Data pubblicazione: 17 novembre 2006
Delibera 16 novembre 2006
Delibera/Provvedimento 254/06
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di incentivi al rilascio di capacità di trasporto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 novembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- il documento per la consultazione 28 giugno 2006 recante "Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05".
Considerato che:
- con decreto 4 agosto 2006 il Ministro ha disposto misure finalizzate alla massimizzazione delle importazioni per l'inverno 2006-2007, prevedendo, tra l'altro:
- che i quantitativi complessivamente "non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita" presso ogni punto di entrata interconnesso con l'estero, tenuto conto di determinati fattori, siano considerati "prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico", per i quali l'utente responsabile sia tenuto a versare uno specifico corrispettivo;
- tra i suddetti fattori, la "messa a disposizione dei terzi" da parte dell'utente delle proprie capacità non utilizzate con adeguato preavviso e, per i contratti che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, la possibilità che le capacità non utilizzate siano rese disponibili con programmazione almeno settimanale;
- che l'Autorità con propria deliberazione disciplini "la riallocazione delle capacità non utilizzate incentivando per il periodo invernale 2006-2007, il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero";
- che la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico effettui la valutazione dei quantitativi importati rispetto alle capacità conferite agli utenti del sistema di trasporto in relazione ai piani delle importazioni presentati dai medesimi utenti, ai loro contratti di importazione e alle autorizzazioni all'importazione loro rilasciate;
- la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02, recepita dai codici di rete attualmente in essere, prevede in particolare:
- agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacità di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonché conferimenti in corso di anno termico delle capacità di trasporto eventualmente disponibili;
- all'articolo 15, comma 4, che l'impresa di trasporto renda disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità di trasporto che risulti non prenotata;
- in applicazione del predetto articolo 15, comma 4, il codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto contiene una procedura che consente l'assegnazione su base mensile interrompibile della capacità di trasporto complessivamente non prenotata presso i punti di entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera capacità di trasporto.
Ritenuto che:
- sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie in deroga alle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto attualmente in vigore, limitatamente al periodo 1 dicembre 2006 - 31 marzo 2007, in applicazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 4 agosto 2006; e che a tal fine sia necessario:
- riconoscere all'utente del servizio di trasporto la facoltà di rinunciare all'utilizzo di parte delle capacità continue conferitegli presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, al fine della loro assegnazione da parte dell'impresa di trasporto ad altri utenti;
- prevedere che le capacità di cui al precedente alinea, con riferimento alla quota e al periodo di effettiva assegnazione a terzi, non siano considerate ai fini dell'applicazione del corrispettivo specifico previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto 4 agosto 2006;
- prevedere che limitatamente ai contratti di importazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006 i soggetti titolari abbiano la facoltà di rilasciare le capacità di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacità di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita; e che a tal fine l'impresa di trasporto assegni le suddette capacità su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste;
- disporre che per i contratti di cui al precedente alinea ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'articolo 1, del decreto 4 agosto 2006:
- siano sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate;
- non siano considerate le capacità assegnate ai relativi soggetti assegnatari;
- prevedere che ai fini dell'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 1 del decreto 4 agosto 2006 siano fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, e riferite alle capacità rilasciate e non assegnate, per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti
DELIBERA
- di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1 dicembre 2006 - 31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero:
- i soggetti titolari di capacità di trasporto hanno facoltà di rilasciare le capacità di trasporto non programmate ogni mese per il mese successivo, a tal fine indicando all'impresa di trasporto, tramite dichiarazione impegnativa contestuale alla comunicazione del programma mensile, la capacità oggetto di rilascio;
- l'impresa di trasporto pubblica le capacità rilasciate di cui alla precedente lettera a), e le assegna su base mensile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacità;
- fino all'assegnazione di cui alla lettera b), ovvero in caso di mancata assegnazione, i soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui alla lettera a) rimangono titolari della capacità rilasciata;
- i soggetti assegnatari delle capacità di cui alla lettera b) subentrano nella titolarità della capacità e corrispondono all'impresa di trasporto il corrispettivo CPe riproporzionato su base mensile;
- ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'articolo 1, del decreto 4 agosto 2006:
- sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b);
- sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacità rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b), per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, per il periodo 1 dicembre 2006 - 31 marzo 2007, presso i punti di entrata interconnessi con l'estero limitatamente ai contratti di importazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006:
- i soggetti titolari hanno facoltà di rilasciare le capacità di trasporto su base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al capitolo 5, paragrafo 8 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la capacità di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita;
- l'impresa di trasporto pubblica le capacità rilasciate di cui alla precedente lettera a), e le assegna su base mensile interrompibile in relazione all'ordine di ricezione delle richieste, le quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacità;
- ai fini dell'applicazione del corrispettivo per il mancato utilizzo della capacità conferita di cui all'articolo 1, del decreto 4 agosto 2006:
- sono sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di capacità rilasciate che risultino effettivamente assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b);
- non sono considerate le capacità assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b) ai relativi soggetti assegnatari;
- sono fatte salve le ulteriori valutazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto 4 agosto 2006, e riferite alle capacità rilasciate che non risultino assegnate con la procedura di cui alla precedente lettera b), per le quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la corrispondente capacità di trasporto sulle infrastrutture interconnesse a monte del punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.