Seguici su:






Data pubblicazione: 04 agosto 2006

Delibera 04 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 189/06

Disposizioni transitorie e urgenti per la sospensione dell'applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n.50/06, che ha modificato le deliberazione di cui al precedente alinea;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2006, n. 71/06 (di seguito: deliberazione n. 71/06);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006).

Considerato che:

  • l'Autorità ha previsto, con la deliberazione n. 71/06, che, nella fase di iniezione dell'anno termico 2006 - 2007, i corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05 non siano applicati per i casi in cui il maggior utilizzo delle capacità di iniezione conferite sia conseguenza delle attività necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica;
  • in base al decreto 4 agosto 2006, gli utenti del sistema nazionale del gas naturale hanno l'obbligo di rendere massime, fino al termine del riempimento dello spazio conferito, le immissioni in stoccaggio;
  • in base al decreto di cui al precedente alinea, l'Autorità sospende, a partire dall'1 luglio 2006 e fino al termine della fase di iniezione in corso, le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi, i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile, nonché i corrispettivi di bilanciamento riguardanti l'immissione di gas ai punti di entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas.

Ritenuto che:

  • sia urgente dare adempimento al predetto decreto con la sospensione, dall'1 luglio 2006 e fino al termine della corrente fase di iniezione in stoccaggio, dell'applicazione dei corrispettivi di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'articolo 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05.

DELIBERA

  1. di sospendere nella fase di iniezione dell'anno termico 2006 - 2007, a decorrere dall'1 luglio 2006, l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'articolo 15, commi 2 e 7, della deliberazione n. 119/05;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Documenti collegati