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Data pubblicazione: 03 maggio 2007

Delibera 02 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 105/07

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 maggio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 184/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 123/03
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004 n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2006, n. 235/06;
  • il documento di consultazione 12 marzo 2007 relativo a orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del gas e dell'energia elettrica, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione del servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
  • l'articolo 5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99, come novellato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è cliente idoneo ogni cliente finale di energia elettrica;
  • l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas naturale sono idonei;
  • la riconosciuta qualifica di cliente idoneo anche ai clienti finali dotati di minore forza contrattuale pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilità che il cliente stesso possa cambiare fornitore ed aderire all'offerta contrattuale di un diverso esercente, a garanzia di un'effettiva apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas naturale;
  • tale esigenza può essere soddisfatta definendo termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali idonei, compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali stessi sia dei fornitori;
  • l'opportunità di introdurre elementi di omogeneizzazione della disciplina del recesso nei settori della vendita di energia elettrica e di gas naturale anche al fine di agevolare la possibilità di offerte dual fuel da parte degli esercenti l'attività di vendita.

Ritenuto che sia opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di termini e modalità del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali idonei, attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati, che preveda regole per i clienti finali idonei, eventualmente differenziate per tipologie di clienti, e per gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale, in materia di esercizio del diritto di recesso

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di termini e modalità del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali idonei, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, con i quali modificare, previa consultazione dei soggetti interessati, la disciplina vigente in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale;
  2. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente alinea, delle esigenze generali di promozione della concorrenza, attraverso strumenti compatibili con l'attuale processo di liberalizzazione del mercato, e contestuale garanzia di un elevato livello di tutela ai clienti finali idonei che si avvalgano del diritto di stipulare contratti con un venditore di propria scelta, con particolare riguardo ai clienti finali dotati di minore forza contrattuale;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio in collaborazione con la Direzione Mercati per i seguiti di competenza;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.