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Data pubblicazione: 18 giugno 2007

Delibera 11 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 133/07

Effettuazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di tariffe gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 giugno 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

Considerato che:

  • la Direzione Tariffe dell'Autorità, con comunicazione in data 1 giugno 2007 trasmessa alla Direzione Vigilanza e Controllo, ha proposto le verifiche ispettive da effettuare nell'anno 2007;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare:
    1. la correttezza dei dati tecnici, economici e patrimoniali inviati per la determinazione delle tariffe di distribuzione relative agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
    2. la corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
    3. la corretta applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità;
    4. la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alla deliberazione n. 311/01.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2007, sulla base del documento allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le operazioni ispettive siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, previa notifica all'esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza non superiore a 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

Allegato A

VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMPRESE DI DISTRIBUZIONE GAS IN MATERIA DI TARIFFE GAS

  1. Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

    Le ispezioni avranno ad oggetto la verifica della:

    1. correttezza dei dati tecnici (numero dei clienti e quantità di gas distribuito, ripartiti per fasce di consumo, quantità di gas immesso e potere calorifico superiore) inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
    2. correttezza dei dati economici e patrimoniali inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, nonché la loro congruenza con i dati riportati nei bilanci di esercizio e con quelli forniti ai sensi della deliberazione n. 311/01, con riferimento agli esercizi 2004 e 2005;
    3. corretta applicazione delle tariffe approvate;
    4. corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla deliberazione n. 170/04 con particolare riferimento alla modalità di aggregazione delle località servite da rete gas in ambiti tariffari e alla valutazione degli elementi che hanno portato alla presentazione dell'istanza istanza per il riconoscimento del tasso di recupero di produttività ridotto di cui all'articolo 7, comma 7.1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
    5. corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alla deliberazione n. 311/01.

     

  2. Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

    Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali ed informativi relativi, tra l'altro, a:

    1. numero di clienti suddivisi per fasce di consumo e relative quantità di gas distribuito nonché quantità di gas immesso nell'impianto di distribuzione negli anni termici 2003-2004 e 2004-2005;
    2. potere calorifico superiore applicato nella conversione delle tariffe negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
    3. documenti di fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio di distribuzione nei medesimi anni termici di cui al precedente alinea, nonché documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione delle tariffe secondo quanto previsto dalla normativa;
    4. valori dei nuovi investimenti, dei contributi capitalizzati e delle dismissioni dichiarati ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale, nel bilancio di esercizio e nei conti annuali separati presentati ai sensi della deliberazione n. 311/01 con riferimento agli esercizi 2004 e 2005;
    5. documentazione relativa ai conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione n. 311/01;
    6. documentazione dalla quale si evinca la modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas, nonché, in caso ambiti tariffari costituiti da più impianti di distribuzione, documentazione relativa all'affidamento, da parte dei comuni, del servizio in forma associata o alla dichiarazione degli stessi di costituire un unico ambito tariffario.