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Data pubblicazione: 09 marzo 2007

Delibera 08 marzo 2007

Delibera/Provvedimento 56/07

Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di adempimento degli obblighi di offerta di volumi di gas presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas (Punto di Scambio Virtuale) e per l'evoluzione del medesimo mercato

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 marzo 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE), in particolare l'articolo 22;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, comma 23;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello sviluppo Economico) 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della Società Gasdotti Italia S.p.A.;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione n. 168/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 204/06.

Considerato che:

  • l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 ha previsto che l'Autorità definisse, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
  • con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha disposto un percorso di interventi finalizzato alla definizione della disciplina di cui al precedente alinea, attribuendo la qualifica di mercato regolamentato delle capacità e del gas alla disciplina del mercato secondario predisposta dalla Snam Rete Gas denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale", e conseguentemente adottandone la relativa documentazione contrattuale e di utilizzo del sistema;
  • l'articolo 1 della legge n. 239/04:
    • al comma 17, ha recepito i principi dell'esenzione dal regime di accesso dei terzi per la capacità di nuova realizzazione relativa a infrastrutture ubicate in territorio dell'Unione Europea di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE (di seguito: esenzione), stabilendone i livelli minimi, nonché disponendo che il Ministro dello sviluppo economico definisca i principi e le modalità applicative per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi citati;
    • al comma 18, ha previsto il riconoscimento di un accesso prioritario al sistema nazionale di gasdotti in relazione alla capacità di nuova realizzazione presso infrastrutture realizzate fuori dai confini dell'Unione europea (di seguito: allocazione prioritaria);
    • al comma 20, ha disposto che la quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti non oggetto di allocazione prioritaria, nonché la residua quota delle capacità delle infrastrutture di cui al comma 17 siano allocate secondo procedure definite dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro dello sviluppo economico;
  • il medesimo articolo di cui al precedente alinea, al comma 23, ha previsto che l'Autorità individuasse le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, "ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas";
  • in applicazione delle disposizioni relative all'esenzione e all'allocazione prioritaria di cui alla legge n. 239/04, il decreto 28 aprile 2006 ha stabilito:
    • le modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti in conseguenza alla concessione di una esenzione ovvero in conseguenza al riconoscimento del diritto all'allocazione prioritaria, per le infrastrutture di trasporto e di Gnl;
    • i criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema, di cui alla legge n. 239/04, in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacità relative alle citate infrastrutture e le conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto;
  • con riferimento ai criteri di cui al precedente alinea, l'articolo 6 del decreto 28 aprile 2006, prevede un ordine di priorità di accesso alla quota di nuova capacità non oggetto di esenzione ovvero di allocazione prioritaria, includendo in tale ordine di priorità, al comma 2, lettera b), soggetti che si impegnano a offrire una quota del volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alle sopra citate deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 22/04, "secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità";
  • con riferimento agli interconnector tra Stati membri, come definiti dalla direttiva 2003/55/CE, il medesimo articolo 6 prevede altresì che "la quota residua delle capacità di trasporto [&] non soggetta ad esenzione nonché delle corrispondenti nuove capacità realizzate ai punti di ingresso della rete nazionale di gasdotti sono allocate ai richiedenti [&] secondo condizioni e procedure definite dall'Autorità in accordo con la corrispondente autorità di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione di accordi stabiliti con lo stesso Stato";
  • con la deliberazione n. 168/06 l'Autorità ha recepito d'urgenza i criteri, le modalità e le procedure predisposti nel decreto 28 aprile 2006 per la parte riguardante i terminali di rigassificazione in relazione ai quali l'esenzione è stata accordata precedentemente alla data del decreto, rimandando - all'articolo 8, comma 8 - a successivi provvedimenti la determinazione delle modalità con cui i soggetti che accedono alle capacità di rigassificazione non oggetto di esenzione offrono la quota del volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas.

Considerato inoltre che:

  • il decreto legge n. 7/07 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, determini le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas definito dall'Autorità; e che le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano subordinate all'obbligo di offerta presso il medesimo mercato regolamentato di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero e secondo modalità di offerta determinate dall'Autorità.

Ritenuto che:

  • disposizioni richiamate in precedenza, introducendo nuove funzioni nell'ambito della disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas predisposta dall'Autorità, possano contribuire significativamente al suo sviluppo, concorrendo alla creazione di maggiore liquidità per il mercato interno del gas e favorendo lo sviluppo della concorrenza tra operatori, a vantaggio degli utenti finali e della sicurezza del sistema; e che pertanto
  • sia necessario integrare l'assetto funzionale alla promozione della concorrenza nel settore del gas in relazione alle nuove disposizioni, definendo, in particolare, le modalità di offerta dei volumi di gas oggetto di importazione presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas per:
    • i soggetti che accedono alle capacità non oggetto di esenzione e alle corrispondenti capacità presso il sistema nazionale di gasdotti, nonché alle capacità presso il medesimo sistema che residuano dal riconoscimento di un diritto all'allocazione prioritaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 28 aprile 2006;
    • i soggetti che accedono alle capacità non oggetto di esenzione relativamente alle infrastrutture per le quali è stata già concessa una esenzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della deliberazione n. 168/06, ciò anche al fine di consentire la finalizzazione delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto funzionale all'esercizio delle infrastrutture medesime;
    • i soggetti produttori di gas naturale nel territorio nazionale e i soggetti che richiedono l'autorizzazione all'importazione, nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 7/07, e della successiva definizione dei relativi decreti applicativi da parte del Ministro dello sviluppo economico;
  • sia necessario, ai fini di quanto sopra indicato, prevedere la possibilità di integrazioni della disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione n. 22/04, nonché della deliberazione n. 137/02 e dei codici di rete per l'attività del trasporto

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la definizione di provvedimenti concernenti le modalità di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/02 e n. 22/04, dei volumi di gas oggetto di importazione ai sensi del decreto 28 aprile 2006, articolo 6, comma 2, lettera b), della deliberazione dell'Autorità n. 168/06, articolo 8, comma 8 e del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e per l'evoluzione del citato mercato;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché il medesimo provveda:
    1. alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
    2. ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche ricercando la partecipazione ai medesimi incontri di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
    3. alla valutazione delle possibili alternative di evoluzione del mercato di cui al precedente punto 1, informandone l'Autorità;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).