Data pubblicazione: 07 giugno 2007
Delibera 05 giugno 2007
Delibera/Provvedimento 128/07
Direttive alla società Terna S.p.A. circa il meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica per il periodo giugno-dicembre 2007
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 giugno 2007
Visti:
- la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 3 e 8;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2005, n. 283/05 (di seguito: deliberazione n. 283/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 305/06 (di seguito: deliberazione n. 305/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 98/07 (di seguito: deliberazione n. 98/07);
- la lettera della società Terna S.p.A (di seguito: Terna) del 4 maggio 2007, prot. n. TE/P2007005707, prot. Autorità n. 11316 dell'8 maggio 2007 (di seguito: lettera 8 maggio 2007);
- il testo dell'estensione per il bimestre aprile-maggio 2007 dell'accordo ETSO (Association of European Transmission System Operators - di seguito: ETSO) valevole per l'anno 2006 (di seguito: accordo ETSO 2006), sottoscritto da Terna e dagli altri membri ETSO il 27 aprile 2007 e inviato da Terna all'Autorità allegato alla lettera 8 maggio 2007;
- la lettera di Terna del 28 maggio 2007, prot. n. TE/P2007006828, prot. Autorità n. 13201 del 31 maggio 2007 (di seguito: la lettera 31 maggio 2007);
- il testo dell'accordo - Interim ITC Agreement for June-December 2007 - (di seguito: Interim ITC 2007) sottoscritto dai membri di ETSO e inviato da Terna all'Autorità allegato alla lettera 31 maggio 2007.
Considerato che:
- nel dicembre del 2006 il comitato di coordinamento di ETSO ha proposto per l'anno 2007 l'adozione di un nuovo metodo di calcolo della compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia, che potesse sostituire quello precedentemente adottato con l'accordo ETSO 2006;
- il nuovo metodo di calcolo di cui al precedente alinea è stato posto alla base della proposta di accordo Interim ITC 2007 valevole, in via transitoria e volontaria, per il solo anno 2007;
- a seguito dell'impossibilità di pervenire ad un accordo tra i membri di ETSO sull'adozione per l'anno 2007 dell'Interim ITC 2007, i medesimi membri hanno concordato di estendere la validità dell'accordo ETSO 2006 dapprima per il primo trimestre del 2007 e successivamente anche per i mesi di aprile e maggio 2007;
- con la deliberazione n. 305/06 l'Autorità ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti dall'adesione per i primi 3 mesi del 2007 all'estensione dell'accordo ETSO 2006;
- con la deliberazione n. 98/07 l'Autorità ha riconosciuto a Terna gli oneri derivanti dall'adesione per i mesi di aprile e maggio 2007 alla nuova estensione dell'accordo ETSO 2006 e ha richiesto a Terna maggiori informazioni relative all'Interim ITC 2007 in vista di una sua possibile adozione per il secondo semestre dell'anno;
- con la lettera 8 maggio 2007 Terna ha informato l'Autorità circa gli elementi innovativi alla base della proposta di accordo Interim ITC 2007 consistenti in:
- nuove metodologie di calcolo dei costi relativi a infrastrutture e perdite di rete, cui è comunque applicato un opportuno coefficiente di riduzione;
- un nuovo meccanismo per la partecipazione al meccanismo di compensazione da parte dei Paesi confinanti con l'area ETSO
- una nuova modalità di determinazione della compensazione dovuta al membro svizzero;
- l'estensione dell'accordo anche ai Paesi dell'area sud-est europea;
- con la lettera 8 maggio 2007 Terna ha anche confermato all'Autorità la stima massima dei costi relativi alla propria eventuale adesione all'Interim ITC 2007 in 81 milioni di Euro, secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 98/07;
- con la lettera 31 maggio 2007 Terna ha informato l'Autorità che i membri di ETSO hanno deciso di stipulare l'accordo Interim ITC 2007 per i mesi da giugno a dicembre dell'anno 2007 e di aver aderito al medesimo accordo con la condizione sospensiva dell'autorizzazione esplicita dell'Autorità all'adesione per parte italiana;
- il testo dell'accordo Interim ITC 2007 prevede quanto già anticipato da Terna con la lettera 8 maggio 2007 relativamente alle modalità di calcolo delle compensazioni dovute da ogni membro di ETSO e permette a Terna di confermare le stime previsionali relative ai propri oneri derivanti dall'accordo già comunicate all'Autorità.
Considerato inoltre che:
- la metodologia posta alla base del calcolo delle compensazioni e dei contributi per ciascun partecipante al nuovo accordo Interim ITC 2007 presenta diverse criticità più volte evidenziate dall'Autorità in sede Europea;
- alla luce delle suddette criticità l'Autorità non ritiene condivisibile che la compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica sia a regime basata su tali metodologie.
Ritenuto che sia opportuno:
- riconoscere comunque a Terna gli oneri derivanti dall'adesione all'accordo Interim ITC 2007, nel limite di spesa annua complessiva che Terna ha sostenuto nell'anno 2006 con l'applicazione delle modalità di calcolo previste dall'accordo ETSO 2006, tenendo conto di eventuali differenze dei flussi di energia complessivi riscontrati nei due anni;
- acquisire, non appena disponibili, ulteriori elementi circa il meccanismo di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri che ETSO intende proporre per gli anni successivi al 2007 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento 1228/2003, al fine di poter valutare dal punto di vista tecnico la nuova metodologia nonché l'opportunità del successivo riconoscimento degli oneri derivanti a Terna dalla sua implementazione
DELIBERA
- di riconoscere a Terna gli oneri derivanti alla medesima dalla adesione all'accordo Interim ITC 2007 per il periodo della sua validità e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, limitatamente all'importo che non comporti una spesa annua complessiva superiore a quella che Terna ha sostenuto nel corso dell'anno 2006 per l'adesione all'accordo ETSO 2006, salvo gli adeguamenti imputabili alle differenze degli scambi transfrontalieri di energia elettrica nei due anni;
- di prevedere che Terna trasmetta all'Autorità, non appena disponibile, ogni informazione utile all'analisi della metodologia di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti estere derivanti dagli scambi transfrontalieri in discussione in ambito europeo per gli anni successivi al 2007;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per lo svolgimento di opportune attività istruttorie volte all'analisi di cui al precedente punto 2.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Terna.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).