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Data pubblicazione: 09 ottobre 2006

Delibera 02 ottobre 2006

Delibera/Provvedimento 213/06

Approvazione del programma di verifiche ispettive sperimentali nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di qualità commerciale del servizio elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004,n. 4/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione 27 settembre 2006, n. 209/06, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: deliberazione n. 209/06).

Considerato che:

  • l'Autorità, con la deliberazione n. 209/06, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e che nell'ambito di detto procedimento è stato ritenuto opportuno introdurre, a seguito di adeguata sperimentazione e anche con opportuni adattamenti, un metodo di verifica, su base statistica, della validità e conformità dei dati di qualità commerciale, analogo a quello già introdotto nel settore gas e attualmente in fase di sperimentazione;
  • con comunicazione interna in data 29 settembre (prot. DCQS/Int./03906) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive sperimentali in merito ai dati di qualità commerciale del servizio elettrico;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 168/04 prevede:
    1. all'articolo 76, comma 1, che per il periodo di sperimentazione i controlli vengano effettuati senza che l'esercente sia tenuto al pagamento di penalità conseguenti agli esiti di tali controlli;
    2. all'articolo 61, comma 3, che sia fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'esercente per l'irrogazione al medesimo delle sanzioni previste dalla legge n. 481/95 per mancato adempimento degli obblighi di servizio previsti dal Testo integrato stesso sulla base degli elementi raccolti nei controlli.

Ritenuto che:

  • sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive sperimentali per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra, allo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di energia elettrica della deliberazione n. 4/04 con riferimento ai dati di qualità commerciale per le attività di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica relativi all'anno 2005, nonché allo scopo di sperimentare l'applicazione nel settore elettrico, anche con opportuni adattamenti, il metodo statistico di verifica dei dati di qualità attualmente in vigore per il settore gas (parte IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04);
  • sia opportuno, seguendo le modalità già adottate per il settore gas, che le verifiche ispettive abbiano natura sperimentale e che, pertanto, non trovi applicazione il sistema di penalità di cui all'articolo 71 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04, ferma restando la facoltà dell'Autorità di comminare sanzioni ai sensi della legge n. 481/05 per l'eventuale inadempimento degli obblighi di servizio stabiliti dalla deliberazione n. 4/04;
  • sia opportuno prevedere che il metodo statistico di verifica dei dati di qualità commerciale applicabile per il settore elettrico sia definito, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06, a seguito di opportuna consultazione con i soggetti interessati e tenendo conto dei risultati della sperimentazione

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 4 (quattro) verifiche ispettive sperimentali, da attuare nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente provvedimento ed il 30 aprile 2007, applicando in via sperimentale il metodo di verifica dei dati di qualità attualmente in vigore per il settore gas (parte IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04), con riferimento ai dati di qualità commerciale per le attività di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica relativi all'anno 2005;
  2. di prevedere che, ferma restando la facoltà dell'Autorità di comminare sanzioni ai sensi della legge n. 481/05 per l'eventuale inadempimento degli obblighi di servizio stabiliti dalla deliberazione n. 4/04, per la natura sperimentale del suddetto programma, le imprese esercenti i servizi di distribuzione, misura e vendita soggette alle verifiche ispettive sperimentali non siano tenute al versamento delle penalità di cui all'articolo 71 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04 e che il metodo statistico di verifica dei dati di qualità commerciale applicabile per il settore elettrico sia definito, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06, a seguito di opportuna consultazione con i soggetti interessati e tenendo conto dei risultati della sperimentazione;
  3. di disporre che le singole operazioni ispettive previste dal programma di cui al precedente punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
  6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista non superiore a 6.000,00 (seimila/00) euro, a valere sull'impegno di spesa n. 297 del 6 dicembre 2005;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.