Data pubblicazione: 21 ottobre 2006
Delibera 18 ottobre 2006
Delibera/Provvedimento 229/06
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Plurigas S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 ottobre 2006
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2005, n. 106/05 (di seguito: deliberazione n. 106/05);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 8 luglio 2005, n. 3275 (di seguito: sentenza n. 3275/05).
Il fatto
- Con deliberazione n. 188/04, l'Autorità ha richiesto ai soggetti importatori di gas naturale, titolari di contratti di approvvigionamento annuali e pluriennali, di trasmettere, entro il 15 novembre 2004, alcune informazioni relative ai predetti contratti, tra cui, per ciascuno di essi, i quantitativi acquistati ed i prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002 - settembre 2004 (punto 2 dell'Allegato A della suddetta deliberazione).
- Con nota in data 15 novembre 2004, la società Plurigas S.p.A. (di seguito: Plurigas) ha fornito solo parte delle informazioni richieste.
- Il Tar Lombardia, dopo aver sospeso in via cautelare gli effetti della deliberazione n. 188/04, con sentenza n. 3275/05 (resa su ricorso avanzato da società diversa da Plurigas), ne ha disposto l'annullamento limitatamente alle richieste di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'Allegato A. Detta sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dall'Autorità.
- Con nota in data 12 maggio 2005 (prot. Autorità n. 11201), Plurigas, nel completare (in seguito ad espresso sollecito degli Uffici dell'Autorità) l'invio delle informazioni non ancora trasmesse, ha omesso di produrre parte di quelle di cui al citato punto 2 dell'Allegato A. Infatti, la società si è limitata a fornire, per ciascun contratto, in luogo dei prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002 - settembre 2004, le variazioni mensili dei prezzi medi di acquisto su base fob, ossia un dato diverso dalle informazioni richieste e dal quale dette informazioni non possono essere in alcun modo ricavate.
- Pertanto, con la deliberazione n. 106/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di Plurigas un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 107/05, la memoria di Plurigas in data 22 luglio 2005, (prot. Autorità n. 16037), nonché le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione formale ai sensi dell'articolo 10 del dPR n. 244/01, svoltasi in data 27 marzo 2006.
- In data 13 aprile 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01 nel corso della quale il Collegio ha consentito a Plurigas di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, memoria difensiva del 28 aprile 2006, acquisita in data 5 maggio (prot. Autorità n. 10871).
Valutazione giuridica
A. Argomentazioni di Plurigas
- Nell'ambito del procedimento, Plurigas, a sostegno della correttezza della propria condotta ha formulato tre ordini di argomentazioni, afferenti rispettivamente:
- al generale profilo relativo alle modalità con cui l'Autorità, nel caso di specie, avrebbe esercitato la sua potestà conoscitiva;
- alla specifica natura delle informazioni richieste dall'Autorità ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04;
- al profilo relativo alla durata del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 106/05.
- In primo luogo, Plurigas ha sostenuto di non essere tenuta a dar seguito alle richieste formulate dall'Autorità con la deliberazione n. 188/04, in quanto esse erano state avanzate al di fuori dello specifico procedimento amministrativo cui erano funzionali. Più in dettaglio, Plurigas:
- assume, in termini generali, che la legittimità dell'esercizio da parte dell'Autorità dei poteri conoscitivi intestateli dall'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, è subordinata al fatto che le richieste siano formulate nell'ambito di un procedimento amministrativo;
- sostiene, relativamente al caso concreto, che le richieste di cui alla deliberazione n. 188/04 erano state avanzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento dalla stessa avviato con deliberazione 14 ottobre 2004, n. 178/04 (di seguito: deliberazione n. 178/04), ed erano volte ad acquisire informazioni funzionali alla predisposizione della misura adottata con deliberazione 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04); tuttavia, le informazioni di cui alla deliberazione n. 188/04 sono state effettivamente richieste solo dopo l'adozione della suddetta misura, in particolare con le note degli Uffici in data 5 maggio 2005 (gli effetti della deliberazione n. 188/04, infatti, erano stati sospesi in sede cautelare sino alla decisione del merito), ossia in un momento in cui si sarebbe esaurita la finalità conoscitiva sottesa alla deliberazione n. 188/04;
- conclude che l'Autorità non aveva titolo per insistere sulle suddette richieste, con la conseguente infondatezza dell'addebito contestato.
- In secondo luogo, con riferimento alle specifiche richieste avanzate dall'Autorità ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04, Plurigas, ha articolato quattro distinte argomentazioni.
- Innanzi tutto, la società ha sostenuto di non essere tenuta ad ottemperare alle suddette richieste, in quanto esse, sebbene non esplicitamente annullate dal Tar Lombardia nella richiamata sentenza, si pongono comunque in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza dei segreti commerciali, posto dal medesimo giudice a fondamento dell'annullamento del punto 1, lettera b), dell'Allegato stesso.
A tal proposito, infatti, Plurigas ha rilevato che qualora fosse comunicata la struttura della formula di prezzo ed i riferimenti numerici relativi all'indicizzazione con i coefficienti di trasferimento del peso dei combustibili di riferimento (ex lettere c) e d) del punto 1), nonché i prezzi medi mensili per ciascuna fonte di approvvigionamento (ex punto 2), l'Autorità potrebbe agevolmente ricavare il prezzo base fob (di cui alla lettera b) del punto 1), informazione, quest'ultima, oggetto delle richieste colpite da declaratoria di annullamento.
- Inoltre, la società ha argomentato di non essere tenuta ad ottemperare alle suddette richieste anche in quanto queste si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità fra l'oggetto della richiesta e l'ambito del potere esercitato dall'Autorità.
Al riguardo, Plurigas si è nuovamente richiamata alla sopra citata sentenza n. 3275/05, nella parte in cui il giudice amministrativo afferma che le richieste di informazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A "si riferiscono a dati che risultano attenere alla sfera più prettamente commerciale delle imprese che effettuano la vendita di gas naturale e che pertanto non possono essere considerati come elementi di valutazione necessari per l'esercizio, da parte dell'[Autorità], di quel generale potere regolatorio nella specie da essa legittimamente esercitato".
Su questa base deve ritenersi, a detta di Plurigas, che, ai fini della conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 178/04, la richiesta di informazioni da parte dell'Autorità avrebbe potuto essere limitata alle sole variazioni del prezzo di acquisto fob, ciò che avrebbe comunque consentito all'Autorità di disporre delle informazioni necessarie "per rilevare se i sensibili incrementi intervenuti nei prezzi del petrolio [&] abbiano prodotto incrementi divergenti tra quelli risultanti dalla loro applicazione al prezzo di riferimento all'import fob [&] e quelli delle importazioni dei soggetti che operano sul mercato italiano". - Infine, Plurigas ha sostenuto di aver fornito, nonostante l'illegittimità delle richieste dell'Autorità, tutte le informazioni alla stessa necessarie al fine di conseguire le finalità conoscitive sottese alla deliberazione n. 188/04.
In particolare, la società ha sostenuto di aver fornito dei dati, le variazioni del prezzo di acquisto fob, che, sebbene diversi da quelli richiesti dall'Autorità, sono tuttavia caratterizzati da una "equipollente idoneità a soddisfare la finalità cui erano funzionali le predette esigenze conoscitive". Infatti, a detta di Plurigas, posto che tale finalità si traduceva nell'acquisire elementi sull'andamento dei mercati nel nuovo scenario internazionale, allora "appare evidente che l'acquisizione di tali elementi è allo stesso modo assicurata anche tramite la conoscenza delle variazioni mensili dei prezzi dell'importazione, senza che sia indispensabile ricorrere al dato relativo ai prezzi medi mensili su base fob". - Da ultimo, Plurigas, durante l'audizione del 27 marzo 2006, ha sostenuto di non aver fornito i dati richiesti ai sensi del punto 2 dell'Allegato A, in ragione di una difficoltà di ordine interpretativo. In particolare, poiché l'individuazione di un prezzo medio non potrebbe che risultare dalla media di una pluralità di contratti, non è possibile, secondo Plurigas, individuare per un singolo contratto un prezzo medio.
Con riferimento a tale rilievo, la società, con la memoria in data 28 aprile 2006, in replica a quanto evidenziato dagli Uffici nelle risultanze istruttorie (comunicate con nota in data 5 aprile 2006) circa il fatto che il riferimento ai prezzi medi risulta coerente con l'astratta possibilità (dovuta al concreto contenuto delle clausole di aggiornamento) che il prezzo del gas dedotto nel singolo contratto possa subire variazioni anche nel corso di un singolo mese, osserva che tale rilievo "appare del tutto inappropriato in quanto del tutto avulso da quella che è la prassi di mercato", in cui il prezzo è determinato su base mensile "per cui non è possibile che si verifichino variazioni nel corso del mese".
- Innanzi tutto, la società ha sostenuto di non essere tenuta ad ottemperare alle suddette richieste, in quanto esse, sebbene non esplicitamente annullate dal Tar Lombardia nella richiamata sentenza, si pongono comunque in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza dei segreti commerciali, posto dal medesimo giudice a fondamento dell'annullamento del punto 1, lettera b), dell'Allegato stesso.
- In terzo luogo, Plurigas ha rilevato che il termine del procedimento sanzionatorio che si conclude col presente provvedimento risulta ampiamente decorso, ciò sia nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile, in quanto non espressamente individuato nella deliberazione n. 106/05, il termine di 90 (novanta) giorni previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge n. 241/90), sia qualora (come precisato nelle risultanze istruttorie comunicate dagli Uffici dell'Autorità) il termine per la conclusione del procedimento debba ravvisarsi in quello indicato nella deliberazione n. 106/05 come termine per la conclusione dell'istruttoria, pari a 45 (quarantacinque) giorni.
- Al riguardo, Plurigas ha sostenuto che, anche ammesso (come indicato dagli Uffici nelle predette risultanze istruttorie) che il termine per la conclusione di un procedimento amministrativo abbia natura ordinatoria e non perentoria, tale precisazione tuttavia potrebbe, al più, convenire alle "ipotesi in cui l'atto conclusivo del procedimento sia ampliativo dei diritti della parte, ma non può al contrario trovare spazio nel caso di provvedimenti afflittivi o sanzionatori".
- A supporto di tale argomento, Plurigas invoca la giurisprudenza della Corte di Cassazione che riconosce natura perentoria (e non ordinatoria) al termine che la Consob si è data (in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/90) per la conclusione dei propri procedimenti sanzionatori.
B. Valutazione delle argomentazioni di Plurigas
- Ai fini della valutazione delle argomentazioni di Plurigas verrà considerata:
- dapprima quella, di natura pregiudiziale, relativa ai ritenuti effetti estintivi dell'intervenuta scadenza del termine per la conclusione del presente procedimento (cfr. paragrafi 11-13);
- successivamente, quelle volte a contestare le modalità con cui l'Autorità ha esercitato, nel caso di specie, i suoi poteri conoscitivi (cfr. paragrafo 9);
- infine, quelle attinenti alle specifiche richieste di cui al punto 2 dell'Allegato A della deliberazione n. 188/04 cui Plurigas non ha dato attuazione (cfr. paragrafo 10).
B.1 Valutazione delle argomentazioni relative alla conclusione del termine del procedimento avviato con deliberazione n. 106/05
- L'argomento secondo cui lo spirare del termine per la conclusione del presente procedimento avrebbe precluso all'Autorità l'esercizio del proprio potere sanzionatorio (cfr. paragrafi 11-13) è infondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla società, il termine per la conclusione di un procedimento (sia che sia volto all'adozione di un atto ampliativo, sia che sia volto all'adozione di un atto afflittivo) ha (salvo che sia diversamente previsto dalla legge) natura ordinatoria e non perentoria.
- Quanto sopra trova conferma nel prevalente orientamento del giudice amministrativo secondo cui l'inosservanza del termine stabilito dall'amministrazione non è causa di invalidità del provvedimento (anche se di natura sanzionatoria), poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alle sue cure (cfr., tra le tante, Consiglio si Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 2533; sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741; sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2195; cfr. anche Cass. civ., s. u., sent. 27 aprile 2006, n. 9591).
B.2. Valutazione delle argomentazioni relative alle concrete modalità di esercizio da parte dell'Autorità dei sui poteri conoscitivi
- Per quanto concerne l'obiezione secondo cui Plurigas non sarebbe tenuta a dar seguito alle richieste di informazioni dell'Autorità in quanto avanzate solo dopo la conclusione del procedimento cui le informazioni medesime erano funzionali (cfr. paragrafo 9), le argomentazioni svolte dalla società risultano infondate.
- In primo luogo, i poteri conoscitivi attribuiti all'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 (di cui la deliberazione n. 188/04 costituisce esercizio) sono strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali, ciò che tuttavia non implica in alcun modo, come invece sostenuto da Plurigas, che il potere stesso possa essere esercitato esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo.
- In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente il caso concreto, al di là degli articolati argomenti di Plurigas, risulta decisivo il fatto che la società era tenuta a fornire le informazioni richieste proprio in forza della sentenza n. 3275/05, dalla stessa più volte invocata.
- Con tale sentenza, infatti, il giudice amministrativo (in un momento successivo all'adozione della deliberazione n. 248/04) ha dichiarato l'illegittimità delle sole lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A, in quanto solo le informazioni ivi richieste non potevano essere considerate, a detta del Tar Lombardia, "come elementi di valutazione necessari per l'esercizio, da parte dell'Autorità, di quel generale potere regolatorio nella specie da essa legittimamente esercitato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 481/95" (capo II, lettera B della motivazione).
- Avendo il giudice annullato con formulazione letterale chiara e univoca una sola parte della deliberazione n. 188/04, ciò significa che ha ritenuto illegittima esclusivamente tale parte del provvedimento e che solo quella parte ha voluto annullare. Ogni altra considerazione sulle eventuali ragioni che, a detta di Plurigas, avrebbero dovuto indurre il Tar Lombardia ad annullare anche l'altra parte della citata deliberazione non può rilevare in questa sede.
- Da ultimo, a meri fini di completezza, si ritiene opportuno rilevare l'erroneità dell'affermazione compiuta da Plurigas secondo cui ai fini dell'esercizio delle sue funzioni conoscitive l'Autorità sarebbe tenuta al rispetto delle regole procedurali di cui al dPR n. 244/01, in particolare di quelle previste all'articolo 7.
- Il richiamo all'articolo 7 infatti non è conferente nel caso concreto in quanto il dPR n. 244/01 regola solamente i procedimenti di natura individuale, mentre il procedimento cui Plurigas ritiene che le informazioni richieste fossero funzionali aveva natura generale e, pertanto, sottratto dall'ambito di applicazione dell'invocato dPR.
B.3. Valutazione delle argomentazioni relative alle specifiche richieste di cui al punto 2 dell'Allegato A della deliberazione n. 188/04
- In primo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla presunta contrarietà delle richieste avanzate dall'Autorità con la sentenza n. 3275/05 (cfr. sub (a) del paragrafo 10), il significato letterale della pronuncia è chiaro ed esauriente, ciò che esclude la possibilità di procedere a diverse interpretazioni della medesima: essa individua con precisione i limiti dell'annullamento parziale e non consente, pertanto, di ritenere che vi siano informazioni di cui può lecitamente rifiutarsi la trasmissione se non quelle esplicitamente annullate (ossia quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del citato Allegato A).
- In secondo luogo, per quanto concerne l'affermazione per cui la richiesta dell'Autorità circa i prezzi medi mensili di ciascun contratto sarebbe contraria con il principio di proporzionalità (cfr. sub (b) del paragrafo 10), occorre innanzitutto evidenziare che tale questione è stata esplicitamente affrontata dalla stessa sentenza n. 3275/05, in quanto autonomo motivo di gravame. Al riguardo, il giudice ha testualmente chiarito che "sono illegittime le sole informazioni specificate alle lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A al censurato provvedimento in quanto non funzionali e non pertinenti rispetto all'obiettivo cui tale provvedimento è stato finalizzato" (capo III della motivazione).
- All'esatto contrario di quanto sostenuto da Plurigas, dunque, dalla suddetta sentenza emerge come non vi siano altre richieste di informazioni che possano ritenersi contrarie al principio di proporzionalità, e quindi illegittime, che non siano quelle a tale stregua valutate dal giudice amministrativo.
- In terzo luogo, per quanto riguarda la tesi secondo cui Plurigas avrebbe comunque fornito le informazioni necessarie ai fini conoscitivi sottesi alle richieste dell'Autorità (cfr. sub (c) del paragrafo 10), occorre evidenziare preliminarmente che la generale finalità conoscitiva perseguita con la citata deliberazione n. 188/04, è quella di supportare le valutazioni dell'Autorità in ordine agli effetti della particolare congiuntura petrolifera nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale. Al riguardo, i dati elencati nell'Allegato A alla predetta deliberazione sono disgiuntamente necessari per conseguire la predetta finalità, come peraltro si evince chiaramente dalla citata sentenza n. 3275/05, con la quale il Tar Lombardia ha ritenuto non necessarie le sole richieste di cui alle lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A.
- Ciò posto, le variazioni mensili dei prezzi di importazione fornite da Plurigas non consentono di ricavare le puntuali informazioni richieste ai sensi del punto 2 dell'Allegato A, non essendo pertanto idonee, contrariamente a quanto preteso da Plurigas, ad assolvere le medesime funzioni conoscitive.
- In quarto luogo, per quanto riguarda l'obiezione relativa alle difficoltà di ordine interpretativo poste dalla formulazione letterale della richiesta di cui al punto 2 del citato Allegato A (cfr. sub (d) del paragrafo 10), è sufficiente rilevare che dagli argomenti difensivi formulati da Plurigas appare evidente che la società ha perfettamente inteso il significato dell'espressione.
- Come chiarito anche nelle risultanze istruttorie comunicate a Plurigas, essa si giustifica in considerazione dei possibili contenuti che concretamente possono assumere le clausole di aggiornamento previste in ciascun contratto di importazione. Al riguardo, l'osservazione della società, circa la sussistenza di una prassi commerciale in forza della quale il prezzo viene determinato su base mensile, non risulta conferente con l'argomento dalla stessa svolto, relativo alla presunta non intelligibilità della richiesta di informazioni.
C. Valutazioni conclusive
- Da quanto sopra considerato, deve quindi concludersi che l'esercente non ha addotto al procedimento elementi tali da escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
Quantificazione della misura sanzionatoria
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre preliminarmente osservare che, con la memoria del 28 aprile 2006, Plurigas ha contestato che la violazione alla stessa ascritta possa essere qualificata grave, in quanto, a fronte delle finalità conoscitive sottese alla deliberazione n. 188/04, la società ritiene di non essersi "mai rifiutata di fornire le informazioni richieste ma si è al contrario sin dall'inizio preoccupata ed adoperata per agevolare il compito istituzionale dell'Autorità", fornendo dati (le variazioni mensili dei prezzi) che, pur non richiesti, erano comunque idonei a soddisfare le predette finalità conoscitive. Tuttavia, tale argomentazione risulta infondata per le ragioni già illustrate nei precedenti paragrafi 27-28.
- L'illecito posto in essere da Plurigas riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di regolazione dell'Autorità.
- In particolare, i dati richiesti ai sensi del punto 2 dell'Allegato A sono funzionali a supportare le valutazioni dell'Autorità in ordine agli effetti della particolare congiuntura petrolifera nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale. Occorre ricordare, infatti, che in tale mercato, in concreto non ancora propriamente concorrenziale, è operativo un sistema di garanzie definito dall'Autorità (e condiviso dal Consiglio di Stato) volto ad assicurare, in conseguenza della piena liberalizzazione della domanda nel settore del gas naturale, un graduale passaggio alla libera contrattazione delle condizioni economiche di fornitura, mantenendo comunque uno standard minimo di garanzia per le fasce di utenza più deboli e meno in grado di gestire efficacemente la contrattazione con gli esercenti. In estrema sintesi, tale regime, il cui assetto generale è definito dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02:
- in primo luogo, sancisce la continuità di applicazione delle condizioni economiche previste dall'Autorità (attualmente con la deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03) per la fornitura nei confronti dei clienti che, con decorrenza dall'1 gennaio 2003, hanno acquisito la qualifica di cliente idoneo e la conseguente legittimazione a definire liberamente le condizioni di fornitura scegliendo il venditore; tale previsione produce i suoi effetti sino al momento in cui il cliente idoneo esercita le proprie prerogative accettando una nuova offerta presentata dal suo fornitore o da concorrenti di questo;
- in secondo luogo, prevede che, per certe fasce di utenza (specificamente quella domestica), l'offerta di nuove condizioni economiche deve essere sempre accompagnata dalla contestuale offerta dell'opzione definita dall'Autorità e costantemente aggiornata secondo le modalità previste.
- Come è stato anche evidenziato nel documento adottato in data 17 giugno 2004 dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esito all'indagine conoscitiva condotta congiuntamente sullo stato della concorrenza nel settore del gas, nonché nel documento più di recente approvato dall'Autorità con deliberazione 15 febbraio 2006, n. 31/06, a tutt'oggi, la maggior parte dei clienti sopra richiamati, pur avendo piena disponibilità nella negoziazione delle condizioni economiche di fornitura, non ha ancora accettato offerte ulteriori rispetto alle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità.
- In tale contesto, in cui le predette condizioni assumono un rilievo fondamentale per l'effettiva e tempestiva tutela dei clienti finali (rispetto ai quali gli esercenti non sono ancora in grado di offrire valide condizioni alternative rispetto a quelle definite dall'Autorità), è del tutto evidente l'importanza delle richieste di dati effettuate con la deliberazione n. 188/04.
- Al fine di graduare la gravità dell'illecito - obiettivamente configurabile in quanto incide sui flussi informativi funzionali all'esercizio del potere regolatorio - occorre tenere conto del fatto che Plurigas, al momento in cui erano state avanzate le predette richieste, deteneva una quota delle importazioni del gas naturale pari a circa il OMISSIS.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che, sebbene abbia manifestato in più circostanze la propria disponibilità a collaborare con l'Autorità al fine di soddisfare le sue esigenze conoscitive, Plurigas non ha, a tutt'oggi, fornito i dati richiesti, pur a fronte di una chiara pronuncia giurisdizionale (dalla stessa società ripetutamente evocata). Anche con riferimento al profilo in esame, Plurigas ha ribadito che le informazioni fornite sarebbero "parimenti idonee a soddisfare quelle esigenze conoscitive" sottese alle richieste formalmente inevase. Si tratta tuttavia di un'argomentazione infondata per le già richiamate ragioni di cui ai precedenti paragrafi 27-28.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che la società Plurigas non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Plurigas è un operatore nel mercato nazionale del gas che ha un fatturato rilevante di circa OMISSIS milioni di euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Plurigas per la violazione delle disposizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04
DELIBERA
- di irrogare a Plurigas una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 1.500.000 (un milione e cinquecentomila) euro per l'inottemperanza, nei termini descritti in motivazione, alle richieste di informazioni dell'Autorità disposte con deliberazione n. 188/04;
- di ordinare a Plurigas il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare a Plurigas di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Plurigas, con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.