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Data pubblicazione: 09 febbraio 2007

Delibera 07 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 21/07

Disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale, in relazione al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), ed in particolare l'articolo 24, comma 5;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006).

Considerato che:

  • in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, l'Autorità ha disciplinato le fasi dell'accesso e dell'erogazione del servizio di trasporto con la deliberazione n. 137/02; e che, in applicazione di tale deliberazione, i codici di rete approvati dall'Autorità contengono una serie di procedure finalizzate all'accesso al servizio di trasporto;
  • con il decreto 29 settembre 2006 il Ministro dello Sviluppo Economico ha previsto, all'inizio dell'anno termico 2006-2007, l'intervento del Fornitore Grossista di Ultima Istanza per sopperire direttamente o indirettamente alla fornitura dei clienti con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui, per i quali non era stata richiesta e conferita capacità di trasporto in principio di anno termico secondo le procedure del codice di rete, ovvero per i quali la capacità richiesta risultava inferiore a quella conferita nel precedente anno termico; e che a tal fine i fornitori grossisti di ultima istanza avevano il diritto di sottoscrivere, per tali forniture, contratti di trasporto per i relativi punti di riconsegna per i corrispondenti punti di uscita del sistema di trasporto, nonché per i punti di interconnessione con gli stoccaggi, con le stesse modalità applicabili nel caso di punti di riconsegna di nuova attivazione, e con decorrenza dall'1 ottobre 2006;
  • sono giunte segnalazioni al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità circa nuove richieste di intervento del Fornitore Grossista di Ultima Istanza per forniture a decorrere dall'1 novembre 2006, nonché per punti di riconsegna non contemplati in prima applicazione dal decreto 29 settembre 2006;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, con nota in data 31 ottobre (prot. 18129) ha riconosciuto la necessità del subentro del Fornitore Grossista di Ultima Istanza in merito alle forniture per i punti di cui al precedente alinea e ne ha disposto l'intervento;
  • con successive note in data 7 febbraio 2007 (prot. 2441, 2442 e 2433), in esito a una serie di verifiche, il medesimo Ministero ha disposto il subentro nelle forniture presso i punti di riconsegna nonché presso i corrispondenti punti di uscita per i quali si richiedeva l'intervento del Fornitore Grossista di Ultima Istanza con decorrenza dall'1 novembre 2006, riconoscendo che il Fornitore Grossista di Ultima Istanza "debba poter subentrare con decorrenza dall'inizio del servizio nelle capacità di trasporto [&] nonché, ove queste fossero insufficienti, acquisire ulteriori capacità di trasporto per svolgere le proprie funzioni di Fornitore Grossista di Ultima Istanza".
  • l'applicazione di tale disposizione comporterebbe una deroga una tantum alla disciplina del trasferimento di capacità prevista dal codice di rete.

Ritenuto che:

  • sia necessario e urgente prevedere una deroga una tantum al codice di rete al fine di:
    • anche in considerazione della particolare natura del servizio svolto dal Fornitore Grossista di Ultima Istanza, evitare possibili interpretazioni e applicazioni delle attuali disposizioni del codice di rete che possano risolversi a danno degli utenti;
    • consentire la corretta attribuzione delle capacità di trasporto al Fornitore Grossista di Ultima Istanza nonché ai diversi soggetti interessati, nei sistemi di trasporto e di distribuzione del gas, a decorrere dall'1 novembre 2006, secondo quanto previsto nelle note del Ministero dello Sviluppo Economico in data odierna sopra citate; e conseguentemente
    • non aggravare impropriamente con oneri aggiuntivi gli utenti finali del servizio gas

DELIBERA

  1. di consentire, in deroga alla disciplina contenuta nei codici di rete per l'attività di trasporto, l'accesso, per il Fornitore Grossista di Ultima Istanza, alle capacità di trasporto funzionali alle forniture di cui alle note del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie in data 7 febbraio 2007 (prot. 2441, 2442 e 2433), con le modalità di cui alla disciplina del trasferimento delle capacità di trasporto, con decorrenza dall'1 novembre 2006, ovvero dalla data in cui si è conclusa la fornitura da parte del fornitore precedente;
  2. di trasmettere il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano);
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, affinché entri in vigore dalla data della sua adozione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.