Data pubblicazione: 01 dicembre 2006
Delibera 30 novembre 2006
Delibera/Provvedimento 268/06
Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi dell'allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239.
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04).
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che il distributore persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1 ai decreti stessi;
- l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale gas, stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, degli stessi decreti;
- l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- l'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 (di seguito: Linee guida), dispone che i metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi;
- l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a f), delle Linee guida, indica le informazioni minime che devono essere contenute nella proposta di progetto e di programma di misura di cui al precedente alinea, che viene presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi attraverso la scheda tipo di cui al comma 3 del medesimo articolo, pubblicata dall'Autorità nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
- sulla base di quanto disposto dalle Linee guida i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa e di mercato.
Considerato che:
- in data 26 luglio 2006 (prot. Autorità n. 018519 del 31 agosto 2006) la società Energynet S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 06T010;
- con note in data 26 settembre 2006 (prot. Autorità RM/M06/4375) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Energynet S.r.l. alcuni approfondimenti in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti hanno riguardato la necessità di: precisare in modo più completo e preciso il programma di misura e l'algoritmo di calcolo proposti; fornire maggiori dettagli relativi alla situazione impiantistica alternativa; chiarire i criteri adottati per la scelta del rendimento termico di riferimento al fine di valorizzare i soli risparmi addizionali;
- in data 9 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 025441 del 13 ottobre 2006) la società Energynet S.r.l. ha trasmesso modifiche ed integrazioni alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 05T010_rev1) che sono risultate risolutive dei rilievi di cui ai precedenti alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 05T010_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 9 agosto 2006 (prot. Autorità n. 020065 del 11 agosto 2006) la società Elyo Italia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 05T001;
- con note in data 4 ottobre 2006 (prot. Autorità RM/M06/4525) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Elyo Italia S.r.l. alcuni approfondimenti in merito alla proposta di cui al precedente alinea, invitandola a presentare una proposta di progetto e di programma di misura riformulata sulla base di quanto segnalato nella suddetta comunicazione; in particolare gli approfondimenti hanno riguardato la necessità di: fornire maggiori dettagli relativi alla situazione impiantistica alternativa; chiarire i criteri adottati per la scelta del rendimento termico di riferimento al fine di valorizzare i soli risparmi addizionali;
- in data 19 ottobre 2006 (prot. Autorità n. 026250 del 20ottobre 2006) la società Elyo Italia S.r.l. ha trasmesso modifiche ed integrazioni alla proposta precedentemente inviata (codice proposta 05T001_rev1) che sono risultate risolutive dei rilievi di cui ai precedenti alinea, con la conseguenza che la proposta con codice 05T001_rev1 risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 16 agosto 2006 (prot. Autorità n. 020460 del 23 agosto 2006) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 06T005 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 17 agosto 2006 (prot. Autorità n. 020459 del 23 agosto 2006) la società Etea Energia S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 06T007 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida;
- in data 18 settembre 2006 (prot. Autorità n. 25567 del 26 settembre 2006) la società Fenice S.p.A. ha trasmesso all'Autorità la proposta di progetto e di programma di misura con codice 06T015 che risulta conforme ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle linee guida.
Ritenuto di approvare le proposte di progetto e di programma di misura presentate e risultate conformi ai criteri e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, 103/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2
Verifica di proposte di progetto e di programma di misura
2.1 Sono approvate le proposte di progetto e di programma di misura di seguito elencate:
- proposta presentata dalla società Energynet S.r.l. (codice proposta 05T010_rev1);
- proposta presentata dalla società Elyo Italia S.r.l. (codice proposta 05T001_rev1);
- proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 06T005);
- proposta presentata dalla società Etea Energia S.r.l. (codice proposta 06T007);
- proposta presentata dalla società Fenice S.p.A. (codice proposta 06T015);
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento è notificato mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società indicate all'articolo 2.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.