Data pubblicazione: 16 febbraio 2007
Delibera 15 febbraio 2007
Delibera/Provvedimento 30/07
Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Acea S.p.A. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 febbraio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05.
Considerato che:
- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
- ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione in data 1 dicembre 2004 (protocollo Autorità n. 026650) Acea S.p.A. (di seguito: Acea) ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
- ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 6 dicembre 2004 (protocollo Autorità n. 027073), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di Acea;
- ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione in data 9 dicembre 2004 l'Autorità ha comunicato ad Acea l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (protocollo Autorità VP/M04/4670);
- con comunicazione datata 30 dicembre 2004 (protocollo Autorità n.000049 del 3 gennaio 2005) Acea, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04; dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della medesima Acea in data 17 febbraio 2005 (protocollo Autorità n. 003480 del 21 febbraio);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 18 gennaio 2005 (protocollo Autorità TSE/M05/154/ao) l'Autorità ha comunicato ad Acea l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- con comunicazione datata 17 febbraio 2005 Acea ha fornito precisazioni in merito all'aggregazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Roma;
- ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Acea (protocollo Autorità n. 004628 del 7 marzo 2005);
- ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato ad Acea il valore provvisorio del fattore di correzione specifico aziendale (protocollo Autorità VP/M05/1862 del 22 marzo 2005);
- ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, Acea ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (protocollo Autorità n. 016895 del 3 agosto 2005);
- la Cassa ha comunicato all'Autorità gli ammontari di perequazione generale relativi ad Acea, per l'anno 2004 (prot. Autorità 006049 del 13 marzo 2006);
- con nota in data 21 marzo 2006 (prot. Autorità EF/M06/1469/fg) la Direzione tariffe ha comunicato ad Acea le risultanze istruttorie del procedimento;
- con comunicazione datata 28 marzo 2006 (prot. Autorità 007492 del 29 marzo 2006) Acea ha chiesto di essere ammessa all'audizione finale;
- ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del dPR n. 244/01, si è tenuta in Roma in data 11 aprile 2006, l'audizione formale della Acea;
- a seguito dell'audizione formale Acea ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato deriva da variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo Autorità 013921 del 12 giugno 2006);
- con nota in data 10 luglio 2006 l'Autorità ha chiesto ad Acea ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni fornite nell'ambito dell'audizione di cui al precedente alinea (protocollo Autorità EF/M06/3384/fg);
- Acea ha fornito gli elementi richiesti di cui al precedente alinea con nota in data 14 luglio 2006 (protocollo Autorità 017363 del 21 luglio 2006);
- con comunicazione in data 13 settembre 2006 la Direzione Tariffe ha provveduto a comunicare ad Acea l'aggiornamento delle risultanze istruttorie (protocollo Autorità EF/M06/4178/fg);
- ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del dPR n. 244/01, in data 16 ottobre 2006 si è tenuta la seconda audizione di Acea di fronte al Collegio dell'Autorità, nel corso della quale Acea ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo (protocollo Autorità 025870 del 18 ottobre 2006).
Ritenuto:
- che la documentazione acquisita nel corso della seconda audizione di Acea di fronte al Collegio dell'Autorità possa essere presa in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente Csa senza che ciò renda necessario la riapertura del procedimento istruttorio;
- sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite da Acea, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1875;
- di fissare un decremento del 3,73% annuo del coefficiente Csa, in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra la rete storica di Acea e quella acquisita da Enel S.p.A. nel territorio del comune di Roma, da applicare in sede di aggiornamento annuo del coefficiente Csa di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04
DELIBERA
- di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Acea S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,1875;
- di fissare un decremento del fattore di correzione di cui al punto 1. del 3,73% annuo, da applicare in sede di aggiornamento di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Acea S.p.A. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.