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Data pubblicazione: 01 novembre 2007

Delibera 22 agosto 2007

Delibera n. 211/07

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante introduzione dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 agosto 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006;
  • la nota del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), Direzione generale energia e risorse minerarie, in data 9 agosto 2007, ricevuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 10 agosto 2007 (prot. n. 21669), con la quale è stato richiesto parere all'Autorità in merito ai contenuti di uno schema di decreto recante l'introduzione dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas in caso di applicazione delle procedure di emergenza (di seguito: lo schema di decreto).

Considerato che:

  • lo schema di decreto prevede che tutti i clienti finali siamo obbligati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, alcuni direttamente, attraverso il contenimento dei propri consumi, e gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo;
  • lo schema di decreto, al fine di promuovere la sicurezza del sistema nazionale del gas, individua i clienti finali che hanno l'obbligo di ridurre i propri consumi a seguito di richiesta del Ministero; e che a tal fine prevede un sistema di premi e penalità a carico di tali clienti il cui saldo netto è alimentato da corrispettivi applicati a tutti i clienti finali;
  • i clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nonché altri clienti finali aventi determinate caratteristiche indicate nello schema di decreto, hanno la facoltà di assumere l'impegno alla riduzione dei consumi in via prioritaria rispetto alla generalità dei clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, nell'ambito della cosiddetta prima linea di intervento, e che, al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento, lo schema di decreto prevede:
    1. il riconoscimento di premi più elevati ai clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento rispetto ai rimanenti clienti finali soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi;
    2. che, nel caso in cui il fabbisogno di contenimento di consumi sia superiore alla disponibilità di riduzione offerta dall'insieme dei clienti che aderiscono alla prima linea di intervento, ciascun cliente finale soggetto all'obbligo, ivi inclusi quelli che partecipano alla prima linea di intervento, sia tenuto a partecipare alla riduzione dei consumi in misura proporzionale ai propri consumi;
  • un'adeguata definizione dei premi di cui alla precedente lettera a) consente di individuare i clienti finali che possono contribuire alla riduzione dei consumi con costi minori e comunque sopportabili a fronte del premio riconosciuto, mentre la previsione di cui alla precedente lettera b) comporta che tutti i clienti soggetti all'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, siano tenuti a ridurre i propri consumi in uguale misura percentuale, indipendentemente dai costi da essi sostenuti a tale fine; e che conseguentemente, nel caso di cui alla precedente lettera b), il costo complessivo sostenuto dai clienti finali chiamati a ridurre i consumi risulterebbe superiore a quello che verrebbe sostenuto qualora venisse richiesta la riduzione dei consumi ai clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento per l'intera disponibilità offerta e agli altri clienti finali soggetti all'obbligo per la parte rimanente necessaria a coprire il fabbisogno di riduzione;
  • l'adesione dei clienti finali individuati dallo schema di decreto alla prima linea di intervento risulterebbe essere meglio promossa ove venisse loro riconosciuta la facoltà di definire il proprio impegno alla riduzione dei consumi, associato a detta adesione, in termini di entità e durata; e che lo schema di decreto non prevede esplicitamente tale facoltà;
  • lo schema di decreto prevede che l'Autorità, nel determinare i corrispettivi applicati ai clienti finali per la contribuzione al contenimento dei consumi, tenga conto "di particolari situazioni singole riguardanti clienti finali il cui ciclo produttivo è caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di più mesi dell'anno"; e che lo schema di decreto non definisce una disciplina differenziata delle responsabilità e delle facoltà per detti clienti finali, quale, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di partecipare al contenimento dei consumi a fronte di richiesta opportunamente e anticipatamente motivata, necessaria per la differenziazione dei relativi corrispettivi.

Ritenuto che sia opportuno:

  • al fine di promuovere l'adesione alla prima linea di intervento e la massima partecipazione alla procedura anche da parte dei clienti finali non soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, prevedere:
    1. la facoltà per i clienti finali che aderiscono alla pribima linea di intervento di definire il proprio impegno alla riduzione dei consumi, associato a detta adesione, in termini di entità e durata;
    2. la facoltà, per i clienti finali non soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, di limitare il proprio impegno alla riduzione dei consumi in termini di entità e durata, ovvero di partecipare alla medesima riduzione limitatamente alla prima linea di intervento con le modalità di cui alla lettera a);
  • al fine di garantire l'efficienza della procedura, mediante l'individuazione dei clienti finali disponibili alla riduzione dei consumi con costi inferiori, procedere, anche nel caso in cui il fabbisogno di contenimento di consumi sia superiore alla disponibilità di riduzione offerta dall'insieme dei clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento, alla riduzione dei consumi dei medesimi clienti finali fino all'intera disponibilità offerta e anche degli altri clienti finali soggetti all'obbligo per la parte necessaria a coprire il rimanente fabbisogno di contenimento individuato;
  • con riferimento all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, dello schema di decreto, definire una disciplina particolare delle responsabilità e delle facoltà "dei clienti finali il cui ciclo produttivo è caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di più mesi dell'anno", al fine di definire i relativi corrispettivi, premi e penali per la contribuzione al contenimento dei consumi, ovvero, in assenza di tale definizione, non prevedere l'applicazione di corrispettivi differenziati per tali clienti; è altresì opportuna l'applicazione di una disciplina particolare anche alla cogenerazione;
  • che l'articolo 6, comma 3, dello schema di decreto non si riferisca esclusivamente alle possibilità e alle modalità di recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura sottoscritti ma piuttosto alle possibilità e alle modalità di modifica dei contratti stessi o di recesso dai medesimi;
  • esprimere parere favorevole allo schema di decreto, con alcune precisazioni al fine di tenere conto di quanto sopra ritenuto

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole allo schema di decreto recante l'introduzione dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, con nota in data 9 agosto 2007, ricevuta dall'Autorità in data 10 agosto 2007 (prot. n. 21669), precisando che:
    1. è opportuno prevedere:
      1. la facoltà per i clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento di definire il proprio impegno alla riduzione dei consumi, associato a detta adesione, in termini di entità e durata;
      2. la facoltà, per i clienti finali non soggetti all'obbligo di riduzione dei consumi, di limitare il proprio impegno su base volontaria alla riduzione dei consumi in termini di entità e durata, ovvero di partecipare alla medesima riduzione limitatamente alla prima linea di intervento con le modalità di cui alla lettera i);
    2. è opportuno procedere, anche nel caso in cui il fabbisogno di contenimento di consumi sia superiore alla disponibilità di riduzione offerta dall'insieme dei clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento, alla riduzione dei consumi dei medesimi clienti finali fino all'intera disponibilità offerta e anche degli altri clienti finali soggetti all'obbligo per la parte necessaria a coprire il rimanente fabbisogno di contenimento individuato; e che, anche alla luce di quanto indicato alla lettera a) che precede, sia opportuno estendere l'attivazione della prima linea di intervento anche al terzo livello di gravità di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto;
    3. con riferimento all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, dello schema di decreto, è opportuno definire una disciplina particolare delle responsabilità e delle facoltà "dei clienti finali il cui ciclo produttivo è caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di più mesi dell'anno", al fine di definire i relativi corrispettivi, premi e penali per la contribuzione al contenimento dei consumi, ovvero, in assenza di tale definizione, non prevedere l'applicazione di corrispettivi differenziati per tali clienti; è altresì opportuna l'applicazione di una disciplina particolare anche alla cogenerazione;
    4. è opportuno che l'articolo 6, comma 3, dello schema di decreto non si riferisca esclusivamente alle possibilità e alle modalità di recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura sottoscritti ma piuttosto alle possibilità e alle modalità di modifica dei contratti stessi o di recesso dai medesimi;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché proceda alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza derivanti dall'adozione del decreto sulla base dello schema di decreto;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.