Data pubblicazione: 28 marzo 2007
Delibera 26 marzo 2007
Delibera/Provvedimento 69/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A.con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 luglio 2005, n. 150/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 marzo 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 228/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, n. 187/04 (di seguito: deliberazione n. 187/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 83/05 (di seguito: deliberazione n. 83/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2005, n. 150/05 (di seguito: deliberazione n. 150/05);
- gli accertamenti che costituiscono oggetto del "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 187/04", allegato alla deliberazione n. 83/05, nonché la documentazione ivi richiamata;
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.
Considerato che:
- con deliberazione n. 150/05, l'Autorità ha avviato nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per la violazione dell'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 228/01, nonché dell'articolo 5, comma 5.1, e dell'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 5/04;
- in particolare, dalle informazioni acquisite durante l'istruttoria conoscitiva in ordine alle modalità di erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica al cliente finale Acciaierie ISP di Cremona negli anni 2002-2004, avviata con deliberazione n. 187/04 e chiusa con deliberazione n. 83/05, è emerso che Enel Distribuzione:
- per l'anno 2002, ha dato esecuzione al contratto di erogazione del servizio di trasporto (comprensivo di trasmissione e distribuzione di energia elettrica) concluso con la società Finarvedi S.p.A., in relazione al punto di prelievo della rete di trasmissione nazionale a 380 kV corrispondente al predetto cliente finale, solo fino al mese di febbraio; da quella data, infatti, detta società non ha provveduto più a fatturare i corrispettivi, aderendo ad una richiesta del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa del mese di aprile 2002 volta a regolare direttamente il servizio di trasporto presso tale punto di prelievo;
- per gli anni 2003 e 2004, ha omesso di stipulare il contratto per l'erogazione dei servizi di distribuzione e trasmissione e di fatturare i corrispettivi.
- nel corso dell'istruttoria Enel Distribuzione non ha prodotto alcun documento né memoria, omettendo di fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati;
- con nota in data 14 dicembre 2006 (prot. FS/M06/5772), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Enel Distribuzione le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
- in data 28 febbraio 2007, Enel Distribuzione ha comunicato di avere effettuato (in data 7 febbraio 2007) il pagamento della sanzione in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;
- con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/05 (14 maggio 2005);
- nella fattispecie l'illecito contestato è stato commesso da marzo 2002 a dicembre 2004 e, pertanto, il pagamento in misura ridotta effettuato da Enel Distribuzione comporta l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio
DELIBERA
- di dichiarare l'estinzione del procedimento avviato con la deliberazione n. 150/05, nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A., essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Enel Distribuzione, con sede legale in Via Ombrone, 2, 00197 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.