Data pubblicazione: 26 giugno 2007
Delibera 22 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 141/07
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lettera m), della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 giugno 2007
Visti:
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito dPR n. 244/01) recante il regolamento delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), a norma dell'art. 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 118/02, in materia di organizzazione degli uffici, della struttura e delle qualifiche dirigenziali della Cassa;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2003, n. 131/03, recante modifiche alla organizzazione degli uffici della Cassa;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 180/05, recante determinazioni in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa.
Considerato che:
- l'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio";
- l'art. 3, comma 2, del dPR 244/01 definisce, tra l'altro, le modalità procedurali di svolgimento della predetta attività di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95;
- l'attività di cui al precedente alinea è una funzione complessa che involge l'esercizio di prerogative tipicamente pubblicistiche e di compiti propri dell'Autorità, richiedendo, allo stesso tempo, lo svolgimento di estese attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad eventuali interventi di competenza dell'Autorità medesima;
- l'apertura del mercato della vendita ai clienti finali nel settore dell'elettricità e del gas ha comportato un considerevole incremento del contenzioso tra il cliente finale medesimo e il fornitore, nonché l'inoltro di richieste di informazioni sempre più numerose da parte del cliente finale che non traggono origine da un previo contenzioso con il gestore, né sono destinate a essere oggetto di provvedimenti dell'Autorità;
- in particolare, negli ultimi anni, il numero di reclami, istanze e segnalazioni, anche a carattere meramente informativo e non contenzioso, ha evidenziato un incremento medio annuo di circa il 35 %;
- l'Autorità ha l'esigenza di garantire la funzionalità del sistema di gestione dei reclami ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 anche nella delicata fase di completa apertura del mercato della vendita ai clienti finali, salvaguardando le esigenze di imparzialità e di efficacia della funzione nonché le garanzie dei privati interessati;
- vi è il concreto rischio che l'efficacia di tale funzione di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni sia pregiudicata dalla distrazione delle risorse e delle competenze a ciò dedicate allo svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive, preparatorie e strumentali alla citata attività di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95;
- per evitare tale rischio, occorre avvalersi per lo svolgimento delle attività di cui al precedente alinea di una organizzazione pubblica che assicuri idonee garanzie di competenza ed efficienza.
Considerato, inoltre, che:
- nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;
- per queste ragioni, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per il prossimo triennio, l'Autorità ritiene opportuno, ai fini dello svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95, avvalersi della Cassa;
- la Cassa, infatti, ai sensi del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, esercita attività funzionali agli interessi generali curati dall'Autorità ed in particolare le attività richieste dall'Autorità medesima nel quadro generale di collaborazione prevista dall'art. 2, comma 22, della legge n. 481/95;
- la Cassa è altresì un soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;
- ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione, l'Autorità esercita sulla Cassa, quale ente strumentale, un'attività di vigilanza;
- sia opportuno che le attività di cui ai precedenti alinea e il loro svolgimento siano regolate da criteri appositamente individuati in un regolamento organizzativo.
Ritenuto opportuno:
- affidare le attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 alla Cassa in quanto soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità;
- predisporre, sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte della Cassa medesima delle predette attività;
- definire le modalità di copertura degli oneri economici sostenuti dalla Cassa per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
DELIBERA
- di avvalersi, in via sperimentale e per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2008, della Cassa al fine dello svolgimento di attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali per l'esercizio della funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 con riguardo ai clienti finali;
- di adottare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e sentita la Cassa, un Regolamento che definisca i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte della Cassa delle predette attività;
- di definire, mediante un successivo provvedimento, la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- di prevedere che le attività oggetto di avvalimento, previa adozione del Regolamento di cui al precedente punto 2, siano svolte dalla Cassa a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e contestualmente trasmetterne copia alla Cassa per i seguiti di competenza.