Data pubblicazione: 23 marzo 2007
Delibera 23 marzo 2007
Delibera/Provvedimento 68/07
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per mancato rispetto dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio di cui al comma 14.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005 n. 119/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 marzo 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06;
- la lettera inviata dalla società Stogit SpA (di seguito: Stogit) in data 23 marzo 2007 (di seguito: lettera 23 marzo 2007).
Considerato che:
- il comma 14.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio definisca un profilo di utilizzo della capacità di stoccaggio, per la fase di iniezione, in relazione alle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio e alle necessità di ricostituzione dei giacimenti, compresa la riserva strategica, assicurando l'opportuna flessibilità all'utente e che il profilo di utilizzo definisca la giacenza minima e massima consentita all'utente al termine di ciascun mese della fase di iniezione;
- i commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05 prevedono appositi corrispettivi nel caso in cui la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima ovvero superiore rispetto alla giacenza massima di cui al precedente alinea;
- Stogit ha segnalato con la lettera 23 marzo 2007 che la situazione delle giacenze in capo ai diversi utenti dello stoccaggio è tale da rendere problematico il rispetto dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio definiti da Stogit, in particolare per il mese di aprile 2007;
- nella lettera di cui al precedente alinea Stogit ha altresì segnalato l'opportunità di una sospensione dei corrispettivi di cui ai commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05 per il mese di aprile 2007.
Ritenuto opportuno ed urgente:
- prevedere, anche in relazione alle peculiarità della prossima fase di iniezione per il servizio di stoccaggio di modulazione caratterizzata da una previsione di giacenza iniziale pari a circa 5,1 miliardi di metri cubi, la non applicazione dei corrispettivi di cui ai commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05 per il mese di aprile 2007
DELIBERA
- di prevedere la non applicazione dei corrispettivi di cui ai commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05per il mese di aprile 2007;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.