Data pubblicazione: 22 marzo 2007
Delibera 21 marzo 2007
Delibera/Provvedimento 67/07
Determinazione dei costi fissi medi unitari ai fini della definizione della rendita idroelettrica per la società Azienda Energetica S.p.A. di Bolzano ai sensi dell'articolo 35, comma 35.4, della deliberazione n. 228/01
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 marzo 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 232/00 (di seguito: deliberazione n. 232/00);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2005, n. 73/05 (di seguito: deliberazione n. 73/05);
- la lettera della società Azienda Energetica S.p.A. di Bolzano del 28 marzo 2001, protocollo Autorità n. 006138, del 2 aprile 2001 (di seguito: lettera del 28 marzo 2001);
- la nota dell'Autorità alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 23 maggio 2003, prot. PB/M03/1444/ea;
- la nota dell'Autorità alla Cassa del 25 giugno 2003, prot. PB/M03/1830/ea;
- la comunicazione della Cassa del 23 ottobre 2003, protocollo Autorità n. 28360, del 28 ottobre 2003;
- la comunicazione dell'Autorità alla società Azienda Energetica S.p.A. di Bolzano del 28 luglio 2006, prot. GB/M06/3635/mc.
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000 ha incluso, tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico, la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici (di seguito: rendita idroelettrica) prevedendo che, al fine di compensare anche solo parzialmente gli altri oneri generali di sistema, i titolari di unità di produzione idroelettriche e geotermoelettriche siano obbligati a versare una parte della maggior valorizzazione ottenuta da tali unità in seguito alla liberalizzazione del settore elettrico;
- l'articolo 35, comma 35.2 del Testo integrato ha definito le modalità generali per la determinazione della rendita idroelettrica;
- l'articolo 35, comma 35.5 del Testo integrato prevede che, in deroga alle modalità generali per la determinazione della rendita idroelettrica di cui al precedente alinea, con riferimento a specifici impianti il soggetto giuridico che ne ha la disponibilità ha facoltà di richiedere la rideterminazione della rendita idroelettrica, presentando apposita domanda;
- la domanda di rideterminazione di cui al precedente alinea deve contenere, tra le altre, informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999 relativamente al livello dei costi operativi diretti dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base delle aliquote economico tecniche, e al livello del valore netto contabile dell'impianto;
- l'articolo 35, comma 35.6 del Testo integrato stabilisce che, ai fini della rideterminazione della rendita idroelettrica, l'Autorità determina i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto dei costi operativi diretti dell'impianto, di una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto e di una quota di costi comuni attribuibili all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti;
- la legge n. 83/03 ha modificato il decreto 26 gennaio 2000 prevedendo il venire meno dell'applicazione della rendita idroelettrica a decorrere dal 1 gennaio 2002 e, conseguentemente, la determinazione dei costi fissi medi unitari di cui al precedente alinea deve riferirsi esclusivamente all'unico anno di applicazione della metodologia sopra evidenziata, ovvero l'anno 2001;
- la modifica della legge n. 83/03, la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla deliberazione n. 73/05 ai fini della quantificazione della maggior valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
- la previsione sul calcolo della rendita idroelettrica di cui alla legge n. 83/03, la definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero per l'anno 2001 di cui alla deliberazione n. 73/05 nonché le decisioni del Consiglio di stato n. 5257/02, 6361/05, 5258/02, 6362/05 e 6173/05 hanno fatto venire meno gli elementi di incertezza pre-esistenti in tema di quantificazione definitiva della rendita idroelettrica e hanno, di conseguenza, reso possibile la rideterminazione della rendita idroelettrica per i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
Considerato, inoltre, che:
- con lettera del 28 marzo 2001la società Azienda Energetica S.p.A. di Bolzano ha fatto richiesta di rideterminazione della rendita idroelettrica, allegando a tale lettera la documentazione necessaria ai fini della medesima rideterminazione;
- la richiesta di cui al precedente alinea è stata effettuata con riferimento ai seguenti impianti idroelettrici: impianto di Naturno, impianto di Tel, impianto di Senales e impianto di Bolzano;
- sono stati effettuati degli incontri tecnici nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2006 al fine di verificare le informazioni riportate nella richiesta di rideterminazione nonché di integrare le medesime informazioni con ulteriori dati, utili alla definizione della quota dei costi comuni attribuibili a ciascun impianto;
- gli ulteriori dati richiesti negli incontri tecnici di cui al precedente alinea si riferiscono ad informazioni determinabili sulla base dei conti annuali separati redatti secondo le deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 per gli anni dal 2000 al 2005.
Ritenuto che:
- i costi operativi diretti dell'impianto debbano corrispondere ai costi afferenti la gestione industriale ed operativa dell'impresa, tipicamente costituiti da costi materiali, per servizi e altre risorse esterne, manodopera e ammortamenti, di diretta imputazione contabile all'oggetto di riferimento;
- la diretta imputazione contabile all'impianto di produzione oggetto della richiesta di rideterminazione debba essere desunta attraverso un sistema di contabilità industriale che preveda l'utilizzo di opportuni oggetti contabili (centri di costo, ordini interni, ecc,) che permettano l'imputazione specifica ed univoca dei costi di natura operativa agli impianti oggetto di domanda e che sia opportuna la presenza di adeguate evidenze circa l'attendibilità di tale sistema nonché di un riscontro circa la quadratura dei costi di contabilità industriale con la contabilità generale utilizzata ai fini del bilancio di esercizio;
- sia opportuno che i costi operativi diretti riportati nella richiesta di rideterminazione siano confrontati con i costi operativi diretti degli anni successivi e con quelli risultanti da uno o più anni, in particolare con quelli del 2001, dai conti annuali separati redatti secondo le modalità previste dalle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;
- sia necessario definire un meccanismo di aggiornamento del livello dei costi operativi diretti dell'impianto al fine di riportare i livelli determinati sulla base dei costi relativi agli anni dal 1997 al 1999 all'anno 2001, prevedendo che il livello dei costi operativi diretti di ciascun anno considerato sia aggiornato applicando, per il periodo trascorso tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno 2001, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito ai dodici mesi precedenti ed un tasso di riduzione annuale dei costi pari al 4%;
- il tasso di remunerazione del capitale investito, calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto, debba essere fissato pari ad un livello del 7.9%, coerentemente con il tasso di rendimento del capitale investito netto utilizzato dall'Autorità ai fini della determinazione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso con riferimento al periodo antecedente alla operatività del sistema delle offerte;
- sia opportuno determinare la quota dei costi comuni attribuibile a ciascun impianto come incidenza media per gli anni dal 2000 al 2003 dei costi operativi dei servizi comuni, al netto di qualsiasi componente di natura finanziaria, fiscale e straordinaria, sui costi operativi dell'attività di produzione elettrica risultanti dai conti annuali separati redatti secondo le deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01prima dell'imputazione di quelli relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- il livello dei costi fissi medi unitari sia calcolato dalla Cassa sulla base delle informazioni circa la quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di rideterminazione nell'anno 2001 utilizzate dalla medesima Cassa ai fini della determinazione della rendita idroelettrica a titolo di acconto per la società Azienda Energetica S.p.A.
DELIBERA
- di determinare il livello dei costi fissi degli impianti della società Azienda Energetica S.p.A. pari a:
- 19,81 milioni di euro, con riferimento all'impianto Naturno;
- 4,67 milioni di euro, con riferimento all'impianto Tel;
- 1,70 milioni di euro, con riferimento all'impianto Senales;
- 0,95 milioni di euro, con riferimento all'impianto Bolzano;
- di disporre che la Cassa conguaglio provveda alla determinazione del livello dei costi fissi medi unitari di cui all'articolo 35, comma 35.6 del Testo integrato come rapporto tra il livello dei costi fissi di cui al precedente alinea e la quantità di energia elettrica prodotta da ciascun impianto nell'anno 2001;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal momento della sua pubblicazione;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Azienda Energetica S.p.A.