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Data pubblicazione: 21 marzo 2007

Delibera 14 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 58/07

Disposizioni urgenti alle imprese distributrici in materia di obblighi di installazione di misuratori orari e diffida ad adempiere agli obblighi informativi connessi. Disposizioni transitorie per l'applicazione della componente tariffaria CCA alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere e) ed f), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 non dotate di misuratore orario.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 marzo 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere a) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, nonché la relativa relazione tecnica;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, come successivamente modificato e integrato (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04) ;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2004, n. 227/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 174/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2005, n. 230/05 (di seguito: deliberazione n. 230/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06 (di seguito: deliberazione n. 321/06);
  • la nota dell'Autorità alle imprese distributrici non ottemperanti all'obbligo informativo di cui alla deliberazione n. 230/05 in data 6 febbraio 2007, prot. Autorità GB/M07/568/ELT/eb (di seguito: nota del 6 febbraio 2007).

Considerato che:

  • il comma 41.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, nell'originaria formulazione, imponeva alle imprese distributrici l'installazione di misuratori atti alla misurazione dell'energia elettrica secondo quanto specificato dal comma 36.2 del medesimo Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: misuratori orari) in corrispondenza di tutti i punti di prelievo in cui è prevista la misurazione dell'energia elettrica nei termini di seguito indicati:
    1. entro il 30 giugno 2004, relativamente ai punti di prelievo in altissima e alta tensione ed ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW (lettera a);
    2. entro il 31 dicembre 2005, relativamente ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 101 kW e fino a 200 kW (lettera c);
    3. entro il 31 dicembre 2006, relativamente ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile pari o inferiore a 100 kW (lettera d); in tale data, pertanto, si doveva completare l'installazione dei misuratori orari di altissima, alta e media tensione;
  • con deliberazione n. 230/05, l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da alcune imprese distributrici in merito alla sussistenza di vincoli organizzativi relativi all'approvvigionamento dei misuratori orari, nonché di natura territoriale derivanti dalla disuniforme distribuzione sul territorio degli insiemi di punti di prelievo, ha:
    1. modificato l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, prevedendo il differimento del termine di cui al predetto comma 41.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 al 31 dicembre 2006, unificandolo quindi con quello del comma 41.1, lettera d);
    2. stabilito che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità, entro il 15 gennaio 2007, rapporti attestanti l'avvenuto completamento delle installazioni dei misuratori orari nei termini previsti;
  • le imprese distributrici di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, non risultano ancora avere trasmesso il rapporto richiesto ai sensi della deliberazione n. 230/05; ciò, nonostante la nota del 6 febbraio 2007 con cui la Direzione Mercati dell'Autorità ha sollecitato tali imprese a trasmettere i predetti rapporti;
  • un numero significativo di imprese distributrici, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, hanno trasmesso rapporti che evidenziano il mancato rispetto, al 31 dicembre 2006, degli obblighi di installazione di misuratori orari ai sensi del comma 41.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, come modificato dalla deliberazione n. 230/05;
  • alcune fra le imprese distributrici di cui all'Allegato B hanno corredato il rapporto inviato ai sensi della deliberazione n. 230/05 con il piano dalle stesse predisposto al fine del completamento delle installazioni in tempi brevi;
  • che il processo di installazione risulta in fase di sostanziale completamento e un certo numero di imprese di cui all'Allegato B risulterebbe avere oggettive difficoltà tecniche e di accesso agli impianti dei clienti con punti di prelievo in media e alta tensione.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione n. 321/06, l'Autorità ha cessato la pubblicazione dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (di seguito: componente CCA) non differenziati per fasce orarie, per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere e) ed f), dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
  • alcune imprese distributrici di cui all'Allegato B, a seguito della pubblicazione della deliberazione n. 321/06, hanno segnalato all'Autorità, oltre alla presenza di punti di prelievo in media, non ancora dotati di misuratore orario, le problematicità connesse alla continuità di fatturazione della componente CCA.

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare, anche se tardivamente, il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione n. 230/05;
  • sia necessario che gli obblighi di installazione dei misuratori orari previsti dal comma 41.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, come modificato dalla deliberazione n. 230/05, debbano essere rispettati, salvo che per un massimo dell'1 % del numero complessivo dei punti di prelievo in media e alta tensione entro il 15 Aprile 2007, o per un numero di punti pari ad uno per le imprese distributrici con meno di 100 punti di prelievo fra media e alta tensione, al fine di non creare situazioni discriminatorie all'accesso al mercato libero per i clienti titolari di tali punti di prelievo, fermo restando l'obbligo a mettere in atto ogni azione possibile volta a completare successivamente, nel minor tempo possibile, l'installazione di misuratori orari di cui al predetto comma 41.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, come modificato dalla deliberazione n. 230/05;
  • per tutte le imprese distributrici di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, sia necessario che i predetti rapporti siano completi del numero di punti di prelievo in media e alta tensione equipaggiati con misuratori orari e del numero totale dei punti di prelievo in alta e media tensione nell'ambito territoriale di ciascuna impresa; inoltre, nel caso di mancato rispetto, entro il 15 aprile 2007, degli obblighi di installazione di misuratori orari, sia necessaria una relazione circostanziata volta a specificarne i motivi;
  • il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti alinea costituirebbe presupposto per l'avvio di istruttorie formali volte all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per violazione delle citate disposizioni.

Ritenuto inoltre opportuno:

  • determinare modalità transitorie di fatturazione della componente CCA, salvo conguaglio, per le utenze in media ed in alta tensione che non risultano ancora dotate di misuratore orario;
  • prevedere, per le utenze in media ed alta tensione alle quali verranno installati misuratori orari oltre il termine previsto dal comma 41.1 del Testo integrato, meccanismi di conguaglio della componente CCA, basati su una ricostruzione ex post del profilo di prelievo differenziato per fasce orarie

DELIBERA

  1. che il termine di cui al comma 41.1 lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, come modificato dalla deliberazione n. 230/05, è posto al 15 Aprile 2007;
  2. che le imprese distributrici che non vi hanno ancora provveduto alla data di pubblicazione del presente provvedimento siano tenute al completamento dell'installazione di misuratori orari, salvo al più l'1% dei punti di prelievo di alta e media tensione del proprio ambito territoriale, od un numero di punti di prelievo pari ad uno se l'impresa distributrice ha un numero di punti di prelievo in media e alta tensione nel proprio ambito territoriale minore di 100, entro e non oltre il 15 Aprile 2007, fermo restando l'obbligo di completare, successivamente a tale termine e nel minor tempo possibile, l'installazione di misuratori orari a tutti i punti di media e alta tensione;
  3. di diffidare tutte le imprese di cui all'Allegato A, ad adempiere, entro il 15 Aprile 2007, agli obblighi di comunicazione dei rapporti attestanti, a tale data, delle installazioni di misuratori orari di cui alla deliberazione n. 230/05, ovvero alla dichiarazione di assenza di punti di prelievo in media e alta tensione nel proprio ambito di competenza;
  4. di richiedere alle imprese di cui all'Allegato B di comunicare, entro il 15 aprile 2007, un ulteriore rapporto, attestante lo stato dell'arte dell'installazione di misuratori orari;
  5. di prevedere che i rapporti di cui ai punti 3 e 4 siano completi del numero di punti di prelievo in alta e media tensione equipaggiati con misuratori orari e del numero totale dei punti di prelievo in alta e media tensione nell'ambito territoriale di ciascuna impresa; inoltre, in caso di mancato completamento delle installazioni dei misuratori orari alla data del 15 Aprile 2007, che tali rapporti siano corredati da circostanziate e puntuali motivazioni;
  6. di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, costituisca presupposto per l'eventuale avvio di istruttorie formali volte all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95;
  7. che, con riferimento alle utenze controparti di contratti appartenenti alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere e) ed f) dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 che, alla data del 31 dicembre 2006 non risultavano dotate di misuratore orario, l'impresa distributrice garantisca la continuità di fatturazione, a far data dall'1 gennaio 2007, ipotizzando in acconto, e salvo conguaglio, un profilo di prelievo dell'energia elettrica costante sull'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana;
  8. che, successivamente al momento di installazione del misuratore orario, e solamente nel caso in cui ciò risulti vantaggioso per l'utente, l'impresa distributrice proceda al conguaglio degli importi precedentemente fatturati, utilizzando i profili di prelievo dell'energia elettrica effettivamente rilevati nel medesimo periodo dell'anno successivo. Nel caso in cui il contratto di fornitura abbia termine prima dell'installazione del misuratore orario, la fatturazione in acconto di cui al punto 7 della presente deliberazione deve essere considerata definitiva;
  9. che, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e la data di installazione del misuratore orario, ai fini della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 43 del Testo integrato, l'elemento RA sia calcolato tenendo conto della ripartizione convenzionale per fasce orarie dei consumi di energia elettrica effettuata sulla base delle disposizioni del punto 7 della presente deliberazione;
  10. di comunicare, a cura della Direzione Mercati, alle società riportate negli Allegati A e B il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

Allegato A

Cooperativa Elettricità Badia
Az. El. Weissteiner s.a.s. di R. Weissteiner
A.E.M. Comune di Chiomonte
Consorzio Idroelettrico Edolo Mù
Comune di Exilles
Comune di Ingria
Comune di Lillianes - AEM
Azienda Elettrica Comunale Monclassico
Comune di Novalesa
Comune di Ossana
Comune di Predazzo - AEC
Comune di S. Stefano di Sessanio
Comune di Terzolas
Azienda Elettrica Abfalter Paul & C. s.n.c.
Comune di Valprato Soana
Interessenza Utilizzazioni Idrauliche Pedraces - Costalta
Comune di Ronco Canavese
Cooperativa per l'utilizzo di fonti energetiche Nova Levante
Azienda Elettrica S. Giacomo
Camuna Energia srl
Anton Leimegger - Centralina elettrica Costa di Onies
AMIAS Servizi SRL

 

Allegato B

Enel Distribuzione
AEM Torino Distribuzione
Deval
ASM Terni
Soresina Reti e Impianti
AEM Cremona
SET Distribuzione
Atena
Odoardo Zecca
Comune di Berchidda
Comune di Villa Latina
Comune di Ussita
Comune di Perdifumo
SECAB
Comune di Malè
S.I.P.P.I.C. S.p.A
Soc. Elettrica Liparese