Data pubblicazione: 07 febbraio 2007
Delibera 02 febbraio 2007
Delibera/Provvedimento 17/07
Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 febbraio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2005, n. 249/05;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2006, n. 70/06 (di seguito: deliberazione n. 70/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
- il documento per la consultazione 19 maggio 2006, recante "Criteri per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie d'uso del gas ai sensi dell'Articolo 7 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04" (di seguito: documento per la consultazione 19 maggio 2006).
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA approvato dall'Autorità;
- il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia SpA, approvato dall'Autorità.
Considerato che:
- l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
- con la deliberazione n. 22/04, l'Autorità ha stabilito che la predetta disciplina sia definita in modo graduale, secondo un percorso di interventi funzionali alla gestione delle esigenze definite dalla deliberazione n. 137/02;
- in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione n. 22/04 l'Autorità intende promuovere con prossimi provvedimenti una riforma dell'attuale sistema di bilanciamento, al fine di consentire la predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e l'istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;
- l'Autorità intende valutare le modalità di introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali con frequenza almeno giornaliera, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema e garantire la tempestività nel trasferimento del dato di misura ai soggetti interessati;
- nelle more dei provvedimenti contenenti l'obbligo di installazione dei sistemi di cui al precedente alinea è necessario ricorrere ad algoritmi di stima dei profili di consumo dei clienti finali, attraverso l'utilizzo di profili di prelievo aventi scansione temporale giornaliera.
Considerato che:
- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione renda pubblici, anche tramite il proprio sito internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione;
- l'articolo 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di distribuzione determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto e che nell'ambito di tali dati siano individuate le categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7, comma 1 della medesima delibera;
- l'articolo 20, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
- l'articolo 30, comma 7, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, l'impresa di distribuzione trasmetta all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile, in luogo delle categorie d'uso, e che l'impresa di trasporto effettui la profilazione giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali;
- l'articolo 24, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettui la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione;
- l'articolo 28, comma 1, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima delibera, le imprese di distribuzione rendano pubblici, anche tramite il proprio sito internet, entro l'1 ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse;
- l'articolo 28, comma 2, della deliberazione n. 138/04 dispone che sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, la stima dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione venga effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di ciascuna impresa;
- l'articolo 28, comma 3, della deliberazione n. 138/04 dispone che le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso;
- dai dati raccolti dall'Autorità emerge una elevata eterogeneità circa le modalità utilizzate dalle imprese di distribuzione per la predisposizione dei profili di prelievo e più in generale dei meccanismi di stima dei consumi.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 70/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 da utilizzarsi sia per la stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di prelievo, sia per la ripartizione temporale dei dati misurati;
- il documento per la consultazione 19 maggio 2006 ha proposto:
- che i profili di prelievo standard debbano essere utilizzati per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione, indipendentemente dalle modalità di utilizzo del gas e dai quantitativi di gas prelevati dal cliente finale;
- la codifica di profili di prelievo standard sulla base di alcune variabili che tengano conto delle specificità climatiche e di consumo dei punti di riconsegna;
- l'introduzione di profili di prelievo standard con dettaglio temporale giornaliero;
- l'introduzione di profili di prelievo standard di tipo statico, indipendenti da variabili esogene, ai fini della semplificazione gestionale dei processi;
- di attribuire alle società esercenti l'attività di vendita la responsabilità di fornire alle imprese di distribuzione i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna sui quali hanno ottenuto l'accesso;
- l'introduzione di obblighi a carico delle imprese di distribuzione relativi alla diffusione e pubblicazione di dati statistici aggregati circa la segmentazione dei punti di riconsegna in relazione ai profili di prelievo standard, nonché alla diffusione dei dati di prelievo relativi al singolo cliente finale;
- l'attribuzione alle imprese di distribuzione della responsabilità di ripartizione tra i consumi stimati della differenza tra il quantitativo rilevato presso i punti di riconsegna della rete di trasporto e la somma di quanto stimato e misurato presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione;
- l'obbligo di utilizzo dei profili di prelievo standard da parte delle società esercenti l'attività di vendita per la generazione delle stime necessarie alla fatturazione al cliente finale;
- dall'esame delle risposte al documento per la consultazione 19 maggio 2006 è emerso:
- che la stima dei consumi venga effettuata mediante l'utilizzo dei profili di prelievo standard per tutte le categorie d'uso;
- la necessità che le caratteristiche e il numero dei profili di prelievo standard introdotti siano tali da rendere agevole la loro adozione e lo scambio informativo tra i soggetti preposti al loro utilizzo;
- che la previsione di un sistema unico vincolante, basato su criteri a cui tutti i soggetti interessati devono attenersi, può penalizzare i soggetti che possono dimostrare di avere processi di stima più articolati e migliorativi rispetto a quelli previsti come base per la generalità delle imprese di distribuzione;
- le modalità di identificazione dei profili di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna debbano essere coerenti con quanto contenuto nei codici di rete per il servizio di distribuzione gas;
- che l'introduzione dell'obbligo a carico delle imprese di distribuzione di pubblicare i dati di prelievo dei punti di riconsegna, ancorché in forma aggregata, può rappresentare uno stimolo alla concorrenza e all'apertura del mercato;
- che è opportuno attribuire all'impresa di distribuzione la responsabilità dell'attività di riconciliazione tra il risultato del processo di stima e la misura effettuata presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
- che la determinazione di dati funzionali all'allocazione con dettaglio giornaliero, ancorché positiva per il corretto funzionamento del sistema, è difficilmente implementabile nel breve termine a causa delle modifiche necessarie ai sistemi informativi delle imprese di distribuzione;
- che l'utilizzo dei profili di prelievo standard ai fini della fatturazione ai clienti finali non debba rappresentare un obbligo per le società esercenti l'attività di vendita, che utilizzano la metodologia di stima come ulteriore elemento della propria politica commerciale e dunque come leva concorrenziale;
- l'attuale assetto del sistema gas non prevede una sistematica regolazione in tema di gas non contabilizzato nelle reti di distribuzione, atta a fornire la garanzia che non avvengano attribuite agli utenti indebite dispersioni di materia prima.
Ritenuto che:
- sia necessario attuare una ridefinizione degli attuali processi allocativi sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati, sia in termini di tempistiche e modalità operative, in quanto essenziale al raggiungimento dell'obiettivo di predisposizione giornaliera del bilancio commerciale definitivo e istituzione di un mercato giornaliero di bilanciamento;
- sia necessario a tal fine modificare la deliberazione n. 138/04;
- sia opportuno introdurre le modifiche previste con gradualità, in modo tale da consentire a tutte le imprese di distribuzione di adeguare i propri processi e sistemi informativi;
- fino all'entrata in vigore di provvedimenti inerenti la rilevazione almeno su base giornaliera dei consumi dei clienti finali sia necessario ricorrere alla stima dei consumi mediante l'utilizzo di profili di prelievo standard aventi scansione temporale giornaliera;
- sia necessario che a tutti i punti di riconsegna, indipendentemente dall'utilizzo del gas, venga associato un profilo di prelievo standard funzionale alla stima dei consumi in caso di non disponibilità del dato di lettura, per quanto previsto dalla deliberazione n. 138/04;
- sia opportuno definire un numero minimo obbligatorio di profili di prelievo standard utilizzati da tutte le imprese di distribuzione;
- sia opportuno accogliere la richiesta di consentire a tutti i soggetti l'utilizzo di profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorità; ma che tale facoltà non comporti l'introduzione di complicazioni gestionali al sistema di scambio informativo tra imprese di distribuzione e imprese di trasporto;
- sia necessario provvedere alla modifica del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, al fine di recepire l'introduzione dei profili di prelievo standard;
- sia opportuno introdurre obblighi a carico delle imprese di distribuzione circa la diffusione di dati aggregati relativi ai consumi dei clienti finali in relazione ai profili di prelievo standard;
- sia necessario che le imprese di trasporto adeguino le procedure informatiche predisposte per la ricezione dei dati funzionali all'allocazione e provvedano inoltre alla conseguente modifica dei codici di rete;
- sia opportuno, anche in relazione al continuo sviluppo di nuove tipologie contrattuali, lasciare alle società di vendita la facoltà di utilizzare i propri criteri di stima per la fatturazione ai clienti finali, nel rispetto della disciplina regolamentare vigente;
- sia opportuno che l'Autorità, con successivi provvedimenti, pervenga a una regolazione specifica in tema di gas non contabilizzato delle reti di distribuzione, individuando, a tutela degli utenti, adeguati meccanismi di incentivazione e penalizzazione a carico dei soggetti esercenti l'attività di distribuzione
DELIBERA
- di approvare le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di definire i profili di prelievo standard associati a categorie d'uso per l'anno termico 2007-2008 riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di fissare l'entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1 e dell'obbligatorietà d'uso dei profili di cui al punto 2, all'1 ottobre 2007;
- di prevedere che entro il 30 giugno 2007 gli utenti del servizio di distribuzione provvedano a comunicare all'impresa di distribuzione tutti i dati necessari all'identificazione del profilo di prelievo standard da associare ai punti di riconsegna di propria competenza; per i punti di riconsegna attivi da meno di un anno l'utente del servizio di distribuzione dovrà comunicare anche il prelievo annuo previsto, laddove non già comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a della deliberazione n.138/04; l'impresa di distribuzione dovrà rendere note ai propri utenti entro il 30 aprile 2007, le modalità da utilizzare per tale comunicazione;
- di prevedere che entro il 30 settembre 2007 l'impresa di distribuzione provveda ad associare il profilo di prelievo standard corrispondente a ciascun punto di riconsegna attivo, a determinare il prelievo annuo sulla base del profilo associato e dei dati di lettura già acquisiti e a darne comunicazione agli utenti entro il 31 ottobre 2007; qualora l'utente del servizio di distribuzione non provveda ad ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma 4, l'impresa di distribuzione provvederà ad associare il profilo corrispondente alla categoria d'uso "Riscaldamento individuale/centralizzato" di cui all'Allegato B;
- di approvare con successivo provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2007 gli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione;
- di prevedere che le società Snam Rete Gas S.p.A e Società Gasdotti Italia S.p.A presentino all'Autorità per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai precedenti punti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.A, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Società Gasdotti Italia S.p.A, con sede legale in Via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - ad eccezione dell'Allegato B - e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/04, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Altri documenti: