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Data pubblicazione: 27 dicembre 2006

Delibera 20 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 305/06

Direttive alla società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. circa il meccanismo compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica per l'anno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2006

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), ed in particolare gli articoli 3 e 8;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 137/03, come integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/03);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2004, n. 250/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 283/05 (di seguito: deliberazione n. 283/05);
  • la lettera della società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: TERNA) in data 23 novembre 2006, prot. n. TE/P2006013535 - prot. Autorità n. 29429 del 27 novembre 2006 (di seguito: la lettera 23 novembre 2006);
  • la lettera di TERNA in data 19 dicembre 2006, prot. n. TE/P2006014791 - prot. Autorità n. 31195 del 20 dicembre 2006 (di seguito: la lettera 19 dicembre 2006).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 283/05 l'Autorità ha riconosciuto a TERNA gli oneri derivanti alla medesima dall'adesione all'accordo ETSO (Association of European Transmission System Operators – di seguito: ETSO) relativo alla compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica per l'anno 2006 (di seguito: accordo ETSO 2006), subordinatamente alle medesime condizioni di cui alle lettere a., b. e d. della deliberazione n. 137/03, nonché al fatto che detto accordo specifichi l'impegno da parte dei gestori delle reti di trasmissione:
    1. ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia;
    2. in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni sulle reti gestite dai medesimi basati su metodi di mercato, a far sì che tali meccanismi siano applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese;
  • con la lettera 23 novembre 2006, TERNA ha rappresentato all'Autorità l'opportunità di includere gli oneri derivanti dall'accordo, riportato in bozza in allegato alla medesima lettera (di seguito: accordo TERNA-Raetia Energie), tra la medesima TERNA e la società Raetia Energie per la regolamentazione della remunerazione dei costi sostenuti, limitatamente all'anno 2006, per i transiti di energia elettrica sulla linea di interconnessione 132 kV denominata Villa di Tirano – Campocologno tra l'Italia e la Svizzera, per un ammontare previsionale per l'anno 2006 pari a circa 60'000 euro, tra gli oneri riconosciuti dalla deliberazione n. 283/05;
  • con la lettera 19 dicembre 2006, TERNA ha rappresentato all'Autorità che:
    1. nelle more dell'adozione del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento n. 1228/2003, ETSO sta valutando l'ipotesi di estendere il meccanismo ETSO 2006 per un periodo non superiore ai primi tre mesi dell'anno 2007 (di seguito: estensione accordo ETSO 2006) al fine pervenire alla finalizzazione e all'attuazione di un nuovo meccanismo sostitutivo del meccanismo posto alla base dell'accordo ETSO 2006 da adottarsi in via transitoria e volontaria, per i restanti mesi dell'anno 2007 (di seguito: interim ITC method 2007);
    2. l'estensione accordo ETSO 2006 dovrebbe avvenire secondo i medesimi termini economici previsti per l'anno 2006 applicati all'anno 2007;
    3. gli effetti economici della predetta estensione al 2007 e l'attuazione, nel corso del 2007, dell'interim ITC method 2007, dovrebbe comportare un onere stimato per TERNA compreso tra 61 e 81 milioni di euro per l'anno 2007;
    4. agli importi di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dedotte ulteriori quote derivanti da accordi in ambito ETSO tra i gestori di rete di Paesi membri della Comunità europea e la Svizzera;
  • nella lettera 19 dicembre 2006, TERNA ha indicato unicamente i principi da porre alla base dell'interim ITC method 2007, senza però fornire elementi tecnici esplicativi del nuovo meccanismo.

Ritenuto che sia opportuno:

  • riconoscere a TERNA gli oneri, relativi all'anno 2006, derivanti alla medesima dall'eventuale conclusione dell'accordo TERNA-Raetia Energie per il medesimo anno con le modalità e nei termini riportati nella lettera 23 novembre 2006;
  • riconoscere a TERNA, limitatamente ai primi tre mesi dell'anno 2007, gli oneri derivanti alla medesima dall'eventuale estensione accordo ETSO 2006, ferme restando le condizioni di cui alla deliberazione n. 283/05;
  • pur condividendo i principi generali posti alla base dell'interim ITC method 2007, acquisire, non appena disponibili, ulteriori elementi tecnici circa il predetto metodo al fine di valutare, dal punto di vista tecnico, la metodologia adottata in ambito ETSO, nonché l'opportunità del successivo riconoscimento degli oneri derivanti dall'attuazione dell'interim ITC method 2007

DELIBERA

  1. di riconoscere a TERNA gli oneri, relativi all'anno 2006, derivanti alla medesima dall'eventuale conclusione dell'accordo TERNA-Raetia Energie per il medesimo anno con le modalità e nei termini riportati nella lettera 23 novembre 2006;
  2. di riconoscere a TERNA, limitatamente ai primi tre mesi dell'anno 2007, gli oneri derivanti alla medesima dall'eventuale estensione accordo ETSO 2006, ferme restando le condizioni di cui alla deliberazione n. 283/05;
  3. di prevedere che TERNA trasmetta all'Autorità l'eventuale copia sottoscritta dell'estensione accordo ETSO 2006, nonché, non appena disponibili, ulteriori elementi tecnici circa l'interim ITC method 2007;
  4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità per lo svolgimento di opportune attività istruttorie volte all'analisi degli elementi tecnici di cui al precedente punto 2. finalizzati alla valutazione dell'opportunità del riconoscimento degli oneri conseguenti all'eventuale attuazione dell'interim ITC method 2007;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed a TERNA.