 260/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 261/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 262/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 263/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 264/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 265/05;
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 78/06;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 233/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 274/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2007, n. 6/07;
- le Regole tecniche di connessione adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 39/01 (di seguito: Regole tecniche di connessione);
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.
Considerato che:
- con deliberazione n. 152/04, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A., un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
- una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00;
- un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze connesse all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
- la violazione sarebbe stata realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative dei citati criteri e prescrizioni, contenute nei paragrafi 4 e 6 delle Regole tecniche di connessione, relativamente al profilo dell'installazione, presso reti di distribuzione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei dispositivi di alleggerimento del carico, funzionali alla partecipazione ai piani di difesa elaborati dal Gestore della rete;
- più in dettaglio, Enel Distribuzione, in relazione all'interruzione del servizio elettrico in data 28 settembre 2003:
- avrebbe omesso di effettuare la procedura di alleggerimento del carico, con riferimento a circa il 15% dei dispositivi di alleggerimento installati presso la propria rete di distribuzione;
- avrebbe omesso di segnalare al Gestore della rete le variazioni sostanziali di carico distaccabile, con riferimento a 58 dispositivi di alleggerimento del carico fuori servizio per l'esecuzione di lavori di rifacimento delle relative cabine primarie.
- con nota in data 15 maggio 2007 (prot. FS/M07/2239) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Enel Distribuzione le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, confermando gli addebiti contestati quanto a mancata segnalazione al Gestore della rete di variazioni sostanziali del carico posto sotto alleggerimento;
- con nota in data 29 maggio 2007 (prot. Autorità n. 13117), Enel Distribuzione ha comunicato di avere effettuato, in pari data, il pagamento della sanzione in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;
- con parere del 27 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente al 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80/05;
- essendo l'illecito contestato antecedente alla suddetta data, il pagamento in misura ridotta effettuato dall'esercente comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio.
Considerato inoltre che:
- con riferimento alle esigenze di natura prescrittiva di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, Enel Distribuzione, con nota in data 8 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6561), ha prodotto elementi volti a dimostrare l'esistenza di una prassi, instauratasi tra la società ed il Gestore della rete, costituita "essenzialmente da comunicazioni informali tra le unità territoriali di Enel Distribuzione ed il Gestore della rete" inerenti ai dispositivi di alleggerimento del carico fuori servizio;
- tuttavia, l'assenza di una registrazione ed archiviazione delle predette comunicazioni non consente di verificarne la puntuale esecuzione, ciò che non fa venir meno le predette esigenze di natura prescrittiva.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'adozione del prospettato provvedimento prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione n. 152/04, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
- di ordinare alla società Enel Distribuzione S.p.A. di attivare un sistema di registrazione e archiviazione delle comunicazioni relativi ai dispositivi di alleggerimento del carico fuori servizio;
- di prevedere che la società trasmetta all'Autorità, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nota tecnica che illustri le modalità ed i tempi di attivazione di detto sistema di registrazione e archiviazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Enel Distribuzione S.p.A., Via Ombrone, 2, 00198 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.