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Data pubblicazione: 05 settembre 2007

Delibera 01 agosto 2007

Delibera/Provvedimento 202/07

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto recante misure di massimizzazione delle importazioni di gas naturale e di riempimento degli stoccaggi per fronteggiare la domanda dell'inverno 2007-2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 agosto 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2007,n. 163/07;
  • la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, in data 12 luglio 2007 (Prot. Ministero dello Sviluppo Economico n. 12115), con la quale è stato richiesto parere all'Autorità in merito ai contenuti di uno schema di decreto recante misure di massimizzazione delle importazioni e di riempimento degli stoccaggi ai fini della sicurezza del sistema del gas per il ciclo invernale 2007-2008, in allegato alla medesima nota (di seguito: Schema di decreto).

Considerato che:

  • lo Schema di decreto prevede all'articolo 1, comma 5, che il corrispettivo da applicare agli utenti del sistema di trasporto, nei casi di mancato utilizzo della capacità conferita presso i punti di entrata del sistema nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero, sia determinato sulla base del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 10, lettera b), della deliberazione n. 119/05, come modificato dall'articolo 14 della deliberazione n. 50/06;
  • all'articolo 1, comma 4, lo Schema di decreto prevede che la valutazione dei quantitativi di gas da considerare non importati ai fini dell'applicazione del corrispettivo di cui al citato articolo 1, comma 5, sia effettuata tenuto conto dei seguenti fattori:
    1. una tolleranza del 2 per cento;
    2. il contenuto energetico del gas importato;
    3. le eventuali cause di provata forza maggiore;
    4. la messa a disposizione dei terzi delle capacità non utilizzate con adeguato preavviso secondo modalità stabilite dall'Autorità;
    5. nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacità conferita, purché le capacità non utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a terzi su base interrompibile con adeguato preavviso secondo modalità stabilite dall'Autorità.

Ritenuto che:

  • sia opportuno che il decreto individui esplicitamente il soggetto atto a compiere la valutazione della sussistenza delle cause di provata forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c); e che sia opportuno che tale soggetto sia individuato nello stesso Ministero dello Sviluppo Economico, coerentemente con la normativa in vigore per le autorizzazione per l'utilizzo dello stoccaggio strategico, posto che, come previsto dal medesimo Schema di decreto, i quantitativi di gas non importato sono considerati quali prelievi non autorizzati dallo stoccaggio strategico;
  • sia necessario limitare le previsioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), alle capacità rese disponibili ed effettivamente riacquistate da terzi, al fine di incentivare l'utente a porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità per promuovere l'utilizzo da parte di terzi della capacità messa a disposizione, come il rilascio di una corrispondente quota di capacità nei sistemi di trasporto interconnessi a monte;
  • sia opportuno esprimere parere favorevole allo Schema di decreto, con alcune precisazioni al fine di tenere conto di quanto sopra riportato

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole allo schema di decreto recante misure di massimizzazione delle importazioni e di riempimento di stoccaggi ai fini della sicurezza del sistema del gas per il ciclo invernale 2007-2008, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale energia e risorse minerarie, con nota in data 12 luglio 2007 (Prot. Ministero dello Sviluppo Economico n. 12115), precisando quanto segue:
    1. atteso che i quantitativi di gas non importato saranno considerati quali prelievi non autorizzati dallo stoccaggio strategico, il soggetto atto a compiere la valutazione delle cause di forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), dello schema di decreto dovrebbe essere esplicitamente individuato dal decreto nello stesso Ministero dello sviluppo economico;
    2. relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), ai fini della determinazione dei quantitativi di gas cui applicare il corrispettivo di cui al comma 5 dello schema di decreto, dovrebbe essere introdotto l'esplicito riferimento alle capacità rese disponibili ed effettivamente riacquistate da terzi;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di esenzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.