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Data pubblicazione: 15 settembre 2006

Delibera 11 settembre 2006

Delibera/Provvedimento 196/06

Determinazione delle tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2004-2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 settembre 2004, n. 173/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2005, n. 207/05 (di seguito: deliberazione n. 207/05);
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 13 aprile 2005, n. 823/05, nonché la decisione del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1416/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06.

Considerato che:

  • il comma 12.7 della deliberazione n. 173/04 prevede che, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta tariffaria, anche a seguito del sollecito di cui al comma 12.6 della medesima deliberazione, l'Autorità provvede con proprio provvedimento alla determinazione delle tariffe, sulla base dei criteri definiti dal comma 12.7.1; e che ai sensi del combinato disposto del comma 13.1 della medesima deliberazione nonché del punto 1 della deliberazione n. 207/05 il termine per la presentazione dei dati necessari ai fini dell'approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 è stato fissato al 21 ottobre 2005;
  • con lettere in data 12 giugno 2006 (prot EF/M06/2994/gr, prot EF/M06/2994/gr prot EF/M06/2996/gr, prot EF/M06/2997/gr e prot EF/M06/2998/gr), gli uffici dell'Autorità, ai sensi del sopra richiamato articolo 12.6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato gli esercenti Autogas Nord Veneto Emiliana Srl, Compagnia Italiana Zetagas Srl, Comune di Molini di Triora e Gp Gas Srl che non avevano provveduto ad inviare i dati di cui al precedente punto entro il predetto termine ivi richiamato, informando gli esercenti che l'Autorità avrebbe provveduto alla determinazione di tariffe d'ufficio in caso di mancata ricezione dei dati perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito;
  • con nota in data 25 luglio 2006 (prot. Autorità 17969 del 26 luglio 2006), la società Autogas Nord Veneto Emiliana Srl, oltre i termini previsti dall'articolo 12, comma 12.6 della deliberazione n. 173/04, ha trasmesso i dati richiesti dalla medesima deliberazione ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione per l'anno termico 2004-2005, senza motivare il ritardo medesimo; e che gli altri esercenti di cui al precedente punto, nel corso dei rispettivi procedimenti non hanno prodotto alcun documento, senza pertanto fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 12.7 e 12.7.1 della deliberazione n. 173/04.

Ritenuto che:

  • sia necessario determinare, per gli esercenti Autogas Nord Veneto Emiliana Srl, Compagnia Italiana Zetagas Srl, Comune di Molini di Triora e Gp Gas Srl, le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2004-2005, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
  • sia opportuno considerare, in sede di presentazione della proposta tariffaria relativa all'anno termico 2005-2006, i dati relativi ai nuovi investimenti dichiarati dall'esercente Autogas Nord Veneto Emiliana Srl nel corso del procedimento e non considerati ai fini del calcolo delle tariffe di distribuzione 2004-2005

DELIBERA

  1. di determinare le tariffe di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2004-2005, secondo quanto indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di prevedere che l'applicazione delle tariffe, di cui al punto 1., decorra a partire dall'1 ottobre 2004;
  3. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati nell'Allegato A, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito riportati, in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza:
    • Comune di Scaldasole (PV)
    • Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
    • Comune di Monteverdi Marittimo (PI)
    • Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: