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Data pubblicazione: 13 settembre 2006

Delibera 11 settembre 2006

Delibera/Provvedimento 194/06

Chiusura del procedimento, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2005 n. 171/05, avviato su istanza delle società Selgas Spa e Siciliana Gas Spa

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05 (di seguito: deliberazione n. 171/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 gennaio 2006, n. 8/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 57/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 109/06.

Considerato che:

  • le società Energas Sudgas Spa e Siciliana Gas Spa hanno presentato istanza, per l'anno termico 2004-2005, di determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione del gas naturale calcolato in regime individuale, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05 (prot. Autorità 25148 del 26 ottobre 2005 e prot. Autorità 25002 del 25 ottobre 2005);
  • con lettera rispettivamente in data 13 febbraio 2006 (prot Autorità EF/M06/857/gr) e 6 febbraio 2006 (prot Autorità EF/M06/694/gr), gli Uffici dell'Autorità, vista la documentazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) in data 2 febbraio 2006 (prot. Autorità 2765 del 3 febbraio 2006) e in data 30 gennaio 2006 (prot. Autorità 2494 del 2 febbraio 2006), ai sensi del comma 5.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, hanno comunicato alle società Energas Sudgas Spa e Siciliana Gas Spa l'esito dell'attività istruttoria relativa al vincolo sui ricavi in regime individuale e l'ammontare dello scostamento massimo ammissibile rilevato con riferimento alla componente dei costi operativi;
  • la Cassa, con note trasmesse in data 26 giugno 2006 (prot. Autorità 15552 del 29 giugno 2006) e in data 31 luglio 2006 (prot. Autorità 18874 del 2 agosto 2006), ha comunicato all'Autorità l'esito della valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato di cui al precedente alinea, effettuata sulla base della documentazione fornita dalle medesime società;
  • con lettera rispettivamente in data 18 luglio 2006 (prot Autorità EF/M06/3514/gr) e in data 4 agosto 2006 (prot Autorità EF/M06/3814/gr), gli Uffici dell'Autorità, ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, hanno comunicato alla società Selgas Spa, che ha incorporato la società Energas Sudgas Spa, e alla società Siciliana Gas Spa, l'ammontare dello scostamento massimo ritenuto ammissibile in quanto riconducibile a variabili fuori dal controllo dell'impresa, informando la società Siciliana Gas Spa di ritenere ammissibile uno scostamento derivante dalla variabile esogena "dispersione territoriale" per il solo secondo periodo di regolazione, in una prospettiva di interventi di ristrutturazione aziendale;
  • le società Selgas Spa e Siciliana Gas Spa, ai sensi del comma 5.10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, hanno inviato all'Autorità le proprie proposte tariffarie relative alle attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2004-2005; e che tali proposte risultano conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 170/04.

Ritenuto che sia necessario:

  • approvare le proposte tariffarie presentate dalle società Selgas Spa e Siciliana Gas Spa

DELIBERA

  1. di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di distribuzione del gas naturale, presentate ai sensi della deliberazione n. 171/05 dalle società Selgas Spa e Siciliana Gas Spa;
  2. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui al precedente punto decorra a partire dall'1 ottobre 2004;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
  4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alle società Selgas Spa e Siciliana Gas Spa.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.