Data pubblicazione: 22 settembre 2006
Delibera 20 settembre 2006
Delibera/Provvedimento 202/06
Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Deval S.p.A. dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04, come successivamente modificata e integrata
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 settembre 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05.
Considerato che:
- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
- ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 21 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 028560 del 23 dicembre 2004) la Deval S.p.A. (di seguito: Deval) ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
- ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 24 ottobre 2005, (prot. Autorità n. 025198 del 26 ottobre 2005), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di Deval;
- ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 23 novembre 2005 l'Autorità ha comunicato a Deval l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità VP/M05/4838 del 23 novembre 2005);
- con comunicazione datata 22 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030334 del 23 dicembre 2005) Deval, ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04; dette informazioni sono state successivamente integrate con comunicazioni della medesima Deval in data 28 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 005159 del 1 marzo 2006);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 29 dicembre (prot Autorità TSE/M05/5409 del 29 dicembre 2005) l'Autorità ha comunicato a Deval l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Deval (prot. Autorità n. 010535 del 2 maggio 2006);
- ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato a Deval il valore provvisorio del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M06/2876 del 1 giugno 2006);
- ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, Deval ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016545 del 29 luglio 2005);
- la Cassa ha comunicato all'Autorità gli ammontari di perequazione generale relativi a Deval, per l'anno 2004 (prot. Autorità 006049 del 13 marzo 2006);
- ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del dPR n. 244/01, si è tenuta in Roma in data 14 luglio 2006, l'audizione formale della Deval;
- a seguito dell'audizione formale Deval ha fornito ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare che lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo (prot. Autorità n. 018120 del 27 luglio 2006 e prot. Autorità n. 019128 del 3 agosto 2006).
Ritenuto:
- sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dalla Deval, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,1083
DELIBERA
- di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Deval, per l'anno 2004, pari a 0,1083;
- di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Deval l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.