Data pubblicazione: 31 luglio 2008
Delibera 28 settembre 2007
Delibera n. 246/07
Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto per la classificazione delle reti regionali di trasporto e formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481 n.160 del 10-7-2008 - Supplemento ordinario n. 164,
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 settembre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora ministro dello Sviluppo Economico) 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2006, n. 15/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2006, intitolato "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale", Atto n. 35/06.
Considerato che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 prevede che l'Autorità fissi "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio" e definisce "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento";
- ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento ivi richiamato, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri"; e che "trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende approvato";
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che la Rete Nazionale di Gasdotti sia individuata e aggiornata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità;
- il decreto 22 dicembre 2000, ha individuato la Rete Nazionale di Gasdotti, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, prevedendo all'articolo 3, comma 1, che il suo aggiornamento avvenga sentita l'Autorità;
- la legge n. 239/04 prevede: all'articolo 1, comma 7, lettera h), che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti sia effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità; e all'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 2), che lo stesso Stato provveda all'individuazione della Rete Nazionale di Gasdotti di intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi dell'Autorità;
- il decreto 29 settembre 2005 stabilisce, in via transitoria, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti Regionali di Trasporto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas;
- l'articolo 2, comma 7, del decreto 29 settembre 2005, stabilisce che le imprese di trasporto che gestiscono Reti Regionali di Trasporto, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto, comunicano al Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle rispettive Reti Regionali di Trasporto;
- nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'articolo 7. comma 7.6, della deliberazione n. 170/04, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto.
Considerato inoltre che:
- nell'ambito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto 29 settembre 2005, il Ministero ha comunicato che avrebbe provveduto ad includere nelle Reti Regionali di Trasporto, salvo diverso avviso dell'Autorità, le reti delle società Carbotrade S.p.A (lettera del 6 febbraio 2007, prot. Autorità n. 3546 del 13 febbraio 2007), Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (lettera del 13 ottobre 2006, prot. Autorità n. 26480 del 24 ottobre 2006), Metanodotto Alpino S.r.l (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorità n. 25799 del 17 ottobre 2006), Retragas S.r.l (lettera del 20 febbraio 2007 prot. Autorità n. 4432 del 23 febbraio 2007), Snam Rete Gas S.p.A (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorità n. 26479 del 24 ottobre 2006), Società Gasdotti Italia S.p.A (lettera del 6 febbraio 2007 prot. Autorità n. 3547 del 13 febbraio 2007) e Netenergy Service S.r.l (lettera del 25 maggio 2007, prot. Autorità n. 13556 del 5 giugno 2007);
- con nota del 20 aprile 2007, la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto al Ministero la trasmissione dello schema del decreto per la classificazione delle Reti Regionali di Trasporto e gli allegati relativi alle medesime reti aggiornati al 31 dicembre 2006, al fine di formulare al medesimo Ministero eventuali osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera A) della legge 14 novembre 1995. n. 481;
- con nota in data 7 maggio 2007 il Ministero ha trasmesso all'Autorità lo schema di decreto per la classificazione delle Reti Regionali di Trasporto e gli allegati relativi alle medesime reti, per il rilascio di commenti ed osservazioni;
- con note in data 8 marzo 2007 (rispettivamente prot. GB/M07/1012/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1013/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1014/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1015/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1017/GAS/RDM/gc, prot. GB/M07/1016/GAS/GG/gc), e in data 27 luglio 2007 (prot. GB/M07/3455/GAS/RDM/gc), l'Autorità ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi alla classificazione come Reti Regionali di Trasporto delle infrastrutture di trasporto delle società Carbotrade S.p.A, Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Metanodotto Alpino S.r.l, Retragas S.r.l, Snam Rete Gas S.p.A, Società Gasdotti Italia S.p.A, Netenergy Service S.r.l;
- sia necessario comunicare al Ministero alcune proposte ed osservazioni allo schema di decreto relativo alla classificazione delle Reti Regionali di Trasporto ed ai relativi allegati, le quali evidenzino la sostanziale condivisione del medesimo schema, considerando comunque auspicabile ed urgente individuare in prospettiva soluzioni che tendano a limitare il proliferare di soggetti gestori di Reti Regionali di Trasporto, al fine di non generare una eccessiva complessità del sistema ed evitare sottrazioni di infrastrutture al regime giuridico delle concessioni;
- al fine di garantire organicità, coerenza nella disciplina dell'accesso al servizio di trasporto del gas e un'adeguata semplificazione amministrativa e al fine di non costituire ostacoli allo sviluppo del mercato sia necessario limitare il numero di soggetti con cui ciascun operatore di mercato deve intrattenere rapporti contrattuali per l'accesso al medesimo servizio di trasporto;
- sia necessario considerare, ai fini della determinazione dell'entrata in vigore della classificazione delle reti, l'attuale regime tariffario delle società di cui ai precedenti considerati, in quanto alcune di esse hanno provveduto alla riclassificazione dell'attività di distribuzione in quella di trasporto.
Ritenuto che:
- sia opportuno che le società che gestiscono le Reti Regionali di Trasporto posseggano adeguate conoscenze e capacità tecniche per l'esercizio di tali reti, garantendo livelli e standard qualitativi e di sicurezza a tutela dei clienti direttamente allacciati alle medesime reti e che le medesime società assicurino livelli essenziali di qualità e sicurezza relativi alla fornitura ai clienti finali;
- il rispetto dei livelli e degli standard qualitativi e di sicurezza di cui sopra debba essere adeguatamente esemplificato nei codici di rete delle società che gestiscono Reti regionali di Trasporto;
- sia opportuno che l'Autorità definisca criteri e condizioni specifiche per la definizione dei codici di rete dei soggetti che gestiscono esclusivamente Reti Regionali di Trasporto nonché disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto e di qualità del gas trasportato;
- sia opportuno che l'aggiornamento delle Reti Regionali di Trasporto avvenga entro un quadro di regole certo e coerente, anche in relazione alle esigenze degli operatori;
- sia opportuno prevedere, in relazione agli stati di consistenza delle infrastrutture di cui agli allegati allo schema di decreto aggiornati al 31 dicembre 2006, che facciano parte delle Reti Regionali di Trasporto i servizi ad esse accessori, quali a titolo esemplificativo, le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione delle medesime reti;
- sia necessario fissare al 1° ottobre 2007 l'entrata in vigore della classificazione delle reti gestite dalle società per le quali sono attualmente applicate tariffe di distribuzione;
- sia necessario prevedere una modalità di aggiornamento degli allegati allo schema di decreto chiara, di semplice applicazione e coerente con le modalità di determinazione tariffaria;
- lo schema di decreto possa essere complessivamente condiviso, con alcune osservazioni e precisazioni formulate alla luce di quanto sopra riportato
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole allo schema di decreto relativo alla classificazione delle Reti Regionali di Trasporto e agli allegati relativi alle medesime reti, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota in data 7 maggio 2007, precisando l'opportunità che il decreto preveda:
- che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definisca attraverso apposite deliberazioni criteri e condizioni specifiche anche per la definizione dei codici di rete dei soggetti che gestiscono esclusivamente Reti Regionali di Trasporto sulla base delle quali i medesimi soggetti siano tenuti a predisporre i codici di rete, nonché disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasporto e di qualità del gas trasportato;
- che facciano parte delle Reti Regionali di Trasporto i servizi ad essa accessori, nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione delle reti;
- che i gasdotti gestiti dalle società per le quali sono attualmente applicate tariffe di distribuzione, quali i gasdotti gestiti dalle società Metanodotto Alpino S.r.l, Carbotrade S.p.A e, limitatamente al tratto di gasdotto posizionato nelle province di Pavia ed Alessandria denominato "Val Staffora", Retragas S.r.l, siano classificati Reti Regionali di Trasporto dal 1° ottobre 2007;
- al fine della efficiente e sicura gestione delle Reti Regionali di Trasporto, che i soggetti gestori debbano possedere adeguate conoscenze e capacità tecniche per l'esercizio delle reti, prevedendo inoltre che tali soggetti garantiscano livelli e standard qualitativi e di sicurezza a tutela dei clienti direttamente allacciati alle medesime reti;
- che i soggetti gestori delle Reti Regionali di Trasporto siano tenuti ad assicurare livelli essenziali di qualità e sicurezza relativi alla fornitura ai clienti finali, quali l'odorizzazione del gas nel caso di riconsegna diretta del gas a clienti finali civili, e l'assicurazione contro gli incidenti da gas;
- una metodologia di aggiornamento degli allegati al decreto la quale preveda che i soggetti gestori di Reti Regionali di Trasporto debbano presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al 2007, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della predetta istanza, prevedendo altresì che il Ministero dello Sviluppo Economico si esprima entro il 31 marzo dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di aggiornamento, previo rilascio di parere da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- è opportuno prevedere che l'aggiornamento delle Reti Regionali di Trasporto entri in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisca alle infrastrutture con stati di consistenza riferiti alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto di classificazione delle Reti Regionali di Trasporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.