Data pubblicazione: 16 maggio 2007
Delibera 15 maggio 2007
Delibera/Provvedimento 111/07
Disposizioni urgenti in tema di informazione ai clienti finali circa i turni di rischio per l'eventuale applicazione di distacchi programmati a rotazione per le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 maggio 2007
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 giugno 2004, n. 95/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
- il "Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico" approvato dal Ministero delle Attività Produttive e trasmesso all'Autorità con nota del 1° luglio 2005 (Protocollo Autorità 014642 del 4 luglio 2005) (di seguito: PESSE);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2007 (Protocollo Autorità 010900 del 2 maggio 2007) relativa al rischio di attivazione del PESSE con riferimento all'attuale crisi idrica del bacino idrografico del fiume Po.
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, l'Autorità deve assicurare la tutela di utenti e consumatori e che, a tal fine, secondo il disposto dell'articolo 2, comma 20, lettera b), della medesima legge, effettua controlli in ordine al rispetto delle concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle convenzioni annesse a dette concessioni, sulla cui base è svolto il servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- il PESSE fornisce indicazioni alle quali devono attenersi le imprese di distribuzione di energia elettrica nell'istituzione del proprio Piano di distacchi a rotazione e che esso deve essere predisposto al fine di:
- ridurre nei casi ove risulti necessario per evitare più gravi disservizi, per quanto possibile in modo programmato, la richiesta di energia elettrica per adeguarla alle disponibilità consentite dalle condizioni di emergenza;
- operare tale riduzione mediante distacchi selettivi e programmati, in modo da determinare il minor disagio per gli utenti del sistema elettrico;
- assicurare, per quanto possibile, il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
- il punto 7.1 del PESSE prevede che:
- "il compito del preavviso "all'utenza" è a carico delle imprese distributrici, specialmente per la necessaria capillare da parte delle utenze diffuse";
- "ogni impresa distributrice dovrà comunicare ai propri clienti, nei documenti di fatturazione periodica o, in alternativa, in uno degli altri strumenti di comunicazione citati, il rispettivo turno di rischio e il gruppo di appartenenza";
- oltre ai documenti di fatturazione periodica le imprese di distribuzione possono preavvertire i propri clienti mediante numeri telefonici verdi, siti web, comunicati da diffondere attraverso televideo, radio, televisioni e quotidiani locali;
- in mancanza della comunicazione in bolletta devono essere utilizzati più mezzi di informazione tra quelli elencati alla precedente lettera c.;
- il servizio di distribuzione dell'energia elettrica è svolto, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/95, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, sulla base delle concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle convenzioni annesse a dette concessioni, che richiamano l'obbligo per gli esercenti di garantire all'utenza assistenza, consulenza ed informazioni per favorire l'uso razionale dell'energia, nonché di predisporre le misure atte a garantire che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti;
- i costi delle iniziative assunte dalle imprese distributrici, in attuazione delle richiamate disposizioni, al fine di informare gli utenti interessati dell'appartenenza ai diversi turni di rischio, in attuazione del PESSE, debbono ritenersi già riconosciuti negli attuali livelli tariffari;
- l'Autorità con la deliberazione n. 152/06 ha emanato una direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica che prevede tra l'altro obblighi di informazione in bolletta relativi ai principali aspetti di interesse per i clienti finali e la possibilità di inserimento in bolletta, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, di comunicazioni destinate ai clienti finali stessi;
- nell'attuale periodo dell'anno, dato il perdurare della crisi idrica del bacino idrografico del fiume Po, il rischio di distacchi di carico è molto elevato.
Ritenuto che:
- sia necessario, allo scopo di tutelare consumatori e utenti, disporre che le imprese distributrici di energia elettrica, oltre a dare tempestiva attuazione al PESSE, sia direttamente sia attraverso il proprio fornitore di energia elettrica, assicurino la massima informazione ai clienti finali circa l'appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione, anche avvalendosi di quanto previsto dalla deliberazione n. 152/06 circa la possibilità di inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali su richiesta dell'Autorità
DELIBERA
- di disporre che le imprese distributrici di energia elettrica, oltre a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dal "Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico" (PESSE) approvato dal Ministero delle Attività Produttive ed a quanto indicato nella comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2007 relativa al rischio di attivazione del PESSE con riferimento all'attuale crisi idrica del bacino idrografico del fiume Po, assicurino, sia direttamente sia attraverso il fornitore di energia elettrica, se diverso dal distributore, la massima informazione ai clienti finali circa l'appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione, anche avvalendosi del riquadro previsto in bolletta per l'inserimento di comunicazioni destinate ai clienti finali stessi su richiesta dell'Autorità;
- di informare le imprese distributrici di energia elettrica che l'Autorità si riserva di richiedere informazioni e documenti e di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere a) e b), della legge n. 481/95;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e di trasmetterlo al Ministero dello Sviluppo Economico.