Data pubblicazione: 09 febbraio 2007
Delibera 09 febbraio 2007
Delibera/Provvedimento 23/07
Proroga del termine per il conferimento delle capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico di stoccaggio 2007‑2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 febbraio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: l'Autorità) 7 marzo 2005, n. 37/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- il documento per la consultazione recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio, pubblicato in data 13 dicembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 13 dicembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 di approvazione del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Codice di stoccaggio Stogit).
Considerato che:
- il comma 9.1 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio conferisca per periodi non superiori all'anno termico dello stoccaggio ed entro l'1 marzo antecedente l'inizio di ciascun anno, la capacità di stoccaggio per i servizi di stoccaggio di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- in conformità alle previsioni di cui al precedente alinea, nel Codice di stoccaggio Stogit il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2007‑2008 è stato fissato al 12 febbraio 2007;
- il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2007‑2008 dalle procedure adottate dalla società Edison Stoccaggi S.p.A. è coerente con il termine di cui alla deliberazione n. 119/05;
- il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00;
- in esito al documento per la consultazione 13 dicembre 2005 gli operatori hanno segnalato l'opportunità di procedere alla definizione delle necessità di modulazione in funzione dell'andamento climatico e del mercato realmente servito da ciascun utente del servizio di stoccaggio di modulazione;
- al fine di soddisfare quanto stabilito dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, la società CESI Ricerca S.p.A. ha elaborato un modello per la previsione del fabbisogno dei clienti di cui al medesimo comma 3 per l'inverno medio e quello rigido con frequenza ventennale, basato sui consumi finali comunicati dalle imprese di distribuzione e sull'andamento climatico e ha raccolto i dati necessari dalle imprese distributrici;
- i risultati e le informazioni rivenienti dalle attività di cui al precedente alinea sono stati recentemente analizzati dall'Autorità;
- la situazione climatica dell'inverno in corso ha determinato per gli operatori una disponibilità di gas in stoccaggio ad oggi molto superiore a quella media registrata nel medesimo periodo negli anni precedenti.
Ritenuto che
- sia opportuno verificare la possibilità di assumere il provvedimento di cui al comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 avvalendosi delle informazioni di cui al precedente alinea, anche adottando misure graduali che consentano una prima applicazione per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007‑2008;
- sia conseguentemente necessario prorogare i termini per la conclusione delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007-2008, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione delle relative richieste
DELIBERA
- di prorogare al 22 marzo 2007, al fine del conferimento delle capacità di stoccaggio di modulazione per l'anno termico 2007-2008, il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05;
- di prevedere che le imprese di stoccaggio pospongano al 9 marzo 2007 il termine per la presentazione delle richieste di capacità per l'anno termico 2007-2008 e che le medesime imprese provvedano a modificare coerentemente le altre scadenze previste dalle procedure di conferimento;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché il medesimo provveda:
- alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza relativi alle determinazioni di cui al comma 9.3 della deliberazione n. 119/05, anche con l'obiettivo di valutare l'opportunità di introdurre misure di gradualità necessarie e alla revisione dei criteri per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2007‑2008;
- ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati con il medesimo obiettivo;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alle società Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.