Data pubblicazione: 20 giugno 2007
Delibera 18 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 136/07
Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Amaie Sanremo Spa dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 giugno 2007
Viste:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05.
Considerato che:
- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
- ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 31 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 000131 del 4 gennaio 2005) Amaie Sanremo Spa ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
- ai sensi del comma 3.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, Amaie Sanremo Spa ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 017368 del 5 agosto 2005);
- ai sensi del comma 4.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità (prot. Autorità n. 017655 del 24 luglio 2006) le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza dell' Amaie Sanremo Spa;
- ai sensi del comma 4.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 21 settembre 2006 l'Autorità ha comunicato all'Amaie Sanremo Spa l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità n. EF/M06/4327);
- con comunicazione datata 26 settembre 2006 (prot. Autorità n. 023789 del 28 settembre 2006) l'Amaie Sanremo Spa, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza Amaie Sanremo Spa, per l'anno 2004 (prot. Autorità n. 003038 del 7 febbraio 2007);
- ai sensi del comma 5.5 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha inviato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Amaie Sanremo Spa con comunicazione datata 16 febbraio 2007 (prot. Autorità n. 003914 del 19 febbraio 2007);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 27 febbraio 2007 (prot. Autorità n. EF/M07/848/fg) l'Autorità ha comunicato alla Amaie Sanremo Spa l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato ad Amaie Sanremo Spa le risultanze istruttorie del procedimento e il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. Autorità n. EF/M07/980/fg del 7 marzo 2007);
- con comunicazione datata 9 marzo 2007 (prot. Autorità n. 006120 del 9 marzo 2007) Amaie Sanremo Spa ha chiesto di essere ammessa all'audizione finale e di accedere agli atti dell'istruttoria;
- ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del dPR n. 244/01, si è tenuta in Roma in data 4 aprile 2007, l'audizione formale della Amaie Sanremo Spa;
- a seguito dell'audizione formale, Amaie Sanremo Spa ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene fuori dal proprio controllo (prot. Autorità n. 012037 del 17 maggio 2007 e prot. Autorità n. 013736 del 6 giugno 2007);
- con comunicazione in data 11 giugno 2007 la Direzione Tariffe ha provveduto a comunicare all'Amaie Sanremo l'aggiornamento delle risultanze istruttorie (protocollo Autorità EF/M07/2632/fg).
Ritenuto:
- che la documentazione acquisita a seguito della audizione del 4 aprile 2007 dell'Amaie Sanremo di fronte al Collegio dell'Autorità possa essere presa in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente Csa senza che ciò renda necessario la riapertura del procedimento istruttorio;
- sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'Amaie Sanremo Spa, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,131
DELIBERA
- di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Amaie Sanremo Spa, per l'anno 2004, pari a 0,131;
- di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Amaie Sanremo Spa l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.