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Data pubblicazione: 19 marzo 2007

Delibera 24 gennaio 2007

Delibera/Provvedimento 14/07

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi sull'interconnector Italia-Grecia ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la decisione 1364/2006/CE del 6 settembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, comma 17;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
  • l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Greca per lo sviluppo del progetto di interconnessione Italia-Grecia (di seguito: Progetto IGI), siglato a Lecce in data 4 novembre 2005;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2006 recante una integrazione all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti;
  • la nota della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, in data 24 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 1824), con la quale è stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito alla concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 (di seguito: schema di esenzione), relativamente alla richiesta (di seguito: richiesta di esenzione), formulata dalle società Edison S.p.A. e Depa S.A., per conto della società costituenda Poseidon Co. (prot. Autorità n. 27740 del 7 novembre 2006), come integrata con nota delle medesime società in data 23 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1887).

Considerato che:

  • la direttiva 2003/55/CE definisce, all'articolo 2, comma 17, "interconnector" una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;
  • l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione dalla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione tra l'altro di nuovi interconnectors, qualora sussistano le seguenti condizioni:
    1. l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
    2. il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
    3. l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
    4. gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
    5. la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
  • il predetto articolo prevede che lo Stato membro possa intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale di regolamentazione; e che nel caso di interconnector l'esenzione sia accordata previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
  • in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione su una richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, sia adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere dell'Autorità; e che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
  • in applicazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, con il decreto 11 aprile 2006, principi e modalità per il rilascio di esenzioni per le infrastrutture di interconnessione, prevedendo in particolare:
    • nell'ambito della documentazione da presentare da parte dei richiedenti, informazioni in merito alla capacità marginale realizzabile con i relativi vincoli tecnici ed economici, anche relativi alle infrastrutture in territorio estero collegate all'infrastruttura oggetto di richiesta di esenzione;
    • la sospensione dei tempi di conclusione per l'istruttoria della richiesta di esenzione sino all'acquisizione dell'accordo con l'altro Stato Membro interessato, o con l'autorità di regolamentazione dello stesso Stato;
    • la possibilità di effettuare cessioni della capacità oggetto di esenzione a seguito di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico;
  • per quanto illustrato in precedenza, il parere sullo schema di esenzione deve essere reso valutando la richiesta di esenzione, con riferimento ai criteri di cui al decreto 11 aprile 2006, che involgono sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità.

Considerato che:

  • la richiesta di esenzione riguarda il gasdotto, facente parte del progetto IGI, localizzato nel mare Adriatico, tra le località di Stavrolimenas in Grecia e Otranto in Italia, denominato Poseidon (di seguito: gasdotto Poseidon); e che tale richiesta ha ad oggetto l'intera quota della nuova capacità (8 miliardi di standard metri cubi) in via di realizzazione, per un periodo di tempo pari a venticinque anni dall'avvio dell'operatività dell'infrastruttura;
  • lo schema di esenzione riporta la posizione comune definita tra i rappresentanti delle autorità nazionali dei Paesi membri interessati, che prevede la concessione dell'esenzione secondo i livelli richiesti, subordinatamente alle seguenti condizioni:
    • disponibilità di un flusso virtuale inverso (dall'Italia alla Grecia) nel gasdotto Poseidon, soggetta alle norme di accesso regolato da parte di terzi da definire da parte delle autorità nazionali di regolamentazione italiana e greca, in accordo con le rispettive legislazioni nazionali e della Unione Europea;
    • predisposizione, entro un anno dalla data di inizio dell'operatività del gasdotto Poseidon, di una procedura pubblica, soggetta ad approvazione da parte delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, e tenuto conto delle nuove tariffe di transito in vigore a quella data nel sistema di gasdotti greco, finalizzata all'allocazione a terzi di una quota della capacità marginale del gasdotto Poseidon, pari a 800 milioni di metri cubi all'anno;
    • obbligo per i soggetti che utilizzano la capacità oggetto di esenzione del gasdotto Poseidon, all'offerta del 10 per cento dei volumi di gas importati su base annuale, nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione n. 22/04, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;
    • vincolo per ogni singolo soggetto a una disponibilità di capacità di trasporto complessivamente non superiore all'80 per cento della capacità oggetto di esenzione.

Considerato che:

  • la valenza concorrenziale della realizzazione del gasdotto Poseidon è costituita:
    • dall'apertura di una nuova via di approvvigionamento, a vantaggio della competitività tra i fornitori del mercato europeo;
    • dall'opportunità di definire modalità di allocazione di una quota di capacità del progetto sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di stimolare la liquidità dell'offerta di gas sul mercato nazionale, anche per mezzo di accesso di breve termine a tale capacità o con modalità spot, al di fuori di una logica di mera segmentazione delle quote di mercato connessa all'utilizzo di modalità di approvvigionamento take or pay;
  • le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai soggetti coinvolti in conseguenza dell'allocazione della nuova capacità oggetto di esenzione, non sono tali da attribuire a tali soggetti una posizione dominante;
  • esistono elementi, secondo quanto dichiarato nella richiesta di esenzione, soprattutto in relazione alle provenienze del gas oggetto di importazione nel progetto IGI, che qualificano un livello di rischio connesso all'investimento tale che il medesimo investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione nei termini sopra riportati.

Ritenuto che:

  • la richiesta di esenzione soddisfi i criteri previsti dall'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, relativamente alle sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorità;
  • le misure accessorie di cui ai precedenti considerati sono idonee a compensare la durata e l'entità dei diritti di trasporto legati all'esenzione in quanto rappresentano misure pro concorrenziali nel mercato gas italiano ed europeo;
  • si possa pertanto esprimere parere favorevole allo schema di esenzione

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, allo schema di esenzione del Ministero dello Sviluppo Economico per la concessione di una esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore delle società Edison S.p.A. e Depa S.A. nei termini e alle condizioni specificate nel medesimo schema;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di esenzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.