Data pubblicazione: 06 dicembre 2006
Delibera 05 dicembre 2006
Delibera/Provvedimento 275/06
Disposizioni in materia di tariffe per i servizi di misura e di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e in materia di opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007. Modificazioni del Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 dicembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04), nonché la relativa relazione tecnica;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04 (di seguito: deliberazione n. 135/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05 (di seguito: deliberazione n. 202/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
- il documento per la consultazione 12 novembre 2003, recante "Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004- 31 dicembre 2007";
- il documento per la consultazione 7 marzo 2005, recante "Interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di "garanzie di origine" dell'energia elettrica da fonti rinnovabili";
- il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante "Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione", Atto n. 23/06;
- il documento di ricognizione diffuso dalla Direzione Energia Elettrica dell'Autorità il 3 agosto 2006, recante "Ricognizione in prospettiva della liberalizzazione del servizio di vendita di energia elettrica a tutti i clienti finali per l'acquisizione di elementi utili allo studio dei relativi regimi di tutela".
Considerato che:
- con riferimento alle componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato non sono previsti meccanismi automatici di aggiornamento annuale;
- secondo quanto indicato al punto 13.2 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/04, l'Autorità ha previsto di verificare su base annuale la congruità delle componenti tariffarie di cui al precedente punto, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza;
- con deliberazione n. 153/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'aggiornamento delle componenti tariffarie per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- le componenti tariffarie destinate alla remunerazione del servizio di misura sono state determinate sulla base di una modalità di riconoscimento dei costi coerenti con quanto previsto per il servizio di distribuzione, includendo una stima degli investimenti netti effettuati negli anni 2002 e 2003;
- negli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati effettuati massicci interventi di sostituzione su tutto il territorio nazionale dei misuratori elettromeccanici in bassa tensione con contatori elettronici,
- la sostituzione dei misuratori di cui al precedente punto è stata effettuata solo da alcune delle maggiori imprese di distribuzione;
- nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore elettrico, si sta realizzando la progressiva riduzione del numero dei clienti che continuano ad approvvigionarsi nel mercato vincolato, in primo luogo in relazione alle utenze connesse in media e alta tensione;
- il corrispettivo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato è stato dimensionato sulla base del numero di clienti che si approvvigionavano nel medesimo mercato vincolato all'inizio del periodo regolatorio e, pertanto, con il contrarsi del numero di clienti vincolati, potrebbe non essere assicurata la copertura dei costi sottostanti il servizio;
- gli effetti di cui al punto precedente, per gli anni 2005 e 2006, si stimano essere stati compensati dal mancato aggiornamento della corrispondente componente tariffaria;
- la corretta allocazione e quantificazione dei costi di commercializzazione è essenziale affinché non vengano introdotte distorsioni tariffarie nel processo di liberalizzazione del settore elettrico;
- sia l'investimento in contatori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, sia la riduzione dei clienti vincolati, dovrebbero consentire recuperi di produttività anche maggiori di quelli previsti per il servizio di distribuzione, ma che si manifestano completamente solo con alcuni anni di ritardo, per la necessità di razionalizzare le risorse prima impiegate in tali attività;
- ai sensi degli articoli 15 e 26 del Testo integrato la quota parte delle componenti r1 , r3 , s1, s2 e s3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
- il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- mentre la quota parte delle medesime componenti r1 , r3 , s1, s2 e s3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, è aggiornata applicando:
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
- il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
- con deliberazione n. 203/06 l'Autorità ha rinviato l'aggiornamento delle tariffe D1, D2, D3, in vista della revisione, per l'anno 2007, delle componenti tariffarie a remunerazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- con la medesima deliberazione n. 203/06 l'Autorità ha sospeso la proposta delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04, dall' 1 luglio 2007 l'attività di vendita dell'energia elettrica sarà libera anche in relazione alle utenze domestiche;
- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06 è inclusa la revisione del sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro l'1 luglio 2007.
Ritenuto che sia opportuno:
- aggiornare i corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in coerenza con il meccanismo previsto per l'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione; e che a tal fine si debba tener conto di quanto deciso in relazione all'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di distribuzione con le deliberazioni n. 135/04, n. 202/05 e n. 203/06;
- tener conto, ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura degli investimenti netti effettuati, nel corso degli anni 2002 2003, 2004 e 2005, eccedenti quelli già precedentemente riconosciuti, nonché del mancato aggiornamento dei medesimi corrispettivi negli anni 2005 e 2006 e della conseguente mancata remunerazione del capitale investito;
- prevedere che il riconoscimento della remunerazione del capitale investito connessa ai maggiori investimenti per l'installazione dei misuratori elettronici e dei relativi sistemi di telegestione alla utenze in bassa tensione sia previsto esclusivamente per le imprese che hanno effettuato tali investimenti;
- nel rispetto del vincolo di unicità della tariffa a livello nazionale previsto dalla legge n. 481/95, la finalità di cui al precedente punto sia perseguita attraverso un idoneo meccanismo perequativo;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione del servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007;
- aggiornare le componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato tenendo conto delle dinamiche di passaggio al mercato libero dei clienti finali;
- provvedere all'aggiornamento per l'anno 2007 delle tariffe D1, D2, D3, destinate alle utenze domestiche in bassa tensione;
- in vista della revisione del sistema tariffario previsto per la generalità delle utenze domestiche in bassa tensione, da attuarsi entro l'1 luglio 2007:
- prorogare fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori domestiche approvate per l'anno 2006, facendo salva la possibilità per gli esercenti di sospendere la proposta delle medesime opzioni, ovvero di modificarle in relazione ai valori delle tariffe D1, D2 e D3 in vigore dall'1 gennaio 2007;
- non prevedere la possibilità di proporre nuove opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2007;
- rinviare ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ulteriore diffusione tra le utenze domestiche di strutture tariffarie articolate su due o più raggruppamenti orari, anche successivamente all'1 luglio 2007
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato). integrate come segue:
- opzioni ulteriori domestiche sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 25.1 del Testo integrato;
- opzioni ulteriori domestiche biorarie sono le opzioni ulteriori per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza domestica in bassa tensione, che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie.
Articolo 2
Modificazioni del Testo integrato
- All'articolo 24, dopo il comma 24.8, è aggiunto il seguente comma:
"24.9 Nell'anno 2007, una quota parte dell'elemento s1(mis), pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, è destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005. Tale quota parte è esclusa dal calcolo della componente RA di cui al comma 48.1, per l'anno 2007". - Al comma 39.1 del Testo integrato le parole "tabella 18" sono sostituite con le parole "tabella 18.1".
- Dopo il comma 39.1 del Testo integrato è inserito il seguente comma:
"39.2 In relazione alle componenti MIS1 e MIS3 di cui al precedente comma applicate alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) per l'anno 2007, l'impresa distributrice accantona una quota parte delle medesime, come fissata nella tabella 18.2, destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione realizzati nel periodo fino al 31 dicembre 2005."
Articolo 3
Aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007
- La tabella 9 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 9 allegata al presente provvedimento.
- La tabella 18 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con le tabelle 18.1 e 18.2 allegate al presente provvedimento.
Articolo 4
Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2007
- La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.
- Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 14, 15 e 16 allegate al presente provvedimento.
Articolo 5
Opzioni ulteriori domestiche per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2007
- Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, la validità delle opzioni tariffarie ulteriori domestiche di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 287/05, è estesa al 30 giugno 2007.
- Salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, le opzioni ulteriori domestiche biorarie proposte dagli esercenti di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 287/05, sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle opzioni ulteriori domestiche biorarie di cui al comma 48.1 del Testo integrato per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007.
- Gli esercenti possono sospendere, a valere dall' 1 gennaio 2007, l'offerta delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1 del presente articolo, previa comunicazione all'Autorità da effettuarsi entro e non oltre il 29 dicembre 2006.
- Gli esercenti, entro e non oltre il 29 dicembre 2006, possono proporre la modifica delle opzioni ulteriori domestiche di cui al comma 1, a valere dall'1 gennaio 2007, limitatamente alle componenti proposte in alternativa alle componenti t1 (D2), t2 (D2) e t3 (D2) ovvero alle componenti t1 (D3), t2 (D3) e t3 (D3).
- La verifica e approvazione delle proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo è effettuata dall'Autorità nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.3 del Testo integrato.
- Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4, la sospensione, ovvero la modificazione delle opzioni ulteriori domestiche è consentita nei limiti previsti dall'articolo 4 del Testo integrato.
Articolo 6
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007
- E' avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007.
- Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma:
- sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
- sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005. A tal fine sono, tra l'altro, condotte analisi di dettaglio sugli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione dichiarati dalle imprese distributrici.
- Il Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità procede:
- allo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo;
- alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento;
- alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza.
Articolo 7
Disposizioni finali
- Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente provvedimento entrano in vigore l'1 gennaio 2007.
- Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione, salvo quanto disposto al precedente comma 1.
- L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento nonché di quelle precedentemente previste dalla deliberazione n. 203/06, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità successivamente all'1 gennaio 2007.
Allegati: