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Data pubblicazione: 03 maggio 2007

Delibera 02 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 103/07

Approvazione del programma di verifiche ispettive per l'anno 2007 nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio per l'anno 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 maggio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2005, n. 135/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • il documento per la consultazione 4 aprile 2007, atto n. 16/07, recante "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)".

Considerato che:

  • con comunicazione interna in data 27 aprile 2007 (prot. DCQS/Int./01107) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire nell'anno 2007 in merito ai dati di continuità del servizio elettrico relativi all'anno 2006;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici);
    2. del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.

Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

  1. di approvare, per l'anno 2007, il programma di n. 11 (undici) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2007, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006" allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
  5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

Allegato A

Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2007

1. Oggetto ed ambito delle verifiche

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione, nel corso dell'anno 2006, da parte degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

  • degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi elettrici);
  • del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 3 del medesimo Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato.

1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:

  • verifica procedurale attraverso una "check list" inviata all'esercente prima dell'ispezione e da verificare in sede di ispezione;
  • verifica del registro delle interruzioni e del registro delle chiamate per le interruzioni con origine sulla rete BT;
  • eventuale verifica di un campione di interruzioni.

1.3 Nel corso delle verifiche ispettive si terrà come riferimento il documento "Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica", rev. Maggio 2005, inviato alle imprese distributrici in data 12 maggio con lettera prot. PB/M05/2007/dcqs.

1.4 Per gli esercenti a cui si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.1, del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici[1], viene effettuata la verifica dell'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio a decorrere dall'1 gennaio 2007.

2. Modalità di realizzazione delle ispezioni

2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi relativi a:

  • tabulati telecontrollo relativi all'anno 2006, o, per i soli esercenti di cui al precedente punto 1.4, relativi ai primi mesi dell'anno 2007;
  • documentazione attestante l'avviso all'utenza per le interruzioni con preavviso, anno 2006;
  • modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento, anno 2006;
  • report su cui sono registrati l'origine dell'interruzione, i tempi di interruzione, le singole manovre di rialimentazione progressiva, il numero di utenti che permangono interrotti dopo ogni singola rialimentazione e la causa dell'interruzione, anno 2006;
  • documentazione attestante l'imputazione delle cause, anno 2006;
  • registro delle chiamate per guasto, anno 2006;
  • schematiche di rete relative all'anno 2006;
  • documentazione relativa alla classificazione degli ambiti in base alla concentrazione;
  • documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
  • dati relativi alla struttura organizzativa e all'organico al 31.12. 2006;
  • dati di consistenza degli utenti e degli impianti e numero di interruzioni originate sulle reti MT e BT relative all'anno 2006.

 


[1] "Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2007".


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