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Data pubblicazione: 21 ottobre 2006

Delibera 18 ottobre 2006

Delibera/Provvedimento 226/06

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Eni S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2005, n. 107/05 (di seguito: deliberazione n. 107/05);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 8 luglio 2005, n. 3273 (di seguito: sentenza n. 3273/05).

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 188/04 l'Autorità ha richiesto ai soggetti importatori di gas naturale, titolari di contratti di approvvigionamento annuali e pluriennali, di trasmettere, entro il 15 novembre 2005, alcune informazioni relative ai predetti contratti, tra cui, per ciascuno di essi, i quantitativi acquistati ed i prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002 - settembre 2004 (punto 2 dell'Allegato A della suddetta deliberazione).
  2. Con note in data 15 e 16 novembre 2004, la società Eni S.p.A. (di seguito: Eni) ha fornito solo parte delle informazioni richieste.
  3. Il Tar Lombardia, dopo aver sospeso in via cautelare gli effetti della deliberazione n. 188/04, con sentenza n. 2373/05, ne ha disposto l'annullamento limitatamente alle richieste di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'Allegato A. Detta sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato sia dall'Autorità, sia da Eni.
  4. Con note 13 maggio (prot. Autorità n. 11237) e 1 giugno 2005 (prot. Autorità n. 12726), Eni, nel completare (in seguito ad espresso sollecito degli Uffici dell'Autorità) l'invio delle informazioni non ancora trasmesse, ha omesso di produrre parte di quelle di cui al citato punto 2 dell'Allegato A. Infatti, la società si è limitata a fornire, per ciascun contratto, in luogo dei prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativamente al periodo ottobre 2002-settembre 2004, le variazioni mensili dei prezzi medi di importazione, ossia un dato diverso dalle informazioni richieste e dal quale dette informazioni non possono essere in alcun modo ricavate.
  5. Pertanto, con la deliberazione n. 107/05, l'Autorità ha avviato nei confronti di Eni un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  6. Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione n. 107/05:
    • nota di Eni del 29 giugno 2005, in data 30 giugno 2005 (prot. Autorità n. 14473);
    • memoria di Eni del 13 luglio 2005, in data 14 luglio 2005 (prot. Autorità n. 15537);
    • nota di Eni in data 16 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 30302);
    • nota di Eni in data 27 gennaio 2006 (prot. Autorità n. 2232).
  7. In data 6 aprile 2006, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01 nel corso della quale il Collegio ha consentito a Eni di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva, acquisita in data 21 aprile 2006, ASLECOR prot. n. 23 (prot. Autorità n. 009764).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Eni

  1. Nell'ambito del procedimento, Eni, a sostegno della correttezza della propria condotta, ha formulato due ordini di argomentazioni, volti rispettivamente a sostenere che:
    1. in primo luogo, non era tenuta al rispetto dell'obbligo che si assume violato;
    2. in secondo luogo, ha comunque posto in essere una condotta conforme con tale obbligo.
  2. Con riferimento alla tesi sub (a), Eni ha argomentato che "secondo una interpretazione secondo correttezza e buona fede" della sentenza n. 3273/05, resa sul ricorso presentato dalla stessa società avverso la deliberazione n. 188/04, la disposizione che si assume violata, dovrebbe ritenersi "implicitamente" annullata. Infatti, sebbene il dispositivo della sentenza preveda l'annullamento parziale della deliberazione n. 188/04, limitatamente "a quanto attiene alle ivi richieste di informazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A della stessa", una corretta lettura della motivazione avrebbe dovuto condurre a ritenere l'effetto caducatorio esteso anche alle richieste di informazioni di cui al punto 2 del medesimo Allegato A.
  3. A tal fine, Eni sostiene che "una lettura strettamente testuale della sentenza in questione condurrebbe ad esiti contrastanti con esigenze di completezza e logicità del dictum giurisdizionale". In particolare:
    1. sotto il profilo della completezza, un'interpretazione letterale della sentenza ne evidenzierebbe la lacunosità, posto che il giudice ha motivato in modo esplicito le proprie decisioni esclusivamente con riferimento alle informazioni di cui al punto 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04, senza fornire alcuna espressa indicazione circa i successivi punti 2 e 3;
    2. sotto il profilo della logicità, la lettera della sentenza condurrebbe ad esiti contraddittori poiché,
      • a fronte della dichiarata illegittimità delle richiesta dell'Autorità circa il prezzo base di acquisto fob per ciascun contratto (punto 1, lettera b) dell'Allegato A), in quanto ritenuta attinente alla sfera più prettamente commerciale delle imprese di importazione,
      • verrebbe invece ritenuta legittima la richiesta di un'informazione (prezzi medi mensili su base fob: punto 2 dell'Allegato A) che, non solo atterrebbe anch'essa alla sfera più prettamente commerciale dell'impresa, ma consentirebbe altresì all'Autorità di ricavare ("mediante un'elementare operazione matematica") proprio l'informazione oggetto della richiesta di cui al punto precedente.
  4. A detta di Eni, i profili problematici sopra rappresentati possono essere risolti solo attraverso una "disamina complessiva e reciprocamente integrata del dispositivo e della motivazione della sentenza" che porterebbe ad estendere l'annullamento alla richiesta di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04, in quanto avente ad oggetto "un'informazione di contenuto analogo a quella esplicitamente annullata".
  5. Per quanto riguarda la tesi secondo cui Eni, pur non essendovi tenuta, avrebbe comunque ottemperato alle richieste di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04 (sub (b) del paragrafo 8), la società ha precisato di aver spontaneamente trasmesso all'Autorità, tutte le informazioni necessarie per un'adeguata valutazione dei livelli e delle dinamiche dei propri costi di importazione.
  6. Tali informazioni sarebbero state fornite, oltre che nell'ambito del contenzioso attivato dalla società contro le deliberazioni dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 e 29 dicembre 2005, n. 298/05, anche con le lettere in data 16 dicembre 2005 e 27 gennaio 2006.
  7. Tuttavia Eni, con la memoria 21 aprile 2006, "ad ulteriore dimostrazione dello spirito pienamente collaborativo che ha contraddistinto il comportamento della società nel corso dell'intera vicenda", ha fornito anche i prezzi medi mensili la cui omessa comunicazione ha costituito presupposto per l'avvio del presente procedimento.
  8. Infine, la società ha formulato, in via subordinata, istanza di sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia del Consiglio di Stato sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 3273/05 dall'Autorità e, in via incidentale, da Eni. Tale sospensione, a detta di Eni, risulta opportuna in quanto nel proprio atto di impugnazione la società ha richiesto al giudice di pronunciarsi circa la ricostruzione della portata della sentenza di primo grado, richiamata ai precedenti paragrafi 9-10.

B. Valutazione delle argomentazioni di Eni

  1. Per quanto riguarda le argomentazioni volte a sostenere l'insussistenza dell'obbligo di fornire i dati richiesti ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04 (paragrafi 9-11), occorre anzitutto rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla società, il significato letterale della pronuncia giudiziale è chiaro ed esauriente, ciò che esclude la possibilità di procedere a diverse interpretazioni della medesima.
  2. In particolare, il dispositivo della sentenza è dettagliato nella formulazione ed univoco nel significato: esso individua con precisione i limiti dell'annullamento parziale e non consente, pertanto, di ritenere che vi siano informazioni di cui può lecitamente rifiutarsi la trasmissione se non quelle esplicitamente annullate.
  3. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto riguarda la motivazione della citata sentenza, che risulta altrettanto chiara ed inequivocabile nei suoi contenuti, perfettamente coerenti con il dispositivo. In diversi capi della motivazione, richiamati peraltro dalla stessa Eni, vengono infatti addotti argomenti espressamente orientati a dimostrare l'illegittimità delle sole lettere a) e b) del punto 1 dell'Allegato A. Pertanto, l'interpretazione della decisione proposta da Eni si tradurrebbe in una illegittima applicazione estensiva dell'annullamento a disposizioni della delibera n. 188/04 che non risultano né esplicitamente né implicitamente contemplate nella sentenza.
  4. Quanto alle restanti argomentazioni di Eni, dirette a dimostrare la presunta incompletezza o incoerenza di una pronuncia di annullamento limitata alle lettere a) e b) del punto 1 dell'allegato A, esse si risolvono in censure al contenuto della sentenza (tant'è che sul punto la stessa Eni ha proposto appello incidentale) e come tali non possono essere prese in considerazione al fine di interpretare estensivamente la portata della decisione, trattandosi di argomenti che potrebbero tutt'al più indurre il giudice di appello ad una riforma della sentenza, ove ritenute fondate.
  5. Risultano pertanto prive di consistenza le ritenute incongruenze che, a detta di Eni, vizierebbero la sentenza n. 3273/05. Infatti, avendo il giudice annullato con formulazione letterale chiara e univoca una sola parte della deliberazione n. 188/04, ciò significa che egli ha ritenuto illegittima esclusivamente tale parte del provvedimento e che solo quella parte ha voluto annullare. Ogni altra considerazione sulle eventuali ragioni che, a detta di Eni, avrebbero dovuto indurre il Tar Lombardia ad annullare anche altra parte della citata deliberazione non può rilevare in questa sede.
  6. Del resto, non è consentito in sede di esecuzione della sentenza, estendere gli effetti cassatori a parti non interessate dalla pronuncia, essendo onere della parte insoddisfatta: (a) impugnare la pronuncia, ove ritenesse errata la sentenza, ovvero (b) attivare, ove ritenesse sussistente un errore materiale, il relativo procedimento in contraddittorio per la correzione dell'errore rilevato (Tar Lombardia, sezione IV, 3 novembre 2005, n. 5645/05).
  7. Le osservazioni svolte ai precedenti paragrafi consentono anche di escludere l'opportunità di sospendere il presente procedimento sino alla pronuncia del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dall'Autorità e da Eni avverso la sentenza n. 3273/05, non ravvisandosi elementi idonei a ritenere che il gravame incidentale proposto da Eni possa essere accolto nei termini da essa prospettati.
  8. Per quanto riguarda le affermazioni di Eni secondo cui la società avrebbe spontaneamente ottemperato alle richieste informative dell'Autorità (sub (b) del paragrafo 5), occorre evidenziare che:
    1. nella documentazione prodotta nell'ambito del citato contenzioso, tra i dati forniti da Eni (in forma prevalentemente aggregata ovvero relativa a periodi temporali limitati) non figurano le informazioni richieste ai sensi del punto 2 dell'Allegato A (prezzo medio mensile su base fob per ciascun contratto di approvvigionamento annuale o pluriennale relativamente al periodo 2002-2004), né dati che consentano di ricavare dette informazioni;
    2. con la nota 16 dicembre 2005, Eni ha trasmesso OMISSIS&&&&&&&&&.;
    3. con la nota 27 gennaio 2006, Eni ha fornito, tra l'altro, OMISSIS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..; anche in tale caso si tratta di informazioni diverse rispetto a quelle richieste;
    4. è solo con la memoria 21 aprile 2006, ben oltre il termine stabilito dalla deliberazione n. 188/04, che Eni ha finalmente fornito per ciascun contratto le informazioni richieste ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04.
  9. Il tardivo adempimento del predetto obbligo informativo non costituisce una circostanza idonea ad escludere la responsabilità di Eni per la contestata violazione, posto che detta violazione si è perfezionata con l'omessa trasmissione dei dati (entro i termini previsti dalla deliberazione n. 188/04), prima dell'avvio del presente procedimento. Conseguentemente, il tardivo adempimento può essere preso in considerazione solo ai fini della quantificazione della misura sanzionatoria.
  10. Da quanto sopra considerato, deve quindi concludersi che Eni non ha addotto al procedimento elementi tali da escludere la fondatezza degli addebiti contestati.

Quantificazione della misura sanzionatoria

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che l'addebito contestato a Eni riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di regolazione dell'Autorità.
  4. In particolare, i dati richiesti ai sensi del punto 2 dell'Allegato A sono funzionali a supportare le valutazioni dell'Autorità in ordine agli effetti della particolare congiuntura petrolifera nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale. Occorre ricordare, infatti, che in tale mercato, in concreto non ancora propriamente concorrenziale, è operativo un sistema di garanzie definito dall'Autorità (e ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato) volto ad assicurare, in conseguenza della piena liberalizzazione della domanda nel settore del gas naturale, un graduale passaggio alla libera contrattazione delle condizioni economiche di fornitura, mantenendo comunque uno standard minimo di garanzia per le fasce di utenza più deboli e meno in grado di gestire efficacemente la contrattazione con gli esercenti. In estrema sintesi, tale regime, il cui assetto generale è definito dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02:
    1. in primo luogo, sancisce la continuità di applicazione delle condizioni economiche previste dall'Autorità (attualmente con la deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03) per la fornitura nei confronti dei clienti che, con decorrenza dall'1 gennaio 2003, hanno acquisito la qualifica di cliente idoneo e la conseguente legittimazione a definire liberamente le condizioni di fornitura scegliendo il venditore; tale previsione produce i suoi effetti sino al momento in cui il cliente idoneo esercita le proprie prerogative accettando una nuova offerta presentata dal suo fornitore o da concorrenti di questo;
    2. in secondo luogo, prevede che, per certe fasce di utenza (specificamente quella domestica), l'offerta di nuove condizioni economiche deve essere sempre accompagnata dalla contestuale offerta dell'opzione definita dall'Autorità e costantemente aggiornata secondo le modalità previste.
  5. Come è stato anche evidenziato nel documento adottato in data 17 giugno 2004 dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esito all'indagine conoscitiva condotta congiuntamente sullo stato della concorrenza nel settore del gas, nonché nel documento più di recente approvato dall'Autorità con deliberazione 15 febbraio 2006, n. 31/06, a tutt'oggi, la maggior parte dei clienti sopra richiamati, pur avendo piena disponibilità nella negoziazione delle condizioni economiche di fornitura, non ha ancora accettato offerte ulteriori rispetto alle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità.
  6. In tale contesto, in cui le predette condizioni assumono un rilievo fondamentale per l'effettiva e tempestiva tutela dei clienti finali (rispetto ai quali gli esercenti non sono ancora in grado di offrire valide condizioni alternative rispetto a quelle definite dall'Autorità), è del tutto evidente l'importanza delle richieste di dati effettuate con la deliberazione n. 188/04 e di conseguenza la gravità dell'illecito.
  7. La gravità della condotta di Eni risulta ancora più significativa se si considera che, al momento in cui erano state avanzate le richieste di cui alla deliberazione n. 188/04, la società deteneva il OMISSIS delle importazioni, ciò che evidenzia la particolare rilevanza del contributo conoscitivo cui la società era tenuta, anche rispetto a quelli degli altri esercenti.
  8. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che Eni ha fornito in maniera completa i dati richiesti dalla deliberazione n. 188/04, sebbene solo con la memoria acquisita in data 21 aprile 2006 (ossia dopo più di un anno rispetto al termine previsto).
  9. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che con deliberazione 10 ottobre 2005, n. 216/05, l'Autorità ha irrogato ad Eni una sanzione amministrativa pecuniaria per un illecito della medesima indole (mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o produzione di informazioni e documenti non veritieri, di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95). Nel caso concreto, l'illecito era stato perpetrato mediante informazioni non veritiere rese agli uffici dell'Autorità nell'esecuzione di attività ispettive.
  10. 35. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Eni è il maggior importatore di gas in Italia, principale operatore nel mercato nazionale della vendita (sia all'ingrosso, sia al dettaglio) del gas naturale, con un fatturato rilevante pari a circa OMISSIS milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Eni per la violazione delle disposizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 188/04

DELIBERA

  • di irrogare ad Eni una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 10 (dieci) milioni di euro per l'inottemperanza, nei termini descritti in motivazione, alle richieste di informazioni dell'Autorità disposte con deliberazione n. 188/04;
  • di ordinare ad Eni il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  • di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  • di ordinare ad Eni di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  • di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  • di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Eni, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: