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Data pubblicazione: 21 marzo 2007

Delibera 19 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 60/07

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione del gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, l'Autorità definisca condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previste dalla normativa vigente;
  • l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta, purché esista la capacità del sistema e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  • il codice di rete tipo della distribuzione, approvato con deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2006, n. 108 (di seguito: deliberazione n. 108/06) prevede, alla Sezione 1, Capitolo 3, Paragrafo 3.2 "Prestazioni accessorie" che le prestazioni relative alla esecuzione di lavori semplici e complessi, così come definite dalla deliberazione n. 168/04, sono rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezziario reso pubblico od in base ad un preventivo emesso dall'impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori e di affidamento, in base ai quali l'impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità .

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento, ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00, in materia di condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione del gas;
  • pervenire ad una disciplina inerente la realizzazione degli allacciamenti che, tenendo opportunamente conto del contenuto dei titoli concessori e di affidamento, sia applicata dalle imprese di distribuzione in modo omogeneo e coerente sull'intero territorio nazionale, eliminando di fatto le incongruenze oggi riscontrabili riguardanti i differenti criteri medianti i quali le imprese di distribuzione determinano le condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 164/00, in materia di condizioni tecnico-economiche di realizzazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione del gas;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, questionari rivolti alle imprese di distribuzione finalizzati alla raccolta di elementi conoscitivi in merito alle condizioni tecnico-economiche relative alla realizzazione degli allacciamenti, da utilizzare per la predisposizione di documenti per la consultazione;
  4. di attribuire al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.